Incarto n.
15.2013.95

Lugano

13 novembre 2013

CC/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 24 settembre 2013 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione della società

 

 

PI 1, __________

 

procedura che interessa anche

 

 

PI 3  

PI 4  

entrambe patrocinate dall’  PA 1

PI 4, __________

rappresentato dall’__________

PI 5,

PI 6,

 

viste le osservazioni 9 ottobre 2013 di PI 3 e PI 4,

 

esaminati gli atti e i documenti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della società PI 1, , e ne ha ordinato la liquidazione ad opera dell’CO 1 secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

                                         che, nel corso della liquidazione, con scritto 30 luglio 2013 l’CO 1 ha invitato RI 1, ex organo di revisione della disciolta PI 1, a produrre i rapporti di revisione degli ultimi dieci anni;

 

                                         che con scritto 14 agosto 2013 RI 1 ha risposto di non poter dar seguito alla richiesta, “in quanto ciò violerebbe in modo grave la legge sull’informazione imposta ai revisori”;

 

                                         che con scritto 13 settembre 2013 l’Ufficio ha quindi diffidato RI 1 a trasmettere i rapporti di revisione entro dieci giorni sotto comminatoria dell’art. 292 CP, rilevando che la documentazione è necessaria per l’allestimento dell’inventario completo dei beni e che l’obbligo del segreto dell’organo di revisione può essere limitato dalla legge, in particolare dagli art. 222 cpv. 4 e 223 cpv. 2 LEF;

 

                                         che con “reclamo” (recte: ricorso) 24 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché sarebbe tenuta a salvaguardare il segreto delle sue constatazioni conformemente agli art. 730b cpv. 2 CO e 321 n. 1 CP, norme che prevarrebbero sulle disposizioni invocate dall’Ufficio, le quali, facendo riferimento unicamente ai beni del fallito anziché ai libri contabili o ai rapporti di revisione, neppure sarebbero pertinenti;

 

                                         che con decreto 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

 

                                         che con osservazioni 9 ottobre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, sostenendo che i terzi tenuti al segreto professionale non sono legittimati a invocare il segreto per rifiutare d’informare e di mettere a disposizione dell’Ufficio dei fallimenti tutti i beni del fallito;

 

                                         che invero giusta l’art. 222 cpv. 1 LEF, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio di esecuzione e a metterli a sua disposizione;

 

                                         che i terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito (art. 222 cpv. 4 LEF);

 

                                         che in base al chiaro testo di legge l’obbligo dei terzi sussiste unicamente se gli stessi detengono beni del fallito o se quest’ultimo vanta nei loro confronti dei crediti (cfr. DTF 131 III 660 consid. 6.1), sicché l’art. 222 cpv. 4 LEF non impone in sé un dovere generale d’informazione (cfr. Vouilloz, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 222 LEF; Lustenberger, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2010, n. 13 ad art. 222 LEF);

 

                                         che a ogni modo, entro i limiti posti dall’art. 222 cpv. 4 LEF, i terzi tenuti a salvaguardare un segreto non possono trincerarsi dietro a esso per sottrarsi al dovere d’informare l’ufficio dei fallimenti e/o di mettere a disposizione i beni del fallito o i documenti che consentono di avvalersene, dal momento che il fallito stesso vi è astretto e che la legge impone tale obbligo anche ai terzi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 3, 2000, n. 7 ad art. 222 LEF; cfr. Amonn/ Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, § 22, n. 35);

 

                                         che l’obbligo imposto all’organo di revisione di salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni può essere invero limitato dalla legge (art. 730b cpv. 2 CO);

 

                                         che, per la formazione dell’inventario completo dei beni del fallito, l’ufficio dei fallimenti deve prendere in custodia segnatamente i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza del fallito (art. 223 cpv. 2 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 223 LEF), anche se si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito (cfr. art. 223 cpv. 4 LEF), documenti che i terzi tenuti a informare giusta l’art. 222 cpv. 4 LEF hanno dunque l’obbligo di mettere a disposizione dell’ufficio (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 223 LEF);

 

                                         che l’organo di revisione di una società anonima deve documentare tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conservare per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali (art. 730c CO), al fine di garantire tra l’altro i mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento civile o penale (cfr. FF 2004, 3643; Reutter/Rasmussen, Basler Kommentar zum OR, vol. 2, 2008, n. 4 ad art. 730c CO);

 

                                         che, nel caso in rassegna, i rapporti di revisione chiesti dall’Ufficio sono documenti che la ricorrente, in qualità di organo di revisione della disciolta PI 1, aveva allestito per la stessa e che ora detiene per essa conformemente all’art. 730c CO;

 

                                         che detti documenti, appartenenti alla disciolta PI 1, rientrano nel concetto di “altre carte di qualche importanza del fallito” ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 LEF, sicché l’Ufficio è tenuto a prenderli in custodia e a conservarli in conformità agli art. 14 e segg. RUF, mentre la ricorrente non è legittimata a opporre il segreto professionale per negarne la trasmissione;

 

                                         che, alla luce di quanto precede, il provvedimento adottato dall’Uf­ficio si rivela corretto e il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 20a, 222 e 223 LEF, 730b e segg. CO e 61, 62 OTLEF,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

  ;

–   ;

–   ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.