Incarto n.
15.2014.120

Lugano

25 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 novembre 2014 di

 

 

RI 1

RI 2, Italia

(rappresentata da RI 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

 

PI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

nei confronti di

 

 

PI 2,

(patrocinato dall’ PR 1,)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società I__________ SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori;

                                  che avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari, valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale;

                                  che l’organo esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’in­­canto per la vendita del pegno;

                                  che con ricorso del 2 novembre 2011 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la fissazione della predetta asta, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e di stabilire il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF, assegnando precise indicazioni all’UE sui tempi e modi degli accertamenti necessari in ordine alla determinazione dei beni detenuti e al valore commerciale della società I__________ SA;

                                  che preso atto dell’effetto sospensivo concesso al ricorso presentato il 20 ottobre 2014 da PI 2 contro il verbale di stima dei certificati azionari (inc. 15.2014.113), l’UE ha annullato l’asta;

                                  che la domanda degli insorgenti volta ad annullare l’incanto si rivela pertanto senza oggetto;

                                  che su questo punto il ricorso va così stralciato dai ruoli (art. 24b della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

                                  che, ad ogni modo, il gravame (in particolare per quanto riguarda la domanda di determinazione del modo di realizzazione dei certificati azionari) risulta pure irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF, presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (Co­met­ta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);

                                  che legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati);

                                  che, nel caso in rassegna, i ricorrenti motivano la propria legittimazione a ricorrere, sostenendo di essere interessati all’acquisto dei 100 certificati azionari della società I__________ SA;

                                  che quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa, non protetta dalla legge, che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali interessati ai beni compresi nell’incanto;

                                  che di conseguenza i ricorrenti, che non sono parti al procedimento esecutivo, non possono considerarsi colpiti in misura maggiore di chiunque altra persona interessata all’acquisto dei beni in questione;

                                  che essi non denotano così alcun interesse degno di protezione a ottenere quanto richiesto;

                                  che, per abbondanza, la domanda degli insorgenti tesa a far determinare a questa Camera il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF neppure risulta fondata, la norma in questione non essendo applicabile alle azioni o altri titoli analoghi di una società di capitali, ma soltanto ai diritti in comunione, ovvero in particolare alle quote di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita (art. 1 Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC, RS 281.41]);

                                  che nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è dunque irricevibile oltre che infondato;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ;

;

–  ,.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.