Incarto n.
15.2014.19

Lugano

5 marzo 2014

CJ/ww/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Jaques e Epiney-Colombo

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2014 di

 

 

RI 1

rappr. dal socio e gerente RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________5 promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 2,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che il 28 dicembre 2013 RI 1 ha presentato all’CO 1 una domanda di esecuzione contro “PI 2 m. di __________”;

 

                                  che il 2 gennaio 2014 l’CO 1 ha emesso nei confronti di “PI 2” il precetto esecutivo n. __________5 per fr. 10’000.– oltre accessori, al quale l’escussa ha interposto opposizione il 9 gennaio 2014;

 

                                  che il 18 gennaio 2014, agendo a nome di RI 1 il suo socio e gerente RA 1 ha chiesto alla Camera alcuni "chiarimenti secondo art. 17 LEF" in merito al precetto esecutivo, lamentando il fatto che il nome dell’escus­sa non corrispondesse a quello di “PI 2” indicato nella domanda d’esecu­zione e nel registro di commercio in merito alla società PI 1, di cui l’interessata è membro del consiglio d’ammini­stra­zione con firma individuale;

 

                                  che RA 1 denunciava uno sfacciato “favore” tra funzionari dell’Amministrazione cantonale, considerato che in un’altra esecuzione n. __________0 promossa dall’RI 1 nei confronti di PI 1, la stessa persona aveva interposto opposizione a nome di “PI 2” e qualificandosi quale “impiegata” dell’escussa;

 

                                  che con scritto 22 gennaio 2014 il giudice delegato della Camera informava RA 1 che l’art. 17 LEF non conferiva il diritto a chiarimenti o informazioni da parte dell’autorità di vigilanza ma solo la facoltà di presentare un ricorso contro gli atti di esecuzione e fallimenti e segnalava l’assenza nello scritto del 18 gennaio di precise richieste di modifica o di annullamento di atti esecutivi;

 

                                  che con un secondo scritto intitolato "precetto esecutivo __________5 - Richiesta di chiarimenti Art. 17 LEF. RICORSO", RA 1, sempre a nome di RI 1, contestava la “decisione dell’CO 1 relativa alla modifica del Cognome di PI 2 in __________”, riproducendo per il resto il contenuto del suo precedente scritto e concludendo “come sia possibile cambiare generalità, e davanti ad un funzionario dell’UE (Istituzione della quale tutti dobbiamo avere fiducia), ce lo vorrà dire codesta Lod. CEF di cui attendiamo il parere”;

 

                                  che con scritto 29 gennaio 2014 il giudice delegato della Camera ha informato RA 1 che nel frattempo l’CO 1 aveva rettificato nel suo sistema informatico la registrazione relativa all’escussa, indicando quale cognome quello ufficiale risultante dallo stato civile, ovvero PI 2, precisando che tale modifica avrebbe avuto effetto su eventuali futuri atti esecutivi diretti contro la persona in questione, mentre per quelli già emessi non appariva ch’egli ne chiedesse la modifica e del resto non si evinceva che la precedente registrazione avesse creato alcun rischio di confusione;

 

                                  che con un terzo scritto del 3 febbraio 2014, RA 1 si è lamentato che la sua precedente comunicazione non fosse stata trattata quale ricorso e ha nuovamente preteso spiegazioni sul cambiamento di cognome dell’escussa;

 

                                  che l’11 febbraio 2014, il giudice delegato della Camera ha precisato che l'interessata non aveva cambiato il proprio cognome retroattivamente ma la sua registrazione nel sistema informatico dell’CO 1 era stata conformata ai dati ufficiali dello stato civile e ha impartito un termine a RA 1 per confermare se volesse che il suo precedente scritto fosse trattato quale ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;

 

                                  che il 13 febbraio 2014 egli ha chiesto di ottenere “una decisione formale giusta l’art. 17 LEF oltre una logica spiegazione circa i seguenti fatti e documenti”, ribadendo in sostanza quanto esposto nei precedenti scritti;

 

                                  che – orbene – il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 1 segg. ad art. 17; Co­metta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, pag. 14 seg.);

 

                                  che legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’ado­zione di una determinata misura ingiustamente negata nel­l’am­bi­to di un’esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 pag. 122; Cometta/Möckli, op. cit., n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 17);

 

                                  che, in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, op. cit., pag. 15 ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 17, con rif.);

 

                                  che nel caso specifico nella misura in cui tende a chiarimenti o spiegazioni il ricorso è irricevibile perché il suo scopo esula da quelli ammissibili secondo l’art. 17 LEF;

 

                                  che l’unico atto dell’CO 1 a cui si riferisce esplicitamente la ricorrente (nel suo secondo scritto) è la “decisione dell’CO 1 relativa alla modifica del cognome di PI 2 in __________”, con cui essa sembra intendere la decisione d’indicare sul precetto esecutivo n. __________5 quale debitrice “PI 2” anziché “PI 2 m. di __________” (come sulla domanda di esecuzione, cfr. doc. 2 accluso al secondo scritto erroneamente datato del 18 gennaio 2014);

 

                                  che la ricorrente non formula però alcuna domanda in merito (se non quella – come visto irricevibile – di ottenere spiegazioni), e in particolare non indica se il precetto esecutivo dev’essere modificato o annullato;

 

                                  che in assenza di domande nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, Raccolta delle leggi cantonali 3.5.1.2) l’atto di ricorso si rivela ulteriormente irricevibile;

 

                                  che ad ogni modo, a prescindere dall’imprecisa designazione del­l’escussa – il cui cognome ufficiale non è né quello indicato sulla domanda d’esecuzione né quello indicato sul precetto esecutivo bensì PI 2 – la ricorrente non pretende che il precetto esecutivo non sia stato notificato alla persona a cui era destinato – è stato consegnato al domicilio privato dell’escussa alla figlia __________ (cfr. doc. 1 accluso allo scritto 18 gennaio 2014) – né che l’opposizione non sia stata formulata dalla stessa persona con scritto 9 gennaio 2014 (cfr. doc. 6/2 accluso allo scritto 13 febbraio 2014);

 

                                  che l’CO 1, del resto, ha poi rettificato nel suo sistema informatico la registrazione relativa all’escussa, indicando quale cognome quello ufficiale risultante dallo stato civile (ovvero PI 2);

 

                                  che le indicazioni risultanti dal registro di commercio, comunque anch’es­se nel frattempo rettificate (cfr. doc. 6/1 accluso allo scritto 13 febbraio 2014), non sono vincolanti per l’CO 1, quanto meno trattandosi di un’esecu­zione diretta, come quella in esame, contro una persona fisica;

 

                                  che oltretutto la ricorrente ha ritirato l’esecuzione n. __________5 (così come l’esecuzione n. __________0) il 20 febbraio 2014;

 

                                  che per tutti questi motivi la ricorrente non avrebbe, sia come sia, alcun interesse attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del precetto esecutivo n. __________5;

 

                                  che il ricorso è pertanto irricevibile;

 

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–, ,.

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                           Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.