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Incarto n. |
Lugano CJ/cc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2014 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, o meglio contro lo stato di riparto depositato il 10 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1
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ritenuto
in fatto: A. Accogliendo l’istanza presentata il 25 giugno 2012 da PI 1, con sentenza dell’indomani il Pretore del distretto di Bellinzona ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 368/2011 emanato il 28 novembre 2011 dal Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbengo, con cui ha condannato RI 1 a pagare all’istante € 25’649.05 oltre interessi e accessori. Lo stesso giorno il Pretore ha inoltre decretato il sequestro dello stipendio del convenuto a garanzia del medesimo credito (doc. B e C acclusi al ricorso).
B. Il 28 giugno 2012 PI 1 ha convalidato il sequestro appena menzionato facendo notificare a RI 1__________ per fr. 30’778.85, al quale egli ha interposto opposizione (doc. D). Statuendo il 14 novembre 2013, il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto l’istanza dell’escutente, respingendo l’opposizione in via definitiva (doc. E). La sentenza è pervenuta al patrocinatore dell’escutente il 15 novembre 2013 (secondo l’estratto track & trace n. 98.46.101801.10465699).
C. PI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 7 febbraio 2014, allegando la sentenza di rigetto dell’opposizione, munita del timbro della Pretura del Distretto di Riviera con la data del 14 gennaio 2014 (cfr. esemplare accluso alla domanda di proseguimento nell’incarto dell’Ufficio, pag. 5). Il 10 febbraio 2014, l’CO 1 ha depositato lo stato di ripartizione, che prevede il versamento di fr. 35’955.68 a saldo del credito posto in esecuzione, di fr. 233.70 per le spese esecutive e di fr. 182.73 a favore dell’escusso quale eccedenza (doc. A).
D. Con ricorso 21 febbraio 2014, l’escusso chiede di annullare lo stato di ripartizione, di revocare il sequestro e di restituirgli integralmente la somma di fr. 35’955.68 depositata presso l’Ufficio. Nelle loro osservazioni 10 e 13 marzo 2014, sia l’escutente che l’Ufficio postulano la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Ove l’opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida di un sequestro sia stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto (art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF), pena la revoca del sequestro (art. 280 n. 1 LEF). Nella fattispecie, la sentenza di rigetto dell’opposizione è passata in giudicato 10 giorni dopo la sua notifica all’escutente (cfr. combinati art. 251 lett. a 309 lett. b n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta il successivo 15 novembre (sopra ad B), ovvero il 25 novembre 2013. La domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente solo il 7 febbraio 2014 è quindi manifestamente tardiva nel senso dell’art. 279 cpv. 3 LEF. La data del timbro di passaggio in giudicato apposto sulla sentenza acclusa alla domanda di proseguimento (sopra ad C) non è di rilievo: intanto perché si riferisce secondo ogni verosimiglianza alla data di apposizione del timbro, tributaria dalla volontà dell’escutente, ovvero dal momento in cui ha richiesto l’attestazione; inoltre – e soprattutto – perché la determinazione del termine stabilito dall’art. 279 cpv. 3 LEF non dipende dalla data di attestazione del passaggio in giudicato bensì unicamente dall’effettivo passaggio in giudicato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_435/2007 del 15 novembre 2007, consid. 2). La richiesta ricorsuale di revoca del sequestro merita dunque accoglimento.
2. Con la revoca del sequestro decade anche il foro esecutivo del luogo del sequestro (art. 52 LEF), in cui l’esecuzione a convalida dello stesso è stata promossa e portata quasi a termine. Non essendo infatti l’art. 53 LEF applicabile ai cambiamenti del foro del sequestro (DTF 136 III 375, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I [1999], n. 16 ad art. 52 e i riferimenti alle DTF 26 I 125-6 consid. 4 e 37 I 473, consid. 1) e non sussistendo nel caso specifico altro foro esecutivo in Svizzera (stante il domicilio dell’escusso all’estero), anche l’esecuzione a convalida del sequestro risulta nulla (cfr. DTF 82 III 74 consid. 4; 115 III 36 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 7B. 259/2001 del 27 novembre 2001, consid. 5; Schmid, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 7 ad art. 52; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV [2003], n. 20 ad art. 280; Schüpbach, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005], n. 17 e 23 ad art. 52; apparentemente contrari: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. [2013], n. 91 ad § 51, ma con riferimento a una sentenza non pubblicata del Tribunale federale [5P.265/2005 dell’8 dicembre 2005, consid. 4.1] relativa a un caso in cui non è dato di sapere se l'escusso fosse – per avventura – domiciliato nel circondario dell'ufficio d'esecuzione competente). La nullità dell'esecuzione avente effetto dalla decadenza del sequestro, ossia dal 26 novembre 2013, lo stato di riparto è pertanto pure esso nullo e l’importo depositato presso l’Ufficio andrà restituito all’escusso trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente sentenza all’escutente, fatta salva la concessione dell’effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale.
3. Il ricorso va pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è revocato il sequestro n. __________ dell’CO 1
ed è dichiarato nullo lo stato di riparto depositato il 10 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ dello stesso Ufficio. Trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente decisione a PI 1, l’Ufficio restituirà a RI 1 l’importo depositato presso di esso a favore dell’esecuzione e del sequestro summenzionati.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria