Incarto n.
15.2014.114

Lugano

30 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 ottobre 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________ RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che il 7 dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________, appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;

 

                                  che il 23 settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6 ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;

 

                                  che il 13 ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.– ottenuto con la predetta asta;

                                  che con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto 4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato “blocco” del riparto;

 

                                  che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                  che in quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9 ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6 ottobre);

 

                                  che di conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta valere tardivamente;

 

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.