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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2014 di
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
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contro |
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente effettuato il 20 ottobre 2014 nelle esecuzioni del gruppo n. __________ promosse nei confronti di lui da
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PI 1 PI 2 PI 3 (rappresentanti dall’RA 1, ) PI 4 (rappresentato dal RA 2 , )
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito della procedura appena citata, il 20 ottobre 2014 l’UE ha proceduto ad interrogare l’escusso per stabilirne il minimo esistenziale;
che in tale contesto, RI 1 ha dichiarato che i premi della sua cassa malati erano in arretrato (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento);
che lo stesso giorno l’UE ha calcolato il minimo di esistenza dell’escusso in fr. 5'650.– (importo di base fr. 1'200.–, alimenti per la moglie separata e i due figli fr. 3'500.–, canone di locazione fr. 850.–, spese per ricerca lavoro fr. 100.–, doc. C accluso al ricorso), e ha notificato lo stesso giorno alla cassa disoccupazione UNIA il pignoramento della parte delle indennità dovute all’escusso eccedente il suo minimo vitale;
che con ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio, di annullare il pignoramento, rimproverando all’UE di non avere computato il premio di cassa malati di fr. 230.25 ch’egli asserisce di pagare mensilmente;
che con ordinanza 17 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento sia dell’effetto sospensivo sia del beneficio del gratuito patrocinio;
che nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.
che i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”, doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza indicazione del periodo di riferimento;
che così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi – condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF);
che del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.– per premi arretrati della ____________ SA;
che il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – ; – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.