Incarto n.
15.2013.83

Lugano

4 ottobre 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 agosto 2013 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e contro la comunicazione della domanda di realizzazione del 2 agosto 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 PI 1  

 

viste le osservazioni:

– 30 agosto 2013 di PI 1, __________;

– 30 agosto 2013 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 3/13 luglio 2009 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 47'138.00 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2009.

                                  B.   Con sentenza 23 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo.

 

                                  C.   Il 16 giugno 2010 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione.

 

                                  D.   Il 24 giugno 2010 RI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di __________, __________, azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, azione che è stata stralciata dai ruoli dal Pretore il 24 luglio 2013.

 

                                  E.   Nell’ambito della menzionata esecuzione, il 15 settembre 2010 l’Ufficio ha pignorato i seguenti beni facenti parte dell’inventario del Ristorante __________ gestito dall’escusso:

                                         – 70 sedie in pelle bianca,

                                         – 30 tavoli rettangolari grandi in legno nero,

                                         – 16 tavoli quadrati piccoli in legno nero,

                                         – 16 poltrone in pelle bianca,

                                         – 1 macchina trita gelati (typ FB20, anno 1982),

                                         – 1 macchina per gelati.

 

                                  F.   Il 26 luglio 2013 il creditore ha presentato la domanda di vendita.

 

                                  G.   Il 2 agosto 2013 l’Ufficio ha comunicato al ricorrente la domanda di realizzazione, fissando al 29 agosto 2013 la vendita dei beni pignorati.

 

                                  H.   Con ricorso 26 agosto 2013 RI 1 si oppone al pignoramento e alla vendita dei beni pignorati argomentando che tutto quanto pignorato sarebbe impignorabile ex art. 92 LEF perché gli necessita per espletare il suo lavoro. La vendita dei beni pignorati lo esporrebbe all’impossibilità di conseguire un reddito.

 

                                    I.   Con osservazioni 30 agosto 2013 PI 1 si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

 

                                  L.   Con osservazioni 30 agosto 2013 pure l’CO 1 si è opposto al gravame argomentando che il debitore non avrebbe mai dichiarato in precedenza che tali beni sarebbero indispensabili per la propria attività professionale. L’ufficio rende noto di aver annullato l’asta.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

 

                               1.1.   Nel caso specifico già nel corso del 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 quali fossero i beni pignorati nell’ambito dell’esecuzi­one n. __________. Il gravame 26 agosto 2013, in quanto con lo stesso il ricorrente sostiene l’impignorabilità dei beni pignorati, risulta pertanto tardivo.

 

                               1.2.   Sennonché all’autorità di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’autorità di ricorso, compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile, ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1 LEF). La nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2). Avendo il ricorso per oggetto un bene che l’escusso pretende assolutamente impignorabile, la questione della tempestività del gravame è irrilevante.

 

 

                                   2.   Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione.

 

                               2.1.   Nell'ambito dell'esecuzione forzata occorre tenere conto dell'esistenza economica del debitore e della sua famiglia. L'esercizio di una professione da parte del debitore e della sua famiglia deve essere garantita. A questo scopo vengono protetti gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri necessari. Protetta non è quindi qualsiasi attività economica, ma solo la professione in senso stretto, ovvero l’attività lucrativa in cui il fattore del lavoro personale dell’escusso prevale su quello del capitale investito e del lavoro fornito da terzi (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 13 ad art. 92; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, § 23 n. 13 e 24; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 87 ad art. 92). Anche i beni utilizzati per l’esercizio di un’attività accessoria o a tempo parziale sono protetti dalla norma, purché il provento ottenuto da tale attività sia necessario al sostentamento del debitore (Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 92). L’attività professionale deve inoltre essere redditizia: la protezione dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non è infatti data quando l’attività risulta deficitaria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzi­one e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

 

                               2.2.   Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene l'escutente nelle osservazioni al ricorso, non si evince dagli atti che l'escusso abbia dichiarato all'ufficio d'esecuzione di essere un lavoratore dipendente del ristorante __________, il quale del resto non risulta avere una propria personalità giuridica né può quindi fungere da datore di lavoro. Anzi nel verbale delle operazioni del pignoramento, datato del 17 agosto 2010, figura al contrario che RI 1 è “gerente” e ha “un'entrata“ di circa fr. 4000.– mensili netti. Ciò è confermato sia dal verbale di pignoramento provvisorio del 15 settembre 2010 – che non risulta essere stato contestato dall'escutente –, da cui risulta che l'escusso è “gerente in proprio con un'entrata media di ca. fr. 4'000.– al mese”, sia dal­l’“at­testato di guadagno” del 13 settembre 2010 intestato al “Ristorante __________ di RI 1 [sic] e P__________”, con cui questi ultimi certificano che l'escusso percepisce un reddito netto di fr. 4'000.– mensili. Il ristorante risulta quindi gestito da queste due persone in modo indipendente, verosimilmente nella forma della società semplice, forma che non può in quanto tale essere iscritta nel registro di commercio (DTF 79 I 181; Eckert, Basler Kommentar, OR II, 3a ed. 2008, n. 4 ad art. 934). E comunque sia l'iscrizione in tale registro non è una condizione di applicazione dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF. Ne consegue che gli oggetti facenti parte dell’inventario del __________ __________ sono da ritenere impignorabili nel senso della norma testé citata, essendo adempiuto il requisito della sufficiente redditività dell'attività lucrativa indipendente svolta dall'escusso (ne trae un reddito mensile di fr. 4'000.– netti) ed essendo gli stessi necessari all’esercizio della sua attività professionale.

 

 

                                   3.   Alla luce di quanto considerato il ricorso va di conseguenza accolto e vanno annullati sia il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 sia gli atti esecutivi susseguenti allo stesso.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                                   2.   Di conseguenza sono annullati il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e gli atti esecutivi susseguenti allo stesso.

 

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.