Incarto n.
15.2014.139

Lugano

17 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sull’istanza 12 dicembre 2014 dell’amministratore speciale

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che la procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;

 

                                  che in occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale ammi­nistratore speciale e una delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;

 

                                  che in seguito alle dimissioni del precedente amministratore, alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale;

 

                                  che con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 15.2012.1), questa Camera ha prorogato, per la seconda volta, il termine per chiu­dere il fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF) fino al 31 dicembre 2012;

                                  che invitato dall’ispettore di questa Camera a fornire indicazioni sullo stato della procedura, con scritto 12 dicembre 2014 l’ammi­nistratore speciale ha dichiarato che imbastirà in queste setti­mane il dettaglio dei suoi onorari e di quelli della delegazione dei creditori, in modo da poter allestire lo stato di riparto defi­nitivo, che sottoporrà alla delegazione dei creditori nel corso del mese di gennaio;

 

                                  che nel medesimo scritto l’amministratore speciale ha pure specificato che conta di chiudere la procedura di fallimento nei prossimi 30-60 giorni, ragione per cui chiede di poter beneficiare di questo lasso di tempo per terminare la liquidazione;

 

                                  che la precedente richiesta va intesa come istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento ai sensi del­l’art. 270 LEF;

 

                                  che giusta l’art. 270 LEF, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­ri­tà di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

 

                                  che nel caso concreto all’amministratore speciale non resta che compiere gli atti conclusivi della procedura di fallimento, ovvero sottoporre a questa Camera la sua nota d’onorario per la relativa tassazione, previa approvazione da parte della delegazione dei creditori, e allestire lo stato di riparto definitivo e la relazione finale da presentare al giudice del fallimento;

 

                                  che si giustifica pertanto di concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 31 marzo 2015, lasso di tempo più che adeguato per compiere i predetti atti;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  L’istanza è accolta e di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 marzo 2015.

 

                            2.  Notificazione a.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere