Incarto n.
15.2013.92

Lugano

30 ottobre 2013

EC/FP/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 settembre 2013 di

 

 

1.  RI 1

2.  RI 2

     entrambi patrocinati dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

l'operato dell'CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 4 settembre 2013 allestito nell'ambito delle rogatorie di pignoramento n. 211 e 212 dell'Ufficio esecuzione di __________ relative alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai ricorrenti contro

 

 

 PI 1 __________

 

viste le osservazioni 8 ottobre 2013 dell'CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ e n. __________ del 28 marzo/24 aprile 2013 dell'Ufficio di esecuzione __________ RI 2 e RI 1 procedono contro PI 1 per l'incasso di fr. 793'800.– rispettivamente di fr. 330'000.– oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2013.

 

                                  B.   Le opposizioni interposte dall'escusso ai precetti esecutivi sono state rigettate con pronunciati 19 giugno 2013 del Tribunale distrettuale di __________, passati in giudicato.

 

                                  C.   Il 4 luglio 2013 i creditori hanno chiesto all'Ufficio esecuzione di __________ il proseguimento delle esecuzioni.

 

                                  D.   Il 5 luglio 2013 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto in via di rogatoria all'CO 1 di procedere al pignoramento dei beni di PI 1.

 

                                  E.   L'8 luglio 2013 l'CO 1 ha convocato l'escusso per il 6 agosto 2013 per procedere al pignoramento.

 

                                  F.   Il 23 agosto 2013 l'escusso ha presentato all'CO 1 la copia di un ordine di pagamento di fr. 1'236'382.–, che egli avrebbe trasmesso alla propria banca per il pagamento a favore dell'Ufficio esecuzione di __________ degli importi richiesti dai creditori con le due procedure esecutive in rassegna.

 

                                  G.   Il 28 agosto 2013 l'Ufficio esecuzione di __________ ha comunicato all'CO 1 che il pagamento promesso dall'escusso non gli era pervenuto: per questo motivo esso ha richiesto di nuovamente convocare l'escusso per effettuare il pignoramento.

 

                                  H.   A seguito della nuova convocazione, il 4 settembre 2013 l'CO 1 ha sentito PI 1, accertando che quest'ultimo possiede il 100% delle azioni della __________ e della __________, la quale detiene a sua volta il 95.7% delle azioni dell'__________ SA. Esso ha inoltre accertato che l'escus­so non detiene azioni della __________ e non è proprietario di beni immobili né in Svizzera né all'estero, mentre possiede una VW Golf VI (verbale interno delle operazioni di pignoramento). Nel verbale di pignoramento del 4 settembre 2013 l'ufficio ha indicato che “al momento l'escusso non ha nessuna entrata. È sostentato con dei prestiti da terzi. Ha chiesto una linea di credito presso l'__________ a titolo personale. Non è iscritto presso una cassa malati”.

 

                                    I.   A seguito degli accertamenti effettuati dall'CO 1, il 17 settembre 2013 l'Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato a RI 1 e RI 2 gli attestati di carenza beni.

 

                                  L.   Con ricorso 23 settembre 2013 RI 1 e RI 2 chiedono di ordinare all'CO 1 di procedere ad un nuovo pignoramento nei confronti di PI 1, chiarendo in modo completo i redditi e la sostanza del debitore. A mente loro l'ufficio avrebbe creduto alle false affermazioni dell'escusso quando invece vi sarebbero segni chiari che PI 1, quale erede di una famiglia __________ benestante, disporrebbe senz'altro dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle richieste dei ricorrenti. L'ufficio avrebbe anche omesso di stabilire se

                                         l'escusso ha beni patrimoniali in Svizzera, crediti verso terzi, partecipazioni azionarie. Essendo PI 1 membro del consiglio di amministrazione di diverse società (__________, come precisato nell'invio email all'ufficio del 5 settembre 2013, ossia il giorno successivo al pignoramento) l'ufficio avrebbe poi omesso di stabilire se lo stesso ha diritto ad un onorario, a una partecipazione agli utili o ad una pretesa salariale che al momento non percepisce.

 

                                         I ricorrenti rimproverano inoltre agli uffici coinvolti di aver prestato credibilità alle false affermazioni e ai falsi documenti prodotti dal­l'escusso, con la conseguenza che il pignoramento è stato eseguito più di due mesi e mezzo dopo la presentazione della domanda di continuazione dell'esecuzione, ciò che costituirebbe un diniego di giustizia. Infine l'ufficio avrebbe trascurato di determinare da quale fonte il debitore ottiene quanto necessario al suo mantenimento né verbalizzato le risposte date dall'escusso in relazione ai valori patrimoniali pignorabili, titoli e crediti, incluse le pretese ereditarie.

 

                                  M.   Con osservazioni 8 ottobre 2013 l'CO 1 si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

 

 

considerando

 

in diritto:

                                   1.   Il ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell'orga­no di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l'art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.).

 

 

                                   2.   Il ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via rogatoria ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LEF dev'essere presentato all'autorità di vigilanza da cui dipende l'ufficio rogato qualora la contestazione verta sul modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l'ufficio rogato disponesse al riguardo di un potere d'ap­prezzamento indipendente), mentre se la censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio della rogatoria il ricorso va inoltrato all'autorità di vigilanza da cui dipende l'ufficio rogante (cfr. CEF 22 dicembre 2006, inc. 15.2006.125, consid. 1; Dallèves, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 8 ad art. 4; Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 4 ad art. 4).

 

                               2.1.   Giusta l'art. 4 cpv. 2 LEF, la competenza per il pignoramento appartiene esclusivamente all'ufficio nel cui circondario si trovano i beni da pignorare, sicché se essi sono situati fuori dal foro esecutivo il pignoramento dev'essere eseguito in via rogatoria (art. 89 LEF). L'interrogatorio dell'escusso (giusta l'art. 91 cpv. 1 LEF), che permette di determinare se egli possiede beni pignorabili e dove essi si trovano, in linea di massima spetta all'ufficio competente nel foro esecutivo, che ne ordina poi il pignoramento, in via diretta o rogatoria. Se si avvera necessaria la traduzione forzata dell'escusso (art. 91 cpv. 2 LEF), il suo interrogatorio può essere delegato all'ufficio nel circondario del quale egli si trova (cfr. CEF 20 dicembre 2011, inc. 15.2011.101). Nel caso specifico, non è dato di sapere se l'Ufficio esecuzione di Mesocco abbia tentato di sentire PI 1 prima di chiedere in via rogatoria l'intervento dell'CO 1. Neppure risulta che l'Ufficio esecuzione di Mesocco abbia fornito all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona informazioni circa eventuali beni siti nella giurisdizione di quest’ultimo. In ogni caso, l’ufficio investito della rogatoria è (esclusivamente) competente per pignorare i beni situati nel suo circondario, e solo quelli, previo avviso di pignoramento e interrogatorio dell'escusso (cfr. art. 24 cpv. 2 RFF). La sua competenza, in altri termini, non si limita all'interrogatorio ma il pignoramento non può portare su beni che si trovano fuori dal suo circondario.

 

                               2.2.   In quanto rivolto a questa Camera, il ricorso, di conseguenza, è ricevibile limitatamente alle censure relative all'operato dell'CO 1 in relazione con i beni di PI 1 situati nel suo circondario. In particolare va rilevato che eventuali ritardi nella fase precedente l'arrivo della rogatoria del 5 luglio 2013 (secondo i ricorrenti da gennaio del 2013) non gli sono addebitabili.

 

 

                                   3.   Per l'art. 89 cpv. 1 LEF se il debitore è soggetto alla procedura di pignoramento, l'ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. Questa disposizione è una norma d'ordine e quindi se il pignoramento non viene immediatamente eseguito, il ritardo non ne comporta né la nullità né l'annullabilità ma apre al creditore la possibilità di interporre un ricorso per ritardata giustizia all'autorità di vigilanza (Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 35 ad art. 89; Foëx, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 17 ad art. 89; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., 1997, n. 14 ad art. 89). Gli escutenti, nella fattispecie, hanno rinunciato a presentare subito tale ricorso, proponendosi – come visto – di censurare la tempestività dell'operato dell'CO 1 solo con il presente ricorso diretto contro il pignoramento avvenuto il 4 settembre 2013. L'atto ritenuto intempestivamente compiuto essendo, comunque sia, stato eseguito, al riguardo il ricorso non meriterebbe ulteriore disamina.

 

 

                                   4.   Ad ogni buon conto e a titolo meramente abbondanziale va evidenziato che riguardo alla tempestività dell'operato dell'CO 1 nell'esecuzione del pignoramento a carico di PI 1 non sono riscontrabili aritmie procedurali. Con la formulazione “senza indugio” contenuta al cpv. 1 dell'art. 89 LEF, la legge impone all'ufficio di agire celermente tenendo conto delle circostanze concrete e, in linea di massima, dei termini stabiliti dalla legge, dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni di cui agli art. 56 segg. LEF (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 13 ad art. 89; Foëx, op. cit., n. 15 ad art. 89).

 

                                         In concreto il 5 luglio 2013 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto in via di rogatoria all'CO 1 di procedere al pignoramento dei beni di PI 1 e, già l'8 luglio 2013, quest'ultimo è stato convocato a tale scopo per il 6 agosto 2013. In considerazione del periodo di ferie esecutive intercorrente tra il 15 e il 31 luglio (art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF), i termini della convocazione risultano senz'altro adeguati. Non essendosi l'escusso presentato il 6 agosto 2013, ma avendo egli promesso il pagamento di quanto dovuto, l'ufficio ha atteso sino al 23 agosto 2013, quando l'escusso si è presentato e ha consegnato la copia di un ordine di pagamento di fr. 1'236'382.–, che egli diceva di aver trasmesso alla propria banca per il bonifico a favore dell'ufficio di esecuzione di __________. Tale attesa, di poco più di due settimane, non presta il fianco a critiche ritenuto che a fronte delle promesse di pagamento formulate al suo indirizzo dal debitore, rientrava nella facoltà dell'ufficio di valutare le circostanze del caso concreto (Foëx, op. cit., n. 15 ad art. 89). Questo anche perché l'avvio di una procedura di diffida e di successiva conduzione forzata del debitore (peraltro spesso assente all'estero) presso l'ufficio non gli avrebbe permesso di procedere al suo interrogatorio prima di quando poi ciò è avvenuto, ossia prima del 4 settembre 2013. Quando infine il 28 agosto 2013 l'Ufficio esecuzione di __________ ha comunicato all'CO 1 che il pagamento promesso non gli era pervenuto, l'escusso è stato immediatamente riconvocato per il 4 settembre 2013, giorno in cui si è presentato e l'ufficio ha potuto procedere al pignoramento.

 

 

                                   5.   Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, op. cit., n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. Nell'allestimento del verbale di pignoramento l'ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand'anche l'escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d'inosservanza del suo dovere d'informazione (art. 323 n. 2 CP), l'ufficio d'esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni ma deve attivamente indagare sull'estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall'escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (cfr. DTF 112 III 80; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91; Ochsner, op. cit., n. 25 ad art. 93; CEF 16 novembre 2009, inc. 15.2009.95 consid. 11; CEF 10 febbraio 2008, inc. 15.2009.8, consid. 2.2, con rif.; CEF 27 novembre 2008, inc. 15.2008.53, consid. 3).

 

                               5.1.   Nel caso di specie in sede di pignoramento l'escusso ha dichiarato di possedere il 100% delle azioni della __________ e della __________, che a sua volta detiene il 97.5% del pacchetto azionario della __________, mentre ha affermato di non detenere alcuna azione della __________, società in liquidazione. Egli ha poi ancora dichiarato di possedere una VW Golf VI e, reso attento delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, di non avere alcuna entrata, di sopperire alle proprie esigenze vitali con prestiti di terzi e di “non possedere né beni immobili né beni mobili né crediti da sottoporre a pignoramento”.

 

                                  a)   Ora, le dichiarazioni di PI 1 non potevano non mancare di stupire di fronte al fatto – notorio in quanto ripetutamente riportato dai media cantonali e non solo – ch'egli è un businessman di livello internazionale partecipe in varie società e che negli anni in cui è stato presidente dell'__________ SA avrebbe immesso nella società svariati milioni di franchi. Inoltre, l'escusso si era già dimostrato poco affidabile nei confronti dell'ufficio rogato, producendo la copia di un ordine di pagamento per procedere a saldare i debiti di cui trattasi, che poi non è stato eseguito. In occasione del suo interrogatorio egli non pare d'altronde aver accennato alla D__________ SA, di cui una semplice consultazione del registro di commercio avrebbe rivelato ch'egli è amministratore unico (nonché azionista unico, come da lui dichiarato in sede d'interrogatorio nella procedura di fallimento della società, aperto dopo il pignoramento il 1° ottobre 2013). In queste circostanze l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona non poteva accontentarsi di prendere atto delle dichiarazioni di PI 1 senza esigere da lui debite giustificazioni. Dal verbale delle operazioni del pignoramento non risulta che lo abbia fatto e ad ogni modo le risposte dell'escusso non sono state registrate. In quel verbale mancano inoltre indicazioni sull'ubicazione e il valore di stima dei beni dichiarati dall'escusso né vi figura il motivo per il quale essi non sono stati pignorati. Invero l'ufficio rogato sembra aver considerato che la sua competenza si limitava all'interrogatorio mentre il pignoramento spettava all'ufficio rogante (cfr. doc. U). Come visto il pignoramento dei beni ubicati nel suo circondario sono tuttavia di esclusiva competenza dell'CO 1 (sopra, consid. 2.1).

