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Incarto n. |
Lugano EC/fp/mc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 23 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, e meglio contro il riparto del 12 settembre 2013 nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente e contro
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PI 1
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viste le osservazioni 26 settembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 e contro PI 3, il 12 luglio 2011 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti agli escussi nella comunione ereditaria della madre PI 1, preavvisandone la vendita a pubblici incanti.
B. Con pronunciato 10 agosto 2012 (incarto n. 15.2011.71) la Camera ha ordinato all’Ufficiale dell’UEF di Riviera, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art. art. 96 cpv. 2 LAC), d’intervenire nella divisione affinché la stessa venisse attuata senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori, secondo le modalità pattuite dagli eredi nel maggio 2007 e nel gennaio 2009 nella causa di contestazione d’inventario della successione della madre promossa il 18 settembre 2008 da PI 3 contro il fratello (inc. OA.2008.10), ovvero attribuendo il fondo n. __________ RFD d’__________ a PI 3 e il fondo n. __________ RFD di __________ a PI 2, e ripartendo la liquidità in ragione di 2/5 a favore di PI 3 e di 3/5 a favore di PI 2) dopo il pagamento delle spese a carico della successione.
La Camera ha inoltre stabilito che dal punto di vista pratico, l’Uffi-
ciale, a nome di entrambi gli eredi escussi (cfr. DTF 129 III 319 ad cons. 3) e sulla base della stessa decisione, si sarebbe fatto consegnare dal notaio divisore, avv. __________, l’importo netto delle liquidità della successione, previo prelevamento delle spese della procedura di divisione, compreso il suo onorario. L’Ufficiale, nell’interesse oggettivo di tutte le parti, avrebbe poi impiegato tale importo, suddiviso secondo la chiave di riparto stabilita dagli eredi, ovvero in ragione di 3/5 a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, anzitutto per tacitare quelli tra i loro rispettivi creditori che avevano ottenuto il pignoramento delle quote ereditarie. L’Ufficiale, sempre nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC e a nome degli eredi
escussi, avrebbe d’altronde chiesto al competente Ufficio del registro fondiario l’iscrizione del trapasso del mappale n. __________ RFD di __________ ad esclusivo favore di RI 1 e quello del fondo n. 599 RFD di __________ ad esclusivo favore di PI 2, nonché la cancellazione delle osservazioni ex art. 31 cpv. 4 vRRF riferite al pignoramento dei diritti in comunione e, per le esecuzioni eventualmente rimaste scoperte dopo i pagamenti fatti con le liquidità della successione, l’annotazione del pignoramento del fondo attribuito al corrispondente escusso per l’importo rimasto scoperto. L’Ufficiale avrebbe infine consegnato a PI 3 una dichiarazione sottoscritta a nome del fratello PI 2, secondo cui quest’ultimo si assume l’intero debito ipotecario garantito da ipoteca di fr. 140’000.-- in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________, a completa liberazione di PI 3.
C. Il 21 gennaio 2012 l’Ufficio ha allestito un primo stato di riparto delle liquidità spettanti al ricorrente, pari a fr. 4’658.90, da utilizzare nella misura di fr. 1’060.00 a copertura delle spese dell’Ufficio e nella misura di fr. 3’598.40 da ripartire a favore dei creditori pignoranti. Nel gennaio 2013 l’Ufficiale ha poi provveduto a trapassare la proprietà del mappale n. __________ RFD di __________ a RI 1 e quella del fondo n. __________ RFD di __________ a PI 3, e il 23 gennaio 2013 ha comunicato a RI 1 che il debito ipotecario garantito da
dall’ipoteca di CHF 140’000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________ era stato assunto integralmente da PI 3.
D. Con ricorso 8 febbraio 2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in attesa di una nuova decisione da parte del Pretore. Questa Camera, con pronunciato 21 maggio 2013 (inc. n. 15.2013.42), ha dichiarato il ricorso irricevibile, precisando che fintanto che Marco Guidotti non avesse ricevuto un importo equivalente ai 2/5 di quanto depositato presso __________ e trattenuto dalla stessa banca a garanzia del debito assunto da PI 3, la divisione della successione non sarebbe potuta essere considerata chiusa.
E. L’11 settembre 2013 __________ ha bonificato all’Ufficio la somma di fr. 44’693.97 depositata sul conto della comunione ereditaria presso di lei, dopo deduzione di fr. 1’836.45 per un debito che essa vantava contro il ricorrente (oggetto di un attestato di carenza beni del 2 marzo 2005). Il 12 settembre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha comunicato alle parti lo stato di riparto delle liquidità riferite al conto presso __________, che prevede il versamento di fr. 27’741.15 a RI 1 (pari ai 3/5 dell’importo residuo) e il riparto tra i creditori di RI 1 dei rimanenti 2/5, pari a fr. 16’466.32.
F. Con il ricorso in esame RI 1 si duole che __________ abbia compensato gli averi della comunione ereditaria depositati presso di lei con il debito ipotecario gravante il fondo n. __________ RFD di __________, mentre secondo l’accordo intervenuto tra le parti in sede di divisione tale debito doveva essere assunto da PI 1. Secondo il ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto dedurre l’importo compensato dalla banca dalla quota di PI 1 e il ritardo ad agire avrebbe provocato delle spese, quali interessi e costi delle domande di vendita nel frattempo inoltrate. Afferma inoltre di aver rescisso il contratto di divisione il 6 giugno 2013. Di conseguenza quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le disposizioni legali e testamentarie.
G. Con osservazioni 26 settembre 2013 l’Ufficio si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito. Visto il suo carattere manifestamente infondato, il ricorso non è stato intimato a PI 1 (art. 9 cpv. 2 LPR).
e considerato in diritto:
1. Innanzitutto va rilevato che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente __________ non ha compensato gli averi della comunione ereditaria depositati presso di lei con il debito ipotecario gravante il fondo n. __________ RFD di __________. È ben vero che in un primo tempo __________, malgrado ne fosse stata richiesta dal notaio divisore, avv. PI 2 (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012 di __________ al notaio divisore), aveva rifiutato di trasferire il saldo del conto aperto a nome della comunione ereditaria presso di lei, pari a fr. 46’046.00 (valuta 1° gennaio 2010, cfr. brevetto notarile n. __________ dell’8 febbraio 2011 del notaio __________ p. 5 n. 4), avvalendosi di un diritto di pegno e di compensazione a garanzia dei debiti di entrambi gli escussi nei suoi confronti (lettera 29 ottobre 2012 di __________ SA al notaio divisore). Ancora successivamente, seppure il debito ipotecario garantito dall’ipoteca di CHF 140’000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato assunto integralmente da PI 1 (come comunicato al ricorrente il 23 gennaio 2013), __________ SA non aveva dato seguito alle richieste 29 maggio e 2 agosto 2013 dell’ufficio di versargli perlomeno la quota di 2/5 di spettanza del ricorrente.
Soltanto l’11 settembre 2013, con ogni verosimiglianza perché solo a quel momento essa ha potuto definire la situazione debitoria di PI 1 nei suoi confronti, __________ SA ha bonificato all’ufficio l’importo di fr. 44’693.97, corrispondente alla somma depositata sul conto n. __________ di fr. 46’530.42, valuta 11 settembre 2013, da cui la banca ha dedotto fr. 1’836.45 corrispondenti all’ammontare dell’attestato di carenza beni emesso il 2 marzo 2005 a suo favore dall'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera nell’esecuzione n. __________ promossa contro il qui ricorrente. Già il giorno successivo al ricevimento dei fr. 44’693.97 l’Ufficio ha allestito il riparto di queste ultime liquidità, assegnando a RI 1 fr. 16’466.32 da ripartire tra i suoi creditori pignoranti, ossia i 2/5 (pari a fr. 18’612.17) dell’importo totale depositato sul conto, dedotti fr. 1’836.45 trattenuti da __________ SA a compensazione del predetto credito e fr. 309.40 per le spese esecutive a carico del ricorrente. Così facendo l’ufficio ha agito conformemente a quanto ordinatogli dalla Camera (sopra, consid. B). L’ufficio ha oltretutto agito tempestivamente, non potendogli essere imputato l’eventuale ingiustificato ritardo di __________ nel versamento del saldo del conto intestato all’eredità indivisa;
2. RI 1 sostiene di aver rescisso il contratto di divisione con scritto del 6 giugno 2013 e che pertanto quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le disposizioni legali e testamentarie. Il richiamo all’art. 638 CC, che prevede che il contratto di divisione può essere oggetto di azione di rescissione, non può essere di ausilio in questa sede al ricorrente. La questione sollevata dal ricorrente è infatti una questione di diritto materiale che non può essere decisa dall’Ufficio di esecuzione, che, quale autorità esecutiva, deve attenersi, nell’espletamento delle proprie incombenze, ai contenuti della transazione giudiziaria raggiunta dinnanzi il Pretore del Distretto di __________ e passata in giudicato. Il ricorrente non poteva del resto rescindere il contratto di divisione nel 2013, perché essendo le sue ragioni ereditarie pignorate non era legittimato a disporne senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 LEF).
3. Di conseguenza, avendo RI 1 ricevuto un importo equivalente ai 2/5 di quanto depositato presso la __________ nonché delle altre liquidità della comunione ereditaria (sopra, consid. C) la divisione della successione può essere considerata chiusa (sopra, consid. D). Da quanto precede discende la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare alle parti interessate il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza.
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 96 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.