|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 novembre 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
|
|
PI 1
|
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° agosto 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'894.10 più interessi e spese.
B. A richiesta della procedente, il 9 ottobre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 21 novembre.
C. Con ricorso consegnato all’Ufficio il 4 novembre 2014, RI 1 contesta tale avviso, allegando di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2014.
D. Con osservazioni del 10 novembre 2014, PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. La tempestività del ricorso potrebbe dare adito a perplessità, se non che non è possibile dimostrarne la tardività, l’avviso di pignoramento non risultando essere stato inviato per raccomandata e ad ogni modo la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è nulla, a prescindere dalla presentazione di una valida impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 130 III 399, consid. 1.2.2, con rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.29/2002, consid. 2c; sentenza della CEF 15.2009.94 del 24 settembre 2009).
2. Il ricorrente pretende di aver interposto opposizione con lettera del 16 agosto 2014. In realtà, risulta dall’istruttoria effettuata dall’UE che la madre, __________, a cui il precetto esecutivo è stato notificato, ha interposto immediatamente “opposizione totale” (v. “accertamento del recapito IPLAR” del 6 novembre 2014 relativo all’invio raccomandato n. 98.05.013306.52179091). Per una svista della posta, l’opposizione non è stata trascritta sull’esemplare del precetto esecutivo per la creditrice. Ma contrariamente a quanto allega quest’ultima nelle sue osservazioni, il membro dell’economia domestica dell’escusso a cui viene validamente notificato il precetto esecutivo in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (2° periodo) è abilitato a interporvi opposizione, sotto riserva di un successivo rifiuto di ratifica da parte dell’escusso (Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF ed i rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, non sussistono dubbi sulla validità della notifica del precetto esecutivo – peraltro non contestata dall’escutente –, siccome madre e figlio vivono allo stesso indirizzo. E con il ricorso in esame RI 1 ha manifestato di condividere l’opposizione interposta dalla madre. Il ricorso merita quindi accoglimento e l’avviso di pignoramento va annullato, mentre l’opposizione interposta il 13 agosto 2014 dev’essere iscritta nel registro delle esecuzioni dell’Ufficio.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è annullato. È fatto ordine a quest’ultimo d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta alla predetta esecuzione con la data del 13 agosto 2014.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.