Incarto n.
15.2014.37

Lugano

16 aprile 2014

CJ/ec/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 marzo 2014 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. 1__________ emessa quale proseguimento del­l’ese­cuzione n. 7__________ del­l’Uf­ficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________, promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che con precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF di __________, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3’196.60 oltre interessi e spese;

 

                                  che avendo nel frattempo l’escussa spostato la propria sede a __________, il 25 febbraio 2014 la società escutente ha chiesto e ottenuto dal nuovo ufficio competente (art. 53 LEF) – l’CO 1 – l’emissione della comminatoria di fallimento contrassegnata con un numero (1__________) proprio di quell’ufficio;

 

                                  che il ricorso in esame, debitamente motivato e firmato dalla destinataria dell’atto impugnato, è stato interposto tempestivamente (art. 17 cpv. 2 LEF) ed è quindi ammissibile;

 

                                  che nel ricorso l’escussa sostiene di non avere ricevuto il precetto esecutivo all’origine dell’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento impugnata;

 

                                  che la ricorrente ammette però di avere ricevuto il precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF __________;

 

                                  che essa, se necessario, informandosi presso l’CO 1 avrebbe potuto agevolmente verificare che la comminatoria contestata era stata emessa quale proseguimento dell’esecuzione n. 7__________;

 

                                  che riferendosi a un estratto esecutivo rilasciato dall’UEF __________ Bellinzona il 18 ottobre 2013, la ricorrente sostiene che la sua opposizione al precetto esecutivo n. 7__________ non sia mai stata rigettata;

 

                                  che in realtà, come si evince dalla sentenza n. __________ del Giudice di pace del circolo di __________ allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, l’opposizione in questione è stata rigettata in via provvisoria il successivo 22 ottobre 2013;

 

                                  che al riguardo la ricorrente nulla obietta né ha ritenuto utile smentire le osservazioni dell’Ufficio e dell’escutente, intimatele il 3 aprile 2014;

 

                                  che essendo le censure infondate, il ricorso va quindi respinto;

 

                                 che non si riscuotono spese né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.


                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.