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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° dicembre 2014 di
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RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 (patrocinata dall’ PA 2, __________)
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 208'085.30 oltre interessi e spese per tasse abbonamento e consumo gas;
che confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (sentenza 14.2014.202 del 4 novembre 2014), il 21 novembre 2014 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico, avrebbe dovuto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento e non di fallimento;
che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid. 2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e);
che nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto privato, ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente dalla consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto avviene ad esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura giuridica – di diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 – particolare);
che l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventando così senza oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.