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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 ottobre 2014 di
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RI 1
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contro |
l'operato dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 ottobre 2014 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1 PI 2 (c/o RA 1, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione n. __________ promossa il 24 ottobre 2013 da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l'incasso di fr. 7'869.55 oltre accessori, il 24 ottobre 2014 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l'opposizione interposta dall'escusso era stata rigettata in via definitiva con sentenza del 25 giugno 2014 dal Richteramt Solothurn-Gösgen, gli ha notificato la comminatoria di fallimento, detraendo dall'importo posto in esecuzione un acconto di fr. 5'000.– del 24 ottobre 2013 (cauzione) e aggiungendovi le spese giudiziarie di rigetto, pari a fr. 2'105.65.
B. Con ricorso 28 ottobre 2014, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, chiedendo di confermare il “concordato” che dice di voler proporre, ovvero il pagamento del saldo mediante rate di fr. 80.– mensili.
C. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2014 l'UE di Lugano postula la reiezione del ricorso, il quale non è stato notificato alla parte escutente, stante l'esito del giudizio odierno.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, affermando di voler proporre un “concordato”, termine con cui intende un accordo di pagamento rateale del saldo del credito posto in esecuzione. Egli sostiene di non essere in grado di pagare rate superiori a fr. 80.– mensili. Sennonché né l'Ufficio né la Camera sono competenti per avviare una procedura di concordato, la relativa istanza dovendo essere presentata alla Pretura del Distretto in cui il debitore ha il domicilio (art. 293 LEF e 14 cpv. 2 LALEF). Ad ogni modo l'esecuzione continua il suo corso fintanto che il giudice del concordato non decreta la moratoria concordataria (cfr. art. 293c cpv. 2 lett. b e 297 cpv. 1 LEF) o che il giudice del fallimento non differisce d'ufficio la decisione sul fallimento, ove ritenga possibile la conclusione di un concordato (art. 173a cpv. 2 LEF). L'argomentazione del ricorrente non giustifica quindi l'annullamento della comminatoria di fallimento.
3. Il ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.