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Incarto n. |
Lugano EC/cj/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura dipendente dall’istanza 21 febbraio 2014 dell’IS 1 con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
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PI 5, __________
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nell’eredità indivisa ed in comunione fu __________ composta oltre che dall’escusso di
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1. PI 2 2. PI 3 3. PI 4 4. PI 5 |
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da
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1. PI 6, __________ 2. PI 7, __________ 3. PI 8, __________
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ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse dal PI 6, dalla PI 7 e dallo PI 8 contro PI 1, il 4 giugno 2012, il 28 agosto 2012, l’11 dicembre 2012, il 26 febbraio 2013, il 25 giugno 2013 e il 10 settembre 2013 l’IS 1 ha pignorato “i diritti ereditari spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________”. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso nella comunione sarebbe stato stabilito in sede di realizzazione.
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 5 aprile 2013 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri della comunione ereditaria e di parte dei creditori. Il 26 aprile 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta delle particelle n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale di fr. 111'486.– e che la particella n. 636 è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 30'000.–. Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.
C. Il 21 febbraio 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1. Nell’istanza l’Ufficio ha precisato che la comunione ereditaria è proprietaria di un mezzo della part. n. __________ RFD di __________, ha attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore di stima peritale di fr. 270'000.– e ha stabilito che il debitore partecipa alla massa ereditaria nella misura del 20%.
D. Nel termine impartito agli interessati dal presidente della Camera con ordinanza 26 marzo 2014 per presentare osservazioni sul modo di realizzazione alla luce del valore attribuito dall’UEF alla quota da realizzare, si sono espressi solo il Municipio del PI 6, che ha aderito alla “proposta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di sciogliere la Comunione ereditaria __________”, e PI 5, che si è invece opposto allo scioglimento, facendo valere da una parte che i valori attribuiti alla sostanza ereditaria erano a suo avviso di gran lunga superiore al valore reale, e dall’altra che la propria quota ereditaria è di 2/6 e quindi quella di suo fratello PI 1 di 1/6 e non di 1/5.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC; RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie, come visto, l’Ufficio ha attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore di stima peritale di fr. 270'000.– e stabilito che il debitore partecipa alla massa ereditaria nella misura del 20%. In realtà, la comunione ereditaria, che era composta di 7 membri, il 29 febbraio 2012 è stata ridotta a 5 membri, in seguito alla cessione all’asta della quota di __________ (1961) al fratello PI 5 avvenuta il 4 settembre 2009 per fr. 500.– e all’estromissione della moglie del defunto, __________ (1929), deceduta il 2 giugno 2013. Come sostiene PI 5, la quota dell’escusso è pertanto oggi di 1/6. Non consta invece alcuna valida ragione per scostarsi dalla stima dei fondi della comunione esperita dall’ing. __________ nel febbraio di quest’anno, PI 5 non motivando in alcun modo la contestazione espressa nelle sue osservazioni del 4 aprile 2014. In tali circostanze, il valore della quota pignorata risulta essere di fr. 45’000.– (fr. 270'000.– diviso 6). Ora, i crediti per cui era stata chiesta la realizzazione della quota ammontavano al 21 febbraio 2014 a complessivi fr. 8’135.– mentre quelli dei creditori giunti solo allo stadio del pignoramento ascendevano a fr. 5’979.– in tutto. La somma dei due importi rappresenta meno di un terzo del valore di stima. Ciò considerato, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.
Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico, ordinare all’UEF di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005], n. 15 ad art. 132).
3. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (v. CEF, sentenza inc. 15.01.287 dell’11 gennaio 2002). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’IS 1 di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu __________ che egli compone con PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.