Incarto n.
15.2014.27

Lugano

1 aprile 2014

CC/cj/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 14 marzo 2014 di

 

 

 IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1  

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

 

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la pri­ma assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale ammi­nistratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei cre­ditori di tre membri. IS 1 è stato inoltre nominato ammi­ni­stratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.

 

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la sesta volta, con decisione 2 aprile 2013 (inc. 15.2013.21), fino al 31 gennaio 2014.

 

                                   3.   Con l’istanza in esame IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014 [recte: 2015], allegando un rapporto intermedio al 14 marzo 2014, da cui risultano segnatamente i seguenti sviluppi dall’ultima decisione di proroga (cfr. pto 2 del rapporto):

                                         – a seguito dell’acquiescenza della massa fallimentare nella causa promossa da U__________ dinanzi alla Pretura del Distretto di __________ (inc. __________), il Pretore ne ha decretato lo stralcio il 6 giugno 2013;

                                         – con provvedimento 14 agosto 2013 sono apparentemente state cancellate le cessioni concernenti il diritto della massa di procedere come accusatrice privata nella procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________).

 

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

 

                               4.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’impossibilità di procedere alla chiusura del fallimento non dipende dalla volontà dell’amministrazione speciale. È infatti tuttora pendente la causa promossa dai cessionari delle pretese della massa nei confronti di due (inizialmente tre) banche, tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009.403 della Pretura di Lugano, Sezione 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.14, cons. 4.2). Sono d’altronde sospese le azioni promosse dai cessionari contro otto ex-clienti della fallita in attesa della definizione della causa promossa contro le banche. Dall’esito di tali procedimenti potrebbe risultare un’eccedenza a favore della massa (a fronte di un valore litigioso di circa fr. 716'000.–, l’importo complessivo dei crediti insinuati dai cessionari ammonta infatti a fr. 66'719.05), ragione per cui è esclusa al momento la chiusura anzitempo del fallimento nel senso dell’art. 95 RUF.

 

                               4.2.   Dalla tabella acclusa al doc. 4.2.3 prodotto con l’istanza, le cessioni del diritto della massa di procedere come accusatrice privata nella procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. 2006.11200/TT) risultano essere state cancellate il 14 agosto 2013, ovvero l’ultimo giorno del termine impartito ai cessionari il 29 luglio 2013 per documentare l’esito dell’esercizio di tale diritto. La decisione formale di cancellazione, però, non figura tra gli atti trasmessi alla Camera e non risulta comunque nota ai cessionari (cfr. scritto 23 agosto 2013, doc. 4.2.4). L’amministratore speciale è pertanto invitato a chiarire la questione, ricordato che finché una cessione non è stata formalmente revocata il cessionario, anche dopo la scadenza impartitagli allo scopo, conserva il diritto di dimostrare di avere tempestivamente esercitato il diritto cedutogli (CEF inc. 15.2009.80 del 26 agosto 2009).

 

                                   5.   Visto quanto precede, l’istanza va accolta, con l’invito all’istante a procedere nel senso di quanto indicato al considerando precedente.

 

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta nel senso dei considerandi.

 

                                         Di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2015. L’istante è invitato a procedere nel senso di quanto indicato al considerando 4.2.

 

                                   2.   Notificazione a     .

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere