Incarto n.
15.2013.98

Lugano

3 ottobre 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 settembre 2013 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 29 agosto 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1  

 

 

viste le osservazioni:

– 25 settembre 2013 di PI 1,;

– 24 luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 29 agosto 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso, su richiesta di PI 1 contro RI 1, la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 66'537.10 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice iI 4 settembre 2013.

 

 

                                  B.   Con ricorso 16 settembre 2013 RI 1 si oppone all’emis­sione della comminatoria di fallimento sostenendo che l’importo richiesto dalla creditrice non sarebbe corretto.

 

 

                                  C.   Delle osservazioni 25 settembre 2013 di PI 1 e 1° otto­bre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, che chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                         –  l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –  l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         –  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                         –  l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

 

                                         Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

 

                                   2.   Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. Del resto la stessa ricorrente nemmeno spiega perché le somme riportate nella comminatoria di fallimento sarebbe errate.

 

 

                                   3.   Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.