 

                                  b)   Di conseguenza il provvedimento impugnato dev'essere annullato e l'incarto retrocesso all'CO 1 affinché riconvochi PI 1 e proceda nuovamente al pignoramento, interrogandolo con domande precise, da verbalizzare unitamente alle risposte, su tutti gli attivi segnalati dai ricorrenti dopo il pignoramento del 4 settembre 2013 (doc. U), e segnatamente se

                                         egli detiene partecipazioni nelle società D__________ SA, __________, __________, __________ AG, __________ S.r.l., __________ SA, __________ SA e __________. S'informerà anche su eventuali retribuzioni (salario, dividendi, tantièmes, ecc.) percepite o da percepire da tali società o da altre, su possibili pretese contro terzi, in particolare contro i membri della sua famiglia, nonché sui motivi del dissesto finanziario personale che risulta implicitamente dal suo interrogatorio del 4 settembre 2013. In riferimento alla D__________ SA, gli si chiederà di giustificare l'origine dei fondi pagati per ottenere la revoca del fallimento.

 

                                         In tale occasione l'Ufficio dovrà anche accertare se i beni che il debitore dichiarerà essere di sua proprietà o che saranno considerati tali si trovano nel suo circondario esecutivo (art. 89 i.f. LEF) e, in caso affermativo, procedere alla determinazione del loro valore di realizzazione e al loro pignoramento. Qualora reputi che il ricavo della vendita eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF), l'Ufficio dovrà indicarlo esplicitamente per ogni singolo bene nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, facendo poi rinvio allo stesso nel verbale definitivo (cfr. nota 2 a p. 3 del verbale interno delle operazioni di pignoramento). Anche i beni situati fuori dal circondario dovranno essere verbalizzati, compresi quelli che si trovassero all'estero (Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 10 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 11 ad art. 91), ma la decisione sul loro pignoramento spetterà all'Ufficio esecuzione di __________ (sarà in particolare il caso di eventuali crediti dell'escusso, che sono considerati localizzati al suo domicilio).

 

                               5.2.   I ricorrenti eccepiscono ancora che l'CO 1 avrebbe trascurato di determinare da quale fonte il debitore ottiene quanto necessario al suo mantenimento, credendo all'affermazione di quest'ultimo secondo cui egli non disporrebbe di nessuna entrata e sarebbe finanziato da terzi senza chiarirne la fonte.

 

a)    Ora, secondo la giurisprudenza il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo (indennità di disoccupazione, assistenza sociale, doni, prestiti, ecc.) si procura le disponibilità necessarie per il suo sostentamento; in particolare, se l'escusso ha dichiarato di vivere grazie ad aiuti di terzi, l'ufficio deve esigere ch'egli dimostri da chi li riceve e sotto che forma. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda su presunzioni dell'escutente non confortate da indizi concreti e facilmente verificabili, non possono essere invece imposte all'ufficio ma spettano al creditore (sentenza 2 aprile 2007 dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 segg.; CEF 27 novembre 2008, inc. 15.2008.53, consid. 3).

 

                                  b)   Nel caso di specie, questi accertamenti – che in primis competerebbero comunque all’Ufficio esecuzione di Mesocco - fanno difetto. Pertanto l'CO 1, in occasione del nuovo interrogatorio dell'escusso e dopo avergli ricordato il suo obbligo d'in­formazione e le conseguenze penali in caso d'inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode nel pignoramento (art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), gli chiederà di precisare l'identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché d'indicare e di dimostrare la forma e l'entità di tali aiuti.

 

 

                                   6.   Le questioni di responsabilità degli organi di esecuzione forzata esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza (sopra, consid. 1). Non spetta quindi a questa Camera determinarsi sul comportamento dei funzionari dell'CO 1, e in particolare del caposervizio __________, oggetto da parte dei ricorrenti di allusioni espresse senza motivazione che si spera non siano intese quali malevole – e quindi biasimevoli - affermazioni ma costituiscano il frutto della mancanza di familiarità con la lingua italiana.

 

 

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e il verbale di pignoramento del 4 settembre 2013 annullato, l'incarto essendo retrocesso all'CO 1 affinché proceda ad un nuovo pignoramento nei confronti di PI 1 nel senso dei soprastanti considerandi 5.1/b e 5.2/b.

 

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 5, 17, 56 cpv. 1 n. 2, 89 cpv. 1, 91 cpv. 1 n. 2, 91 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è annullato il pignoramento 4 settembre 2013 nelle procedure di rogatoria n. 211 e 212 dell'CO 1 contro PI 1, __________.

 

                               1.2.   L'incarto è retrocesso all'CO 1 affinché proceda ad un nuovo pignoramento nel senso dei considerandi 5.1/b e 5.2/b.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

 

                                         Comunicazione all'CO 1 e all'Ufficio esecuzione di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.