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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente, Walser e Bozzini |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2014 di
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RE 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 28 gennaio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RE 1 nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2014 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Entrate
Debitore fr. 4'750.00
Totale fr 4'750.00
Minimo d’esistenza
Minimo base fr. 1'700.00
Spese suppl. figli fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'700.00
Spese accessorie fr. 100.00
Premi cassa malattia fr. 210.00
Costi di trasferta fr. 180.00
Pasti fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario professionale fr. 100.00
Totale fr 5'401.00
B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 28 gennaio 2014 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni.
C. Con ricorso 10 febbraio 2014 l’escutente si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone l’annullamento e postulando inoltre, in via principale, il rinvio dell’incarto all’Ufficio affinché provveda a ricalcolare il minimo d’esistenza tenendo conto delle reali spese e condizioni dell’escusso e di sua moglie e, in via subordinata, la riforma del calcolo dell’eccedenza pignorabile nel senso di tener conto del reddito di fr. 1'000.– percepito da uno dei figli del debitore, di ridurre l’affitto e di non considerare i costi di trasferta e di vestiario professionale.
D. Con osservazioni 18 febbraio 2014 l’escusso contesta le argomentazioni della ricorrente, mentre l’Ufficio postula la reiezione del gravame con osservazioni 20 febbraio 2014.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13).
3. Nel ricorso, l’insorgente sostiene anzitutto che nelle entrate dell’escusso bisogna computare anche lo stipendio di fr. 1'000.– mensili percepito dal figlio D__________, nato l’11 maggio 1994, per la sua attività di apprendista aiuto medico, ritenuto ch’egli fa ancora parte dell’economia domestica del debitore. Da parte sua, il resistente si oppone a tale tesi, rilevando che sua figlia D__________ – e non D__________ – utilizza il proprio stipendio per pagarsi le divise di lavoro, le proprie fatture, i costi dei mezzi pubblici e i pasti fuori casa.
3.1 Secondo il punto II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 (detta in seguito “Tabella”), per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2a).
a) Dal profilo del diritto esecutivo, ciò significa che si può imporre al figlio maggiorenne in formazione, ove viva nell’economia domestica del debitore e percepisca un reddito da lavoro, di contribuire con tale reddito a ridurre le spese del proprio mantenimento a carico del genitore escusso. Tale principio, del resto, vale già per i figli minorenni (cfr. Tabella, punto IV/2). Tuttavia, se per i figli minorenni il contributo alle proprie spese di mantenimento a carico del debitore equivale di regola a un terzo del loro reddito netto, ritenuto dalla giurisprudenza un “adeguato” contributo nel senso dell’art. 323 cpv. 2 CC (cfr. DTF 106 III 11; 104 III 77; Tabella, punto IV/2), altrettanto non vale per i figli maggiorenni, ai quali la predetta disposizione non è invero applicabile (cfr. Bühler, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, SJZ 2004 pag. 29).
In linea di principio, la responsabilità personale del figlio, a fortiori se maggiorenne, prevale sul dovere di mantenimento dei genitori (art. 276 cpv. 3 CC). Nella misura in cui ciò sia compatibile con la sua formazione, il figlio deve dunque dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio mantenimento (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Anche la dottrina non limita (a un terzo o a un’altra frazione) i redditi del figlio computabili in deduzione del proprio fabbisogno (v. Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 277; Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ª ed. 2006, n. 15-16 ad art. 277).
b) Alla luce di quanto precede, si può concludere che il figlio maggiorenne, ove viva nell’economia domestica del debitore, stia svolgendo una prima formazione scolastica o professionale (p. es. apprendistato) e percepisca un reddito da lavoro, resta a carico del debitore, ma il reddito da lui percepito deve servire integralmente a ridurre le spese indispensabili del suo mantenimento a carico dell’escusso, ovvero l’importo di fr. 600.– relativo al supplemento per figli oltre 10 anni (cfr. Tabella, punto I/4), i premi dell’assicurazione malattia, le spese per l’istruzione e per le trasferte, ecc. Soltanto nella misura in cui il reddito del figlio maggiorenne non sia sufficiente a coprire tali spese, la differenza andrà computata nel minimo esistenziale del debitore. Se al contrario i redditi del figlio superano il suo fabbisogno, l’eccedenza rimane sua e non può essere aggiunta ai redditi del genitore escusso (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 133, ad 3).
3.2 Nel caso in rassegna, è incontestato che la figlia maggiorenne Daniela, apprendista aiuto medico, stia ancora svolgendo una prima formazione professionale e che quindi il debitore abbia un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, giusta l’art. 277 cpv. 2 LEF. Il ricorrente stesso, del resto, non obietta nulla al riguardo. È pure pacifico che la figlia Daniela percepisca mensilmente un reddito da lavoro di fr. 1'000.–. Come si evince dal verbale interno delle operazioni di pignoramento, l’Ufficio ha tenuto conto di tali circostanze, nel senso che non ha aggiunto alle entrate dell’escusso il reddito della figlia maggiorenne, ma neppure ha computato nel minimo esistenziale del padre le spese di mantenimento della figlia Daniela già coperte dallo stipendio di lei. In effetti, l’organo esecutivo non ha considerato nel minimo vitale del debitore il supplemento di fr. 600.– per figli oltre i 10 anni (ne ha tenuto conto solo per gli altri due figli minorenni), né tutte le altre spese indispensabili della figlia, accertate dall’Ufficio e rimaste incontestate dalla ricorrente (fr. 211.– per i pasti fuori casa, fr. 100.– per le trasferte, fr. 50.– per la scuola, fr. 45.– per spese varie, cfr. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 1). L’Ufficio ha invece considerato nel minimo esistenziale dell’escusso l’importo di fr. 54.– mensili relativo al premio di cassa malati della figlia, ritenuto che detto premio, una volta pagate le altre spese, non è invero coperto dal reddito della stessa. Alla luce di quanto stabilito nel considerando precedente, tale modo di procedere risulta conforme alla legge. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.
4. La ricorrente contesta altresì l’importo riconosciuto all’escusso per l’affitto, a parer suo palesemente sproporzionato per un appartamento delle dimensioni di quello attualmente abitato da lui e dalla sua famiglia. Stante l’attuale mercato locatizio e tenuto conto in particolare degli attuali canoni locativi di appartamenti di 4½ locali siti nella zona di B__________, secondo il ricorrente è ragionevole una pigione massima di fr. 1'400.– al mese comprensiva di spese accessorie. Dal canto suo, il resistente rileva che sarebbe lieto di poter spendere di meno, ma dopo essere stato sfrattato dall’amministratore della ricorrente dal precedente alloggio di C__________, egli ha dovuto trovare velocemente una nuova sistemazione, il cui canone locatizio ammonta a fr. 1'700.– mensili, oltre a fr. 100.– di spese accessorie.
4.1 Secondo la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 114 III 12 consid. 2a; 104 III 38 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia il canone deve essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2a e 4; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3b; 119 III 70 consid. 3c; cfr. punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 consid. 3).
4.2 Nel caso specifico, risulta dagli atti che l’escusso e la sua famiglia, in totale 5 persone, vivono in un appartamento di 4 locali a B__________, pagando un canone locatizio di fr. 1'700.– mensili oltre a spese accessorie per fr. 100.– mensili. Tenuto conto del reddito del debitore, del numero dei membri della sua economia domestica e dei locali dell’appartamento da essi occupato nonché della zona in cui esso è ubicato, gli importi corrisposti dall’escusso non appaiono affatto eccessivi. Ad ogni modo, l’insorgente si limita semplicemente ad affermare che l’escusso avrebbe potuto prendere in locazione un appartamento per fr. 1'400.– mensili, senza tuttavia indicare concretamente delle offerte di locazione con un costo simile a quello indicato. Ne consegue che, anche su tale questione, il ricorso risulta infondato.
5. La ricorrente si oppone al riconoscimento anche delle spese di trasferta, sostenendo che l’escusso non necessita di un’autovettura per recarsi al lavoro e svolgere l’attività di meccanico di precisione. A sua detta, il debitore potrebbe agevolmente usufruire dei mezzi pubblici per percorrere il tragitto da casa al lavoro (B__________ – M__________). L’insorgente osserva inoltre che è altamente probabile che il datore di lavoro dell’escusso rifonda mensilmente a quest’ultimo le spese di trasferta. Nelle proprie osservazioni, il resistente specifica di utilizzare la propria autovettura per recarsi al lavoro, percorrendo ogni giorno 30 km, per portare sua moglie e i suoi figli dal medico, quando necessario, per fare la spesa e in caso di urgenza.
5.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid. 2).
5.2 Nella fattispecie, al debitore è stato riconosciuto l’importo di fr. 180.– mensili per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che il veicolo privato sia indispensabile all’escusso per l’esercizio della sua professione, né egli, del resto, lo pretende. Di conseguenza, al debitore possono essere riconosciute soltanto le spese effettive per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (cfr. Tabella, punto II/4d), ovvero nel caso specifico fr. 106.– mensili, pari al costo mensile di un abbonamento Arcobaleno di tre zone (necessario per effettuare il tragitto da B__________ a M__________ e ritorno) per adulti in 2a classe (v. www.arcobaleno.ch/it/34/arcobaleno-mensile.aspx). Non risultando, peraltro, dal conteggio di stipendio presente agli atti che il datore di lavoro rimborsi all’escusso le spese di trasferta, si giustifica in conclusione di ridurre tale posta del minimo esistenziale dell’escusso a fr. 106.– mensili.
6. Per quanto attiene alle altre contestazioni mosse dalla ricorrente in merito alle spese per pasti fuori domicilio e vestiario professionale, non è necessario chinarsi sulle stesse, dal momento che anche in caso di loro accoglimento, la deduzione dei relativi importi non renderebbe comunque fruttuoso il pignoramento del reddito dell’escusso. Nella migliore delle ipotesi per l’insorgente, risulterebbe in effetti il seguente conteggio:
Minimo d’esistenza
Minimo base fr. 1'700.00
Spese suppl. figli fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'700.00
Spese accessorie fr. 100.00
Premi cassa malattia fr. 210.00
Costi di trasferta fr. 106.00
Pasti fuori domicilio fr. 0.00
Vestiario professionale fr. 0.00
Totale fr 5'016.00
7. Infine, neppure può essere dato seguito alla richiesta di approfondire l’attuale situazione economica della moglie dell’escusso, la ricorrente limitandosi al riguardo a una semplice affermazione (“la Sig.ra __________ parrebbe essere al beneficio di una rendita, di natura non meglio precisata”, ricorso, pag. 5, punto 5), senza corroborarla con indizi concreti e senza nemmeno citare la fonte delle sue informazioni. In tali circostanze l’Ufficio non è infatti tenuto a effettuare ulteriori verifiche o ricerche (v. Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF), potendosi affidare a quanto dichiarato in sede d’interrogatorio (art. 91 cpv. 1 LEF), nella fattispecie, dalla moglie in rappresentanza dell’escusso, secondo cui essa “è casalinga, non lavora [e non percepisce] nessuna rendita o indennità” (verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2). Tale dichiarazione è poi stata confermata dall’escusso nelle osservazioni al ricorso. Non v’è quindi motivo di dubitarne, essendo d’altronde state debitamente richiamate loro le conseguenze penali in caso di dissimulazione di beni o d’indicazioni incomplete (verbale interno, pag. 1).
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).