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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il non inserimento del proprio credito in graduatoria e il rifiuto di accesso agli atti esecutivi nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente fu __________,
viste le osservazioni 16 gennaio 2013 dell’CO 1 e la determinazione 21 gennaio 2013 della ricorrente, con il rilievo che non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 7 cpv. 3 e 8 LPR), peraltro irrilevanti nella fattispecie (cfr. infra consid. 1);
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto del 16 aprile 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato giacente l’eredità relitta dal defunto __________, deceduto a __________ in data __________, avendo con scritto 13 marzo 2012 gli eredi dichiarato di rinunciare all’eredita. Egli ha quindi ordinato all’CO 1 di procedere alla liquidazione dell’eredità in conformità di legge, ovvero secondo le norme sul fallimento.
B. Il 30 aprile 2012 l’Ufficio si è rivolto alla Pretura, segnalando di avere dato seguito agli obblighi conseguenti al menzionato decreto, procedendo tra l’altro all’interrogatorio di __________, rappresentante delle eredi del defunto. Esposte le risultanze dell’allestimento dell’inventario e considerata la semplicità del caso, esso ha chiesto di essere autorizzato a procedere alla liquidazione dell’eredità giacente facendo capo alla procedura sommaria ex art. 231 LEF. Con decisione del 2 maggio 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha acconsentito a tale modo di procedere.
C. Il 4 maggio 2012 l’Ufficio ha trasmesso a RI 1 l’avviso di “Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori”, poi pubblicato l’11 maggio 2012, contenente l’assegnazione ai creditori di un termine scadente l’11 giugno 2012 per l’insinuazione dei loro crediti.
D. Nel termine assegnato RI 1 non ha insinuato alcun credito.
E. Il __________ giugno 2012 l’Ufficio ha reso noto, mediante pubblicazione sul FUCT, che a partire dal __________ giugno 2012 erano depositati la graduatoria e l’inventario. A seguito della mancata insinuazione del suo credito, RI 1 non figurava iscritta nella graduatoria.
F. Il __________ agosto 2012, l’Ufficio ha depositato lo stato di riparto, che a fronte di attivi per fr. 24'003.50 prevede spese di liquidazione per fr. 1'676.95, un riparto di fr. 15'099.15 a favore dei creditori, corrispondente a un dividendo del 100% e un’eccedenza a favore degli eredi di fr. 7'226.95.
G. Il 20 agosto 2012 l’Ufficio ha presentato alla Pretura la relazione sull’eredità giacente, chiedendo che la stessa venisse dichiarata chiusa, cosa che il Pretore ha fatto con decisione 21 agosto 2012.
H. L’avvenuta chiusura del fallimento è stata pubblicata sul FUSC del __________ agosto 2012.
I. Il 5 settembre 2012 l’ufficio ha versato alle eredi l’ulteriore importo di fr. 4'310.85, corrispondente all’importo di fr. 4'355.50 retrocessogli dall’Ufficio esazione e condoni a cui ha dedotto fr. 44.65 per le proprie spese.
L. Il 28 novembre 2012 RI 1 ha trasmesso all’Ufficio la fattura dell’11 aprile 2012 di fr. 9'438.- riferita alle prestazioni fornite per il funerale di __________, lamentandosi di non aver ricevuto alcuna decisione.
M. Con scritto 30 novembre 2012 l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente che il 21 agosto 2012 la Pretura aveva dichiarato chiusa la liquidazione dell’eredità giacente __________, rilevando di averle notificato “il termine d’insinuazione per i crediti in data 04.05.2012, tramite copia dell’estratto apparso poi sul foglio ufficiale in data 11.05.2012”, ma che essa entro il termine assegnato, scaduto l’11.06.2012 non aveva provveduto ad insinuare il credito e pertanto non se ne era tenuto conto al momento della ripartizione degli attivi.
N. Il 4 dicembre 2012 RI 1 ha nuovamente scritto all’Ufficio asserendo di avergli trasmesso il 26 aprile 2012 la fattura dell’11 aprile 2012. A seguito di ciò, prendendo atto del suo credito, l’Ufficio le avrebbe trasmesso la diffida ai creditori. RI 1 ha pure chiesto la trasmissione della graduatoria e dei verbali di audizione.
O. L’11 dicembre 2012 l’Ufficio ha precisato di aver ricevuto la fattura concernente le spese funerarie del defunto, intestata alle eredi, dalla rappresentante di queste ultime. L’Ufficio ha precisato di non poter considerare delle fatture, o quanto emerge da altri fatti, in assenza di un’insinuazione di credito esplicitamente indirizzatagli dal creditore. L’Ufficio ha poi negato alla ricorrente la trasmissione dei documenti richiesti, in quanto non essendosi insinuata non ne avrebbe diritto.
P. Il 19 dicembre 2012 la __________, a nome della ricorrente, ha chiesto la trasmissione di copia integrale degli atti riferiti all’eredità giacente __________.
Q. Il 21 dicembre 2012 l’Ufficio ha ribadito a __________ che l’accesso ai documenti dell’eredità giacente è riservato unicamente ai creditori iscritti in graduatoria.
R. Con ricorso 28 dicembre 2012 RI 1 precisa che con la comunicazione del 4 maggio 2012, riguardante la pubblicazione dell’apertura dell’eredità giacente, l’Ufficio avrebbe riconosciuto il proprio credito. Con tale atto esso avrebbe voluto solo informare la ricorrente dell’apertura dell’eredità giacente senza richiederle di fare una nuova insinuazione. A mente della ricorrente in assenza dei documenti richiesti, essa sarebbe privata della possibilità di poter dimostrare di aver inviato all’Ufficio la fattura riferita alle spese funerarie.
S. Con osservazioni 16 gennaio 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame argomentando che non sarebbe possibile considerare fatture o quanto emerge da altri fatti in assenza di una precisa insinuazione di credito. Questo perché le fatture sarebbero potute essere state nel frattempo parzialmente o integralmente saldate e quindi così facendo non si avrebbe la certezza che i dati in possesso dell’Ufficio siano corretti e aggiornati. L’Ufficio ribadisce che RI 1 non avrebbe diritto ad accedere ai documenti riferiti alla liquidazione dell’eredità giacente, in quanto essa non avrebbe insinuato il proprio credito.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. La conferma di un provvedimento non fa rinascere il termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 17), siccome essa non è considerata quale decisione ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 17, con rif.; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, n. 54 ad art. 17).
1.1. Nel caso in esame, lo scritto 11 dicembre 2012 dell’CO 1 (doc. H), nella misura in cui si determina sul modo in cui la fattura 11 aprile 2012 (doc. A) è stata trattata nella procedura fallimentare, non è un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF, bensì una semplice informazione su precedenti provvedimenti che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato (in particolare la graduatoria, il cui deposito è stato pubblicato sul FUSC il 22 giugno 2012, e la chiusura del fallimento, pubblicata sul FUSC del 28 agosto 2012). Il ricorso è quindi su questo punto irricevibile.
1.2. Va inoltre ricordato che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 17, con rif.). Nel caso concreto, in quanto tende – implicitamente – a ottenere il pagamento della fattura 11 aprile 2012 (doc. A) con il provento degli attivi fallimentari, il ricorso non può conseguire alcun fine esecutivo pratico, dal momento che la procedura fallimentare è già chiusa in modo definitivo.
1.3. A titolo abbondanziale va del resto rilevato che, giusta l'art. 244 LEF, l'amministrazione del fallimento – trascorso il termine per le insinuazioni – esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verifiche, chiedendo per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Essa quindi non deve e non può pronunciarsi che sulle pretese annunciate nel termine di un mese stabilito all’art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF o che devono essere iscritte d’ufficio nella graduatoria quali i crediti risultanti dal registro fondiario o da un registro ad esso assimilato (art. 246 LEF), i crediti già insinuati nell’ambito di una grida ai creditori effettuata nell’ambito di una procedura concordataria o di beneficio d’inventario (art. 234 LEF), i crediti iscritti nei libri di una banca o di una società di assicurazione sulla vita in fallimento e i crediti che rinascono a seguito della revoca di un atto del fallito (Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 244 e n. 5 ad art. 245; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 2 ad art. 245 e n. 1 ad art. 246).
Ora nella fattispecie, malgrado che l’Ufficio, sulla base della fattura di cui al doc. A trasmessagli dalla rappresentante delle eredi __________, conformemente all’art. 233 LEF avesse trasmesso a RI 1 l’avviso di “Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori”, poi pubblicato l’11 maggio 2012, contenente l’assegnazione ai creditori di un termine scadente l’11 giugno 2012 per l’insinuazione dei loro crediti, la ricorrente ha omesso d’insinuare il proprio credito nei termini e nelle forme richieste dall’art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF, motivo per il quale l’Ufficio non inserendo il credito della ricorrente nella graduatoria ha operato correttamente. Non erano infatti date le condizioni di legge per una sua iscrizione d’ufficio sulla base della sola trasmissione della fattura di cui al doc. A avvenuta prima della diffida dell’11 maggio 2012.
2. Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. La legge non esige che il richiedente sia creditore del fallito né che sia parte della procedura fallimentare. Per costante giurisprudenza è sufficiente ch’egli possa far valere un interesse giuridico proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla consultazione richiesta (DTF 93 III 9). Per i terzi, tale diritto si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 LEF; DTF 130 III 41, consid. 3.2).
2.1. Nel caso in esame la procedura di liquidazione dell’eredità giacente è stata chiusa con decisione 21 agosto 2012 del Pretore di __________, pubblicata sul FUSC del __________ agosto 2012. Il termine di perenzione dell’art. 8a cpv. 4 LEF non è quindi ancora scaduto, sicché è ricevibile il ricorso tempestivamente inoltrato contro il rifiuto dell’Ufficio di fornire alla ricorrente le informazioni richieste, significatole con la decisione dell’11 dicembre 2012.
2.2. Siccome le spese funerarie, a determinate condizioni, sono spese della successione (art. 474 cpv. 2 CC), non si può di principio negare alla ricorrente un interesse giuridico proprio a verificare negli atti dell’Ufficio il modo in cui il suo asserito credito è stato trattato. Tuttavia, nella fattispecie tale interesse non è più né attuale né concreto dal momento che il fallimento è già chiuso. Sopratutto non è contestato che la graduatoria non menziona il credito della ricorrente né che la rappresentante delle eredi, __________, ha trasmesso all’Ufficio la fattura della ricorrente in occasione del suo interrogatorio del 23 aprile 2012, ovvero prima della diffida dell’11 maggio 2012. La richiesta d’informazione va quindi disattesa.
3. Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, si rivela infondato e come tale va respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 8a, 232 cpv. 2 cifra 2, 244 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né indennità.
3. Notificazione a.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.