Incarto n.
15.2014.26

Lugano

1 aprile 2014

CC/cj/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 14 marzo 2014 di

 

 

 IS 1 

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1  

 

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

 

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale am­ministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato inoltre nominato ammi­nistratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

 

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la sesta volta, con decisione 2 aprile 2013 (inc. 15.2013.22) fino al 31 gennaio 2014.

 

                                   3.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014, allegando un rapporto intermedio al 14 marzo 2014, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

                                         – ha sollecitato e seguito gli sviluppi delle trattative tra C__________ e i creditori cessionari dei diritti della massa nella causa promossa il 20 maggio 2009 dalla banca nei confronti della massa fallimentare dinanzi alla Pretura del Distretto di Riviera (inc. OA.2009.21);

                                         – con provvedimento 26 settembre 2013 ha revocato le cessioni concernenti il diritto della massa di procedere come accusatrice privata nella procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________) e “il diritto di contestare la cessione globale dei crediti” a favore di C__________; alcuni creditori cessionari hanno però impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Camera con ricorso 14 ottobre 2013 (inc. 15.2013.105).

 

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

 

                                4.1   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’impossibilità di procedere alla chiusura del fallimento non dipende dalla volontà dell’amministrazione speciale. Gli ultimi sviluppi fanno però ora sperare vicina la conclusione della procedura.

 

                                4.2   Intanto, la Camera ha evaso con sentenza odierna il ricorso del 14 ottobre 2013 (inc. 15.2013.105-1). Esperiti gli atti indicati nella sentenza, e archiviate definitivamente le ultime due cause giudiziarie in atto (sotto, consid. 4.3 e 4.4), l’amministrazione speciale potrà procedere al deposito dello stato di ripartizione definitivo.

 

                                4.3   Nella causa avviata da C__________ SA nei confronti della massa (inc. __________) per il recupero di complessivi fr. 234'579.80 incassato dalla massa durante la moratoria concordataria e durante il fallimento, la banca e la massa fallimentare hanno firmato un accordo transattivo il 30 gennaio 2013 e successivamente sono stati sottoscritti accordi anche con i cessionari delle pretese della massa. Il 20 gennaio 2014 C__________ ha quindi chiesto lo stralcio della causa. Il Pretore, tuttavia, non vi ha ancora proceduto, poiché deve ancora statuire sulla controversia tra la massa fallimentare e l’ex commissario della moratoria, avv. L__________ – intervenuto nella nota causa dopo denuncia di lite della massa – in merito a pretese residue che la massa vanta sul­l’ono­rario dell’ex commissario (cfr. doc. 4.3.2 - 4.3.6). L’amministrazione speciale pretende infatti la restituzione alla massa di fr. 7'168.– quale saldo contabile degli acconti ricevuti in eccesso dal litisdenunciato (cfr. doc. 4.3.5), ciò che egli contesta.

 

                                4.4   L’impossibilità attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai cessionari della pretesa della massa (unitamente ai cessionari dei diritti delle masse di P__________ e T__________) nei confronti di C__________ SA (e di __________ nonché, inizialmente, di __________), tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione globale dei crediti della fallita fatta a favore di quelle banche e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. __________ pendente dinanzi alla Pretura del Distretto __________, __________; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.12, consid. 4.2). Visti gli accordi raggiunti dalle parti, anche tale causa dovrebbe tuttavia essere giunta al termine, perlomeno per quanto riguarda la procedura fallimentare in esame, visto che solo C__________ SA pare rivendicare le pretese di PI 1 cedute ad alcuni creditori della stessa. Il noto accordo transattivo 31 gennaio 2013 prevede pure lo stralcio della causa avviata dalla fallita contro C__________ SA prima del fallimento (inc. __________ della Pretura di __________) e successivamente ceduta ad alcuni creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.–.

 

                                4.5   A questo punto della procedura, occorre che l’amministratore speciale si faccia consegnare una copia di ogni transazione pattuita dai singoli cessionari con Credit Suisse, che allegherà agli atti relativi all’inventario. Menzionerà d’altronde sommariamente l’esito della transazione nell’inventario (art. 34 cpv. 2 RUF) ed eventuali compensazioni finanziarie ottenute dai cessionari (dedotte le spese: cfr. art. 260 cpv. 2 LEF) nella colonna delle osservazioni della graduatoria. Stralciata l’ultima causa ancora pendente, egli procederà poi indilatamente all’allestimento e al deposito dello stato di riparto definitivo e, dopo il passaggio in giudicato di tale atto, alla ripartizione dei ricavi e all’emissione degli attestati di carenza beni. Dovrà indi presentare al giudice la propria relazione finale unitamente alla richiesta di chiudere il fallimento (art. 268 LEF e 92 RUF). Gli spetterà infine far pubblicare la chiusura del fallimento (art. 268 cpv. 4 LEF) e consegnare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca gli atti e la documentazione del fallimento perché la archivi (art. 98 cpv. 3 RUF).

 

                                   5.   Visto quanto precede, l’istanza va accolta, con l’invito all’istante a procedere senza indugio nel senso di quanto indicato al considerando precedente.

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta nel senso dei considerandi.

                                         Di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2014. L’istante è invitato a procedere senza indugio nel senso di quanto indicato al considerando 4.5.

 

                                   2.   Notificazione a     .

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere