|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 aprile 2014 di
|
|
RI 1 RI 2 (entrambe patrocinate dall’ PA 1,)
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, o meglio contro la decisione 10 aprile 2014 di non dare alcun seguito al decreto di fallimento emesso il 9 aprile dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di
|
|
PI 1 __________ (rappr. dall’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano) |
ritenuto
in fatto: A. Statuendo sulle istanze 27 dicembre 2012 e 21 gennaio 2013 di RI 1 e RI 2, che si professano creditrici di una pretesa di fr. 173'343.56 nei confronti di PI 1, accertