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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sull’istanza 12 dicembre 2014 dell’amministratore speciale
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IS 1 |
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
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PI 1 |
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;
che in occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale e una delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;
che in seguito alle dimissioni del precedente amministratore, alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale;
che con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 15.2012.1), questa Camera ha prorogato, per la seconda volta, il termine per chiudere il fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF) fino al 31 dicembre 2012;
che invitato dall’ispettore di questa Camera a fornire indicazioni sullo stato della procedura, con scritto 12 dicembre 2014 l’amministratore speciale ha dichiarato che imbastirà in queste settimane il dettaglio dei suoi onorari e di quelli della delegazione dei creditori, in modo da poter allestire lo stato di riparto definitivo, che sottoporrà alla delegazione dei creditori nel corso del mese di gennaio;
che nel medesimo scritto l’amministratore speciale ha pure specificato che conta di chiudere la procedura di fallimento nei prossimi 30-60 giorni, ragione per cui chiede di poter beneficiare di questo lasso di tempo per terminare la liquidazione;
che la precedente richiesta va intesa come istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento ai sensi dell’art. 270 LEF;
che giusta l’art. 270 LEF, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che nel caso concreto all’amministratore speciale non resta che compiere gli atti conclusivi della procedura di fallimento, ovvero sottoporre a questa Camera la sua nota d’onorario per la relativa tassazione, previa approvazione da parte della delegazione dei creditori, e allestire lo stato di riparto definitivo e la relazione finale da presentare al giudice del fallimento;
che si giustifica pertanto di concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 31 marzo 2015, lasso di tempo più che adeguato per compiere i predetti atti;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 marzo 2015.
2. Notificazione a.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere