Incarto n.
15.2014.1

Lugano

31 gennaio 2014 CJ/ww/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e falli­menti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 3 gennaio 2014 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione 29 dicembre 2013 con cui rifiuta di continuare l’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1

 

 

viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che a domanda di RI 1 l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro PI 1 per l’incasso di fr. 253’021.– oltre interessi e spese;

 

                                  che l’escussa, alla quale l’atto è stato notificato il 6 febbraio 2012, vi ha interposto opposizione;

 

                                  che solo il 25 gennaio 2013 l’escutente ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano istanza di rigetto dell’opposizione, accolta con sentenza del 15 ottobre 2013;

 

                                  che il 23 dicembre 2013 l’escutente ha chiesto la prosecuzione del­l’esecuzione;

 

                                  che il 30 dicembre 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escu­ten­te di non poter dare seguito alla sua domanda, in quanto l’esecu­zione risultava perenta dal 31 ottobre 2013;

 

                                  che – sostiene la creditrice procedente con il ricorso in esame – il termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento è di 15 mesi in virtù dell’art. 166 cpv. 2 LEF e nel caso specifico scadrà non prima del 24 febbraio 2014, donde la tempestività della domanda del 23 dicembre 2013;

 

                                  che giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione di rigetto dell’opposizione e quello della sua definizione;

 

                                  che tale termine di perenzione vale anche nell’esecuzione in via di fallimento (cfr. art. 159 LEF; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 6 ad art. 159; Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 3 ad art. 159);

 

                                  che il termine di 15 mesi evocato dalla ricorrente concerne invece la (successiva) domanda di fallimento (cfr. art. 166 cpv. 1 LEF e titolo marginale) e non la (pregressa) domanda di proseguire l’esecuzi­one;

 

                                  che secondo lo stesso calcolo della ricorrente, togliendo i tre mesi di differenza tra i termini degli art. 166 cpv. 2 e 88 cpv. 2 LEF, si ha che il termine per proseguire l’esecuzione in questione è già scaduto il 24 novembre 2013;

 

                                  che, anzi, verrebbe da chiedersi se il termine non è giunto a scadenza già prima, giacché contrariamente a quanto sostiene la ricorrente i termini di perenzione degli art. 88 cpv. 2 e 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto del­l’opposizione (DTF 106 III 56 consid. 3), la quale – dal 1° gennaio 2011 – è per legge immediatamente esecutiva (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC);

 

                                  che il procedente non pare quindi più dover accludere un’attestazi­one di esecutività alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (cfr. DTF 126 III 479 segg.; 130 III 658 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_859/2011 del 21 maggio 2012, consid. 3.1; contra: Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 14 ad art. 88; Kofmel/Ehrenzeller, Basler Kommentar zur ZPO, 2010, n. 8 ad art. 336);

 

                                  che, di conseguenza, nel computo della sospensione del termine di perenzione durante la procedura di rigetto dell’opposizione non sembra si debba tenere conto anche del tempo trascorso tra la notifica della decisione di rigetto e il momento in cui il creditore “riesce ad ottenere un’attestazione che [ne] certifichi il carattere definitivo ed esecutivo”;

 

                                  che per le sentenze immediatamente esecutive tale attestazione risulta essere il loro stesso dispositivo (DTF 106 III 56 consid. 3 i.f., citata in DTF 136 III 152);

 

                                  che nella fattispecie la decisione di rigetto è pervenuta alla ricorrente il 16 ottobre 2013 (ricorso, pag. 2 ad 4), sicché gli ultimi 12 giorni del termine di perenzione ancora a disposizione all’avvio dell’azione di rigetto dell’oppo­sizione il 25 gennaio 2013 hanno ricominciato a decorrere da tale data;

 

                                  che in ogni caso il ricorso è dunque da respingere;

 

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 88 cpv. 2, 166 cpv. 2, 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:

 

                                  1.   Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.