Incarto n.
15.2014.129

15.2014.130

Lugano

5 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 13 novembre 2014 (n. 15.2014.129) di

                                  RI 2, __________

                                  (patrocinata dall’avv. __________, __________)

e sul ricorso 14 novembre 2014 (n. 15.2014.130) di

 

 RI 1 

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro il provvedimento 3 novembre 2014 riferito al versamento di proventi dell’amministrazione di fondi emesso nell’ambito della liquidazione in via fallimentare dell’

 

PI 1( 1999)

 

procedura che concerne anche i seguenti creditori:

 

PI 4

__________, __________a

(rappr. dall’PI 5 )

PI 6

PI 7

PI 8

(tutti patrocinati dall’__________, __________)

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1, affidata all’Uf­­ficio dei fallimenti (UF) di Lugano. Il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da cinque cessionari dei diritti della massa (__________, __________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ulti­ma la retrocessione alla massa fallimentare delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________. Il 18 agosto 2006, la seconda Camera civile del Tribunale d’appel­lo ha respinto gli appelli presentati da RI 1 contro dette sentenze (inc. 12.2005.90/91), mentre i ricorsi per riforma formulati dalla stessa sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231/2006 e 5C.323/2006). Le decisioni sono pertanto da tempo definitive.

 

                            B.  L’8 novembre 2007, il rappresentante dei cessionari del diritto di revocazione ha chiesto all’UF di procedere al recupero dei ricavi netti prodotti dai tre immobili dalla data d’iscrizione a registro fondiario delle donazioni poi revocate, così come all’amministra­­zione degli immobili sino alla loro realizzazione. Il 14 novembre 2007, l’UF ha invitato la fiduciaria RI 2, società che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, a provvedere da quel momento all’amministrazione degli immobili in questione a favore della massa fallimentare e a procedere alla modifica delle firme sul conto bancario aperto a suo nome per le necessità di tale gestione, nel senso di vincolarne l’accesso alla firma collettiva a due dell’Ufficio e della fiduciaria.

 

                            C.  Sia la RI 2 che RI 1 hanno impugnato tale provvedimento a questa Camera. La fiduciaria ha però ritirato il suo ricorso, per cui esso è stato stralciato, poiché divenuto privo di oggetto (art. 24c LPR). Il ricorso di RI 1 è invece stato respinto con pronunciato del 13 febbraio 2008 (inc. n. 15.2008.11).

 

                            D.  La realizzazione all’asta dei fondi è avvenuta il 6 dicembre 2013.

 

                            E.  Il 30 settembre 2014 l’UF ha chiesto alla RI 2 di trasmettergli il conteggio definitivo dei proventi conseguiti fino alla vendita degli immobili e di procedere al versamento dell’im­­porto disponibile sul proprio conto corrente postale. Il 16 ottobre 2014 l’ufficio ha poi precisato al patrocinatore di RI 1 che i conteggi richiesti sono quelli dal 1° luglio 1999 (data del decreto di liquidazione), ribadendo la richiesta di versamento del saldo dell’amministrazione.

 

                             F.  Così richiesto dal patrocinatore di RI 1, il 3 novembre 2014 l’UF ha spiegato che la richiesta tesa a ricevere i proventi dell’amministrazione degli immobili in discussione è motivata dal fatto che si tratta di frutti legati ai fondi stessi e quindi di spettanza della massa fallimentare. Lo stesso giorno l’ufficio ha fissato alla RI 2 un termine di dieci giorni per dar seguito a quanto richiestole il 30 settembre 2014.

 

                            G.  Con ricorsi 13 e 14 novembre 2014, rispettivamente RI 1 e la RI 2 hanno chiesto alla Camera di annullare il provvedimento 3 novembre 2014.

 

                             H.   Con osservazioni del 9 dicembre 2014, la __________, __________, la __________, __________ e la __________ si sono opposti a entrambi i ricorsi, mentre l’UF ha rinunciato a formulare osservazioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposti all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 novembre 2014 dall’UF di Lugano, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

 

                             2.  I ricorsi di RI 1 e della RI 2 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                            3.   La ricorrente RI 1 evidenzia di essere stata proprietaria dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________ dal 14 gennaio 1998 (data in cui li ha ricevuti in donazione dal padre) sino all’11 febbraio 2014 (data in cui sono stati realizzati all’asta) e che durante tutto quel periodo della loro amministrazione si è occupata la RI 2. Dato che il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile rimane nel patrimonio del beneficiario fino all’aggiudicazione, la ricorrente sostiene di essere pure rimasta proprietaria dei frutti generati dagli immobili fino a quel momento. Ricorda come con l’azione revocatoria delle donazioni sia stata chiesta unicamente la retrocessione delle particelle ricevute dal padre, nessuna richiesta essendo stata formulata riguardo agli introiti generati da questi immobili sino alla realizzazione.

 

                             4.  La ricorrente RI 2, da parte sua, dopo aver rilevato di detenere sul proprio conto clienti a libera disposizione dell’avente diritto i proventi della locazione di fr. 647'294.55 e di non avere alcun interesse personale all’esito della vertenza, precisa di presentare il ricorso a titolo cautelativo perché vi è a suo dire incertezza sulla fondatezza della richiesta dell’UF a fronte della contemporanea rivendicazione della medesima somma da parte di RI 1. Per la RI 2 un versamento all’Ufficio in assenza di una decisione di merito regolarmente passata in giudicato circa la spettanza dei proventi della locazione degli immobili potrebbe portarle grave pregiudizio nel caso la richiesta dell’ufficio dovesse rivelarsi indebita, donde la necessità di annullare il provvedimento impugnato.

 

                             5.  Nelle loro osservazioni i cinque creditori vittoriosi nell’azione revocatoria sottolineano che l’effetto della revocazione consiste nella riconduzione degli elementi patrimoniali indebitamente ceduti nella sfera esecutiva del debitore e quindi concretamente la massa fallimentare dev’essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se l’atto revocato non fosse stato attuato. Ne deducono che l’obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottomessi a revocatoria sino a concorrenza dei passivi del fallimento e senza alcuna necessità di una decisione giudiziaria in tal senso.

 

                             6.  In linea di massima, l’obbligo di restituzione che spetta al beneficiario di un atto revocabile (nel senso degli art. 285 segg. LEF) si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98 III 44 segg.; 132 III 496 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_313/2012 del 5 febbraio 2013, consid. 7.1.2; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 291 LEF; Peter, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 8 ad art. 291 LEF, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati prima dell’instaurazione dell’amministrazio­­ne coatta nel quadro di un fallimento può essere imposta contro la volontà del beneficiario soltanto con una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 289 segg. LEF. Né l’amministrazione del fallimento né l’autorità di vigilanza sono competenti per statuire sulla questione della restituzione o della disposizione di beni formalmente intestati a terzi, come lo è nel caso concreto il conto bancario sul quale sono stati versati i proventi della gestione dei noti immobili prima che, il 14 novembre 2007, ne fosse ordinata l’am­­ministrazione coatta. Quando la pretesa revocatoria non è liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi, come pure il loro semplice blocco provvisionale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 42 ad art. 242 LEF), presuppongono un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291 LEF), che ordina precisamente quali beni devono essere pignorati o reintegrati nella massa fallimentare, oppure quale somma dev’essere versata all’organo esecutivo (v. DTF 135 III 530 consid. 8.1).

 

                           6.1  Orbene, nella fattispecie nelle sentenze del 24 marzo 2005 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano si è limitata a ordinare la retrocessione dei fondi donati alla figlia all’eredità giacente del padre, tralasciando ogni indicazione sulla destinazione del saldo del conto bancario sul quale erano depositati i proventi dell’amministrazione degli immobili (v. ad es. doc. L annesso al ricorso di RI 1, pag. 11), probabilmente perché i cessionari dei diritti della massa non hanno formulato conclusioni in merito (v. doc. I accluso al ricorso di RI 1, pag. 12). Come detto, non spetta all’organo esecutivo o di vigilanza di stabilire se erano date le condizioni per la restituzione anche del ricavo della gestione conseguito dopo la donazione e in quale misura. Una nuova azione revocatoria al riguardo è d’altronde prescritta (art. 292 n. 2 LEF). Su questo punto i ricorsi sono quindi fondati. La RI 2 non può essere tenuta a versare all’CO 1 i proventi della gestione degli immobili prima del 14 novembre 2007, giorno in cui l’ufficio ne ha ordinato l’amministrazione coatta.

 

                           6.2  Per contro, dal momento in cui i fondi sono stati “retrocessi” alla massa fallimentare, l’UF ne ha assunto la gestione (art. 240 LEF), compreso l’incasso delle pigioni, che ha validamente delegato alla RI 2 (art. 16 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42] per analogia; Schober in: VZG-Kurz­kommentar, 2011, n. 9 ad art. 122 RFF). In accoglimento parziale dei ricorsi, il provvedimento impugnato va così limitato al conteggio e all’utile netto conseguito durante l’amministrazione coatta dei fondi, ovvero a partire dal 14 novembre 2007.

 

                             7.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Le procedure dipendenti dai ricorsi della __________ (inc. n. 15.2014.129) e di RI 1 (inc. n. 15.2014.130) sono congiunte.

                             2.  Il ricorso della __________ è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n. 4.

 

                             3.  Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n. 4.

 

                             4.  Di conseguenza il provvedimento impugnato è riformato nel senso che alla __________ è fatto ordine di trasmettere all’CO 1 il conteggio definitivo relativo alla gestione coatta dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ a decorrere dal 14 novembre 2007 e di versare sul conto dell’Uffi­cio l’utile netto conseguito durante quel periodo, ad esclusione dei proventi realizzati prima di tale data.

 

                             5.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             6.  Notificazione a:

 

–    ;

    __________. __________, __________;

__________, __________.

 

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.