____________________PI 1

 

 

Incarto n.
15.2013.77

Lugano

17 settembre 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 luglio 2013 di

 

 

RI 1

patr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo nell’esecuzione n__________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 19 agosto 2013 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________dell’CO 1PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 17'307.25 oltre accessori.

 

                                  B.   Il precetto esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________ __________, è stato emesso l’11 giugno 2013 ed è stato notificato il 13 giugno 2013 a tale __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

 

                                  C.   ll 19 luglio 2013 RI 1 ha comunicato all’CO 1 di aver scoperto lo stesso giorno che il 13 giugno 2013 il precetto esecutivo n. __________ era stato consegnato a __________, il quale non sarebbe organo o legale rappresentante della società e non sarebbe autorizzato a ricevere atti esecutivi. A mente dell’escussa pertanto la notifica del precetto sarebbe nulla e non avvenuta. A titolo cautelativo RI 1 ha formulato opposizione al precetto.

 

                                  D.   Con provvedimento 22 luglio 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escussa di ritenere l’opposizione tardiva in quanto la notifica del precetto era correttamente avvenuta il 13 giugno 2013.

 

                                  E.   Con ricorso 26 luglio 2013 RI 1 ha chiesto di accertare la nullità della notifica del precetto esecutivo e, in via subordinata, di ammettere l’opposizione del 19 luglio 2013, sostenendo che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegato __________, che non ha potere di firma per la società, e non al presidente del consiglio d'amministrazione, __________. Gli organi della ricorrente sarebbero venuti a conoscenza della consegna del precetto solo il 19 luglio 2013 e subito avrebbero comunicato quanto avvenuto all’Ufficio. Per la ricorrente la notifica del precetto è avvenuta in modo irregolare perché l’atto esecutivo non è stato consegnato ad un membro dell’amministrazione, della direzione o a un procuratore. Nella fattispecie non sarebbero adempiuti i requisiti per una “Ersatzzustellung” ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF poiché non sarebbe stata tentata la notifica ad una valido rappresentante dell’escussa. Infatti negli uffici della ricorrente, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, sarebbero abitualmente presenti altre sei persone autorizzate a ricevere atti esecutivi.

 

                                  F.   Con osservazioni 19 agosto 2013 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

                                   1.   Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

 

                                   2.   Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF quando avviene alla sede della società escussa in assenza di una delle persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF.

 

                                   3.   La notifica sostitutiva di un atto esecutivo ad un impiegato della società che non ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può avvenire unicamente quando la notifica ad una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3b, con rif.; Angst, op. cit., n. 10 ad art. 65; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 25 ad art. 64; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64). Nel caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in ____________________, nelle mani di un impiegato che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore della stessa. Dall’estratto del registro di commercio della società escussa emerge che quest’ultima dispone di un consiglio di amministrazione composto di sette persone. La ricorrente sostiene che nei suoi uffici sarebbero abitualmente presenti tutte le sette persone autorizzate a ricevere la notifica.

 

                                         Orbene nella fattispecie non è dato a sapere se il 13 giugno 2013 negli uffici dell'escussa era presente almeno uno dei sette membri del consiglio d'amministrazione. Incombeva all'agente notificatore verificare tale assenza (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64). In concreto sul precetto esecutivo non figura alcuna indicazione in merito ad una simile verifica (benché il nome del presidente __________ vi fosse menzionato) e l'Ufficio, a cui spetta l'onere di provare la regolarità della notifica (ad es.: RtiD I-2011 731 n. 43c; Nord­mann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 7 ad art. 34), non pretende che nessun rappresentante della società fosse presente nei suoi uffici il 13 giugno 2013 né che l’impiegato __________ fosse esplicitamente abilitato a ricevere l'atto in questione, in base a una regolare procura. La regolarità della notifica non è quindi dimostrata, sicché vi è da ritenere che gli organi della ricorrente abbiano avuto conoscenza del precetto esecutivo n. __________ solo il 19 luglio 2013. Lo stesso giorno RI 1 ha scritto all’Ufficio formulando, anche se solo a titolo cautelativo, tempestiva opposizione. La carente notifica del precetto è da considerare sanata dal fatto che la ricorrente ha comunque ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e ha interposto tempestiva opposizione. Occorre pertanto ordinare all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al PE n. __________.

 

                                   4.   Da quanto precede discende che il ricorso va accolto nella sua domanda subordinata.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 65 cpv. 1 n. 2, 65 cpv. 2 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso che l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'CO 1 è dichiarata tempestiva.

 

                                         Di conseguenza è fatto ordine all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al precetto esecutivo n. __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.