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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2014 di
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RI 1 , ora d’ignota dimora
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'237'969.50 oltre agli interessi del 5% dall’11 marzo 2014, invocando come causa del credito la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’escusso quale presidente della società R__________ SA di _______ (fallita il 9 settembre 2014). Dal precetto risulta che l’atto è stato notificato il 3 settembre 2014 a certo __________, coinquilino dell’escusso, il quale non ha interposto opposizione.
B. Avendo chiesto la banca escutente il proseguimento dell’esecuzione, il 23 settembre 2014 l’ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento, spedito all’escusso per posta semplice.
C. Con ricorso del 4 ottobre 2014, RI 1 chiede che venga annullato l’avviso di pignoramento e disposta una nuova notifica del precetto esecutivo.
D. PI 1 e l’UE di Lugano si sono opposti al ricorso con osservazioni rispettivamente del 10 e del 16 ottobre 2014.
E. Dopo una prima citazione infruttuosa, il 27 maggio 2015 il presidente della Camera ha sentito il teste PI 2 alla presenza dei rappresentanti della banca escutente e in assenza del ricorrente, che risulta essersene andato dalla Svizzera (verosimilmente alla volta dell’Albania) senza lasciare indirizzo e non ha dato seguito alla citazione comunicatagli in via edittale. Al termine dell’udienza, l’escutente ha confermato le sue conclusioni, mentre il ricorrente, a cui è stata concessa, (nuovamente in via edittale) la facoltà di esprimersi, è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. L’avviso di pignoramento impugnato emesso il 23 settembre 2014 dall’UE di Lugano è stato trasmesso al ricorrente per posta semplice. RI 1 sostiene di averlo rinvenuto il 1° ottobre 2014 nella propria bucalettere. Non trovandosi nel fascicolo processuale elementi dai quali emerga che l’escusso abbia ricevuto l’avviso di pignoramento prima di quando da lui ammesso, si deve ritenere che gli è stato notificato il 1° ottobre 2014, come da lui asserito. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente si duole che il precetto esecutivo non gli è giunto prima che lo ricevesse, il 2 ottobre 2014, in copia dall’ufficio di esecuzione. Il precetto esecutivo sarebbe stato notificato al suo coinquilino, che però mai ne avrebbe comunicato la ricezione all’escusso, che all’epoca si trovava all’estero per lavoro. A mente di RI 1 il suo coinquilino non era legittimato a ritirare il precetto esecutivo e neppure a interporvi valida opposizione, non essendo né suo parente né suo dipendente.
3. Con osservazioni 16 ottobre 2014 la PI 1 si è opposta al gravame rilevando che RI 1 è stato presidente della R__________ SA, dichiarata fallita il 9 settembre 2014, di cui __________ è stato anche dipendente dal 1° aprile 2011 fino almeno al mese di luglio del 2013, oltre ad essere l’attuale coinquilino e convivente dell’escusso. Benché quest’ultimo sia stato informato dalla PI 1 della sua intenzione di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti, egli ha preferito risiedere all’estero durante i mesi di agosto e settembre del 2014 senza occuparsi dei suoi affari né informarsi presso il suo coinquilino sulla corrispondenza da lui ritirata. A mente della banca, tale atteggiamento non può essere imputato né all’Ufficio né alla procedente, sicché la notifica dev’essere ritenuta valida.
4. Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3). Non è necessario che la persona alla quale è consegnato l’atto esecutivo faccia parte della famiglia del destinatario secondo lo stato civile, basta ch’essi condividano la stessa economia domestica (DTF 50 III 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 64 LEF). Ne va così in particolare dei collaboratori di un’istituzione in cui vive l’escusso o dell’affittacamere da cui egli sta a pensione (DTF 117 III 7 consid. 1; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 64 LEF). Non è per contro il caso del locatario o del sublocatario che non ha alcuna relazione domestica con il destinatario, in particolare se non è il suo ospite o convittore (DTF 35 I 772 consid. 1), né della comunità abitativa composta di persone indipendenti l’una dall’altra, ad esempio di studenti (decisione dell’autorità di vigilanza bernese del 12 maggio 2006, BlSchK 2007, pag. 189, consid. 6).
4.1 Nel caso di specie, il precetto esecutivo in questione è stato notificato il 3 settembre 2014 a PI 2, coinquilino dell’escusso, presso il domicilio di quest’ultimo. La validità della notifica, quindi, dipende dal fatto che RI 1 e PI 2 formassero a quel momento una comunione domestica nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF. Al riguardo, in occasione del suo interrogatorio del 27 maggio 2015 PI 2 ha dichiarato di avere alloggiato presso l’appartamento del ricorrente per circa un anno, fino all’ottobre del 2014. Lo conosceva già da tanti anni per motivi professionali e dall’aprile del 2011 fino all’aprile del 2014 è stato dipendente della R__________ SA, di cui il ricorrente era presidente del consiglio d’amministrazione. Era RI 1 ad avergli proposto di venire a vivere nel suo appartamento. Il teste non pagava alcun subaffitto ma si occupava della gestione dell’appartamento e pagava ad esempio le bollette della luce, il cibo, la connessione wi-fi, per un totale di circa fr. 700.– mensili. Possedeva le chiavi dell’appartamento e della buca delle lettere e ritirava la posta e le raccomandate anche di RI 1 e di un altro dirigente della R__________ SA (tale __________, che occupava pure una camera nell’appartamento), con il loro consenso, e le depositava su un comodino a loro disposizione.
4.2 Da questa testimonianza si evince che il ricorrente e il teste intrattenevano rapporti professionali da anni, che hanno convissuto nello stesso appartamento per circa un anno e che PI 2 non era un semplice coinquilino, bensì una persona di fiducia, dal momento che gestiva l’appartamento, pagava alcune fatture connesse allo stesso e ritirava la posta e le raccomandate del suo capo. Il loro rapporto non era quindi un semplice rapporto di locazione, ma era di natura a creare una certa comunione domestica nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF (assimilabile al caso trattato dal Tribunale federale nella DTF 117 III 7 consid. 1), anche se il ricorrente era poco presente (circa un giorno alla settimana). La notifica del precetto esecutivo si rivela così regolare. Già questo motivo giustifica la reiezione del ricorso.
4.3 Va d’altronde sottolineato che il ricorrente sapeva che il suo (ex)dipendente ritirava anche la sua posta in sua assenza e ha così accettato che potesse prendere in consegna atti esecutivi durante le sue permanenze all’estero per motivi di lavoro. Ora, egli era anche a conoscenza della pretesa vantata dalla PI 1 nei suoi confronti e dell’imminenza di una procedura esecutiva (v. scritti 5 maggio 2014 [doc. 5 accluso alle osservazioni al ricorso] e 6 agosto 2014 [doc. 11], che RI 1 cita nella sua lettera del 5 settembre 2014 [doc. 10]), avendo egli firmato per avallo un vaglia cambiario di € 1'000'000.– emesso dalla R__________ SA a favore della banca (doc. 14), la quale aveva avviato, già il 2 maggio 2014, un’esecuzione contro la società (doc. 4), che sarebbe di lì a poco fallita. In tali circostanze, il ricorso appare perfino abusivo perché l’escusso ha adottato un comportamento contraddittorio, indegno di protezione, lasciando che il suo coinquilino ritirasse il precetto esecutivo per poi, a sorpresa, contestare la validità della notifica a ricezione dell’avviso di pignoramento. Anche per questo motivo il ricorso si rivela destituito di fondamento.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). L’esemplare della sentenza destinato al ricorrente va notificato presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello (art. 140 CPC), conformemente all’avvertenza contenuta nella pubblicazione del verbale d’interrogatorio del teste (v. FUSC n. __________ e FUC n. __________).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.