Incarto n.
15.2013.74

15.2013.78

Lugano

27 settembre 2013

CJ/fp/sl/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretaria:

Locatelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.74) di

 

 

RI 1 

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

e sul ricorso 3 luglio 2013 (inc. 15.2013.78) di

 

 

RI 2, __________

 

contro l’operato dell’

 

 

CO 1 attualmente composta di:

–   RA 1

–   RA 2

 

viste le osservazioni dell'amministrazione speciale del 31 luglio e del 2 settembre 2013 nell'inc. 15.2013.74 nonché le osservazioni del 31 luglio 2013 nell'inc. 15.2013.78;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Il fallimento dell'CO 1 è aperto dal 20 febbraio 1998. Il 10 giugno 1998, la prima assemblea dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA 1 e dei lic. oec. __________ __________ e RA 2, e una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________, __________, __________, __________ e __________. Il 23 settembre 2005 la Camera, preso atto del decesso di __________ __________, ha comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività del­l’amministrazione speciale ad opera dei soli due altri membri, fatte salve le competenze dell’assemblea dei creditori.

 

                                  B.   All'inizio del 2006, l'amministrazione speciale ha versato ai creditori di terza classe complessivamente fr. 1'226'639.10 quale dividendo del 5% sulla base di uno stato di riparto provvisorio fondato sulla graduatoria ridepositata nell'agosto 2005. Lo stato di riparto definitivo è poi stato depositato dal 24 giugno 2013 per dieci giorni consecutivi (FUSC __________2013, __________). Indica a favore dei creditori di terza classe un "dividendo del 5% già pagato" di fr. 1'585'054.25.

 

                                  C.   Con ricorso del 3 luglio 2013, l'avv. RI 2, creditrice cessionaria della pretesa iscritta in graduatoria in terza classe per fr. 101'956.– (n. 154), chiede in via principale l'annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e spese così come un suo nuovo deposito a norma di legge, e in via subordinata postula che la rimunerazione dell'amministrazione speciale per tasse, onorari e spese, comprese quelle per mandati conferiti a terzi, sia ridotta a fr. 2'181'137.20 o alla cifra determinata dall'autorità di vigilanza, che gli importi da ripartire tra i creditori siano adattati di conseguenza, che il dividendo pagato in via provvisoria sia ricondotto a quello effettivo di fr. 1'226'639.10 (anziché fr. 1'585'054.25) e che il totale di queste differenze, pari a fr. 904'067.10, sia ripartito tra i creditori di terza classe, cosicché alla stessa ricorrente venga versato ancora un ulteriore dividendo di fr. 3'757.22. In via preliminare la ricorrente lamenta di non aver ricevuto l'avviso di deposito dello stato di riparto definitivo e nel merito contesta l'importo di fr. 545'650.80 che, secondo le spiegazioni date dall'avv. RA 1 dopo l'inoltro del ricorso, corrisponderebbe a spese per mandati conferiti a terzi, da aggiungere all'onorario di fr. 2'181'137.20 riconosciuto da questa Camera ai membri dell'amministrazione speciale con decisione del 27 marzo 2012 (inc. 15.2011.87). La ricorrente ritiene che la parte di tale importo (pari a fr. 413'011.80) esposta in relazione a “mandati esterni” conferiti allo stesso avv. RA 1 per patrocinare la massa in cause giudiziarie (di contestazione della graduatoria e di contestazione di compensazioni eccepite da quattro banche) debba essere verificata, per quanto riguarda sia la necessità di conferire tali mandati sia la loro rimunerazione secondo criteri che esulano dall’art. 47 OTLEF, e in taluni casi anche dalla previgente tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

                                  D.   Con ricorso dell'8 luglio 2013, il RI 1, creditore cessionario delle pretese iscritte in graduatoria in terza classe per fr. 266'920,60 (n. 280) e per fr. 397'507,90 (n. 302), ha chiesto anch'esso l'annullamento dello stato di riparto definitivo e del conteggio finale e un nuovo deposito degli stessi conformemente alle disposizioni di legge, facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto non ha ricevuto l'avviso di deposito dello stato di riparto e non sono trascorsi dieci giorni tra tale avviso e il deposito dello stato di riparto. Ritiene d'altronde quest'ultimo incompleto, siccome non indica dettagliatamente i riparti per ogni singolo creditore e fa carico all'amministra­zione speciale di non avere depositato presso l'ufficio dei fallimenti competenti anche lo stato di riparto provvisorio. Si duole infine del­l'insufficienza del dividendo, ricordando che in un rapporto intermedio del 2007 l'amministrazione speciale aveva preannunciato il versamento di un dividendo supplementare del 2% oltre a quello del 5% già distribuito.

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2013 l’amministrazione speciale ha contestato la tempestività del ricorso del RI 1 senza entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente.

 

                                  F.   Con osservazioni separate, sempre del 31 luglio 2013, l’amministra­zione speciale ha d'altra parte proposto di respingere il ricorso interposto dal­l’RI 2. Ritiene che la critica riguardante l’am­montare dei mandati a terzi sia superata sia dalla sentenza di questa Camera del 27 marzo 2012 sia dal controllo operato il 20 settembre 2010 dal revisore __________ (nonché membro della delegazione dei creditori). Contesta gli argomenti della ricorrente come la competenza della Camera “ad intervenire su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti decisioni”. Conferma che la cifra di fr. 2'726'788.– indicata nello stato di riparto definitivo corrisponde alla somma degli onorari stabiliti da questa Camera (in fr. 2'181'138.–) e delle fatture e prestazioni di terzi (fr. 545'652.–). Precisa infine di aver rettificato lo stato di riparto anche riguardo all’importo di fr. 1'585'054.25 che è stato erroneamente esposto quale dividendo provvisorio (del 5%) versato nel 2006, riducendolo a fr. 1'226'639.10, e rileva di non avere altri mezzi finanziari a disposizione per versare un dividendo supplementare.

 

                                  G.   Il 2 settembre 2013 l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera i documenti che aveva richiesto (stato di riparto definitivo depositato il 24 giugno 2013, conto finale, avviso speciale di deposito inviato al RI 1 e prova della sua notifica) oltre a una versione dello stato di ripartizione rettificata in funzione delle censure sollevate nei ricorsi.

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo di esecuzione forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie i ricorsi dell'avv. RI 2 e del RI 1, in quanto diretti contro il medesimo stato di ripartizione, possono quindi essere congiunti. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 inc. 15.98.225/231 consid. 1a).

 

 

                                   2.   Fatti salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

 

                               2.1.   Nel caso specifico, l’amministrazione ammette a giusta ragione la tempestività del ricorso dell’avv. RI 2, interposto il 3 luglio 2013 mentre lo stato di riparto definitivo è stato depositato presso l’UEF __________ a partire dal 24 giugno 2013. In effetti, il termine di ricorso contro tale atto inizia a decorrere dalla conoscenza dell’avvi­so speciale di deposito dello stato di riparto (art. 263 cpv. 2 LEF) ma comunque non prima del deposito effettivo (Jeandin/Casonato, Com­mentaire romand de la LP, 2005, n. 11 ad art. 263; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 263). Nella fattispecie, il termine di ricorso scadeva quindi al più presto il 4 luglio 2013.

 

                               2.2.   Constatato come il ricorso del RI 1 sia stato inoltrato solo il 7 luglio 2013, l’amministrazione speciale sostiene che sia tardivo. In realtà la questione della tempestività dipende dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’avviso speciale. Ora, esso pretende di non averlo ricevuto. E l’amministrazione speciale ammette di averlo spedito alla cedente della pretesa, la __________ AG, ritenendo che la stessa avrebbe poi trasmesso i documenti al RI 1, e precisando che la graduatoria non è stata modificata in attesa di una conferma della cessione da parte del cessionario, che non sarebbe mai arrivata (scritto 2 settembre 2013 ad 3-4). L’alle­gazione tuttavia sorprende, giacché nella causa citata dall'amministrazione speciale nelle sue osservazioni (ad 4), che l'ha vista opposta al RI 1 fino al Tribunale federale (chiusa con decisione 5A_66/2010 del 16 novembre 2010), non ne ha mai contestato la legittimazione attiva. Ricordato – un'altra volta (CEF, inc. 15.09.104 del 28 dicembre 2009, consid. 1.3) – che l’onere della prova della notifica grava sull’organo di esecuzione forzata (ad es. Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34), anche il ricorso del RI 1 è da considerare tempestivo.

 

 

                                   3.   Come detto l'amministrazione speciale contesta la competenza della Camera “ad intervenire su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti decisioni”, senza però precisare quali siano tali "precedenti decisioni". Se allude allo stato di riparto provvisorio, misconosce che lo stesso non conteneva alcuna indicazione sugli attivi né sui passivi (onorari e spese) della massa. Se si riferisce invece alla decisione con cui la Camera ha determinato la rimunerazione dell'amministrazione speciale (decisione 15.2011.87 del 15 marzo 2012), omette di considerare che la Camera si è limitata a statuire sugli onorari dovuti agli amministratori speciali, che in concreto non sono contestati dai ricorrenti, ma non si è pronunciata sulle spese (cfr. consid. 3 e 5.3d), comprese quelle connesse a mandati conferiti a terzi. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

 

 

                                   4.   Con il suo scritto del 2 settembre 2013 l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera una nuova versione dello stato di riparto definitivo, in cui gli onorari degli amministratori speciali (di fr. 2'181'137.20, come stabilito da questa Camera) e le “fatture e prestazioni di terzi” (fr. 545'652.–) sono esposti separatamente, con l’aggiunta di diverse nuove poste di spese per “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (fr. 260'276.–), per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), facendo salire il passivo totale di fr. 358'415.15 (da fr. 3'112'836.– a fr. 3'471'251.15), mentre l’importo del dividendo provvisorio del 5% già versato ai creditori di terza classe viene specularmente diminuito dello stesso importo (da fr. 1'585'054.25 a fr. 1'226'639.10), giungendo in tal modo, come nella versione qui impugnata, a un saldo finale pari a zero.

 

                               4.1.   Così facendo l’amministrazione speciale ammette due delle censure formali che le ha mosso l'avv. RI 2. Ora, qualora venga modificato, anche in seguito all’inoltro di un ricorso, lo stato di riparto dev’es­sere nuovamente depositato previo invio di nuovi avvisi speciali ai singoli creditori, a meno che la modifica venga ordinata dal­l’au­torità di vigilanza (art. 87 cpv. 2 RUF; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 6 ad art. 263). Dandosi un semplice errore di scrittura, si potrebbe per vero forse prescindere da un nuovo deposito qualora la situazione sia chiara per tutti. Nel caso specifico, invece, il conto finale, che dev'essere depositato unitamente allo stato di ripartizione (art. 263 LEF), era incompleto, siccome non esponeva le spese per prestazioni di terzi (per fr. 545'652.–) e tra i documenti depositati non ne figurava la lista dettagliata (il documento “Fatture __________ dal 1998” è stato prodotto solo il 2 settembre 2013 come allegato dello stato di riparto rettificato), né erano riportate le spese per “affitti magazzini di __________, __________ e __________”, “assicurazioni diverse” e “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (di complessivi fr. 358'415.15). Mancava anche l'elenco dettagliato delle spese in questione. Al riguardo va rilevato che pure i documenti prodotti dall'amministrazione speciale in sede di ricorso sono incompleti, non essendo state trasmesse alcune schede contabili citate nel documento “Fatture __________ dal 1998” né la distinta dei costi di complessivi fr. 358'415.15 testé menzionati.

 

                               4.2.   D'altronde lo stato di riparto definitivo, anche quello rettificato, denota un altro difetto. Non indica infatti per ogni singolo creditore il dividendo dovuto, gli acconti già versati, l’eventuale ultimo versamento (nella fattispecie escluso) e la perdita (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 261). In queste condizioni l'informazione ai creditori risulta essere stata tanto insufficiente quanto incompleta, donde la necessità di annullare lo stato di deposito e il conto finale. Prima di depositare i nuovi atti, che andranno allestiti tenendo conto delle indicazioni che precedono, l'amministrazione speciale li sottoporrà alla Camera per un esame formale preliminare, ciò che ha peraltro omesso di fare in occasione del deposito impugnato, malgrado l'invito in tal senso contenuto nella decisione 3 aprile 2013 di proroga del termine dell'art. 270 LEF (inc. 15.2011.87). Inoltre essa invierà ai creditori l'avviso speciale dell'art. 263 cpv. 2 LEF con sufficiente anticipo perché possano riceverlo – in linea di massima – prima dell'inizio del periodo di deposito degli atti presso l'UEF __________. Una pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio rimane necessaria se non tutti gli indirizzi dei creditori sono noti.

 

 

                                   5.   Visto quanto precede i ricorsi vanno accolti nella loro conclusione principale.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 261 a 263 LEF, 61 e 62 OTLEF,

 

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso del RI 1 (15.2013.74) è accolto.

 

                                         1. Di conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno 2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.

 

                                         2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   II.   Il ricorso dell'avv. RI 2 (15.2013.78) è accolto.

 

                                         1.  Di conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno 2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.

 

                                         2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                  III.   È fatto ordine all'amministrazione speciale di depositare a sue spese, previa consultazione della Camera, un nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto finale allestiti nel senso dei considerandi.

 

                                 IV.   Notificazione a:

 

– __________ PA 1 __________;

– __________ RI 2, __________.

 

                                         Comunicazione all'CO 1, c/o avv. RA 1, __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.