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Incarto n. |
Lugano CJ/ec/jm
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 marzo 2014 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. 1__________ emessa quale proseguimento dell’esecuzione n. 7__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________, promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF di __________, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3’196.60 oltre interessi e spese;
che avendo nel frattempo l’escussa spostato la propria sede a __________, il 25 febbraio 2014 la società escutente ha chiesto e ottenuto dal nuovo ufficio competente (art. 53 LEF) – l’CO 1 – l’emissione della comminatoria di fallimento contrassegnata con un numero (1__________) proprio di quell’ufficio;
che il ricorso in esame, debitamente motivato e firmato dalla destinataria dell’atto impugnato, è stato interposto tempestivamente (art. 17 cpv. 2 LEF) ed è quindi ammissibile;
che nel ricorso l’escussa sostiene di non avere ricevuto il precetto esecutivo all’origine dell’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento impugnata;
che la ricorrente ammette però di avere ricevuto il precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF __________;
che essa, se necessario, informandosi presso l’CO 1 avrebbe potuto agevolmente verificare che la comminatoria contestata era stata emessa quale proseguimento dell’esecuzione n. 7__________;
che riferendosi a un estratto esecutivo rilasciato dall’UEF __________ Bellinzona il 18 ottobre 2013, la ricorrente sostiene che la sua opposizione al precetto esecutivo n. 7__________ non sia mai stata rigettata;
che in realtà, come si evince dalla sentenza n. __________ del Giudice di pace del circolo di __________ allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, l’opposizione in questione è stata rigettata in via provvisoria il successivo 22 ottobre 2013;
che al riguardo la ricorrente nulla obietta né ha ritenuto utile smentire le osservazioni dell’Ufficio e dell’escutente, intimatele il 3 aprile 2014;
che essendo le censure infondate, il ricorso va quindi respinto;
che non si riscuotono spese né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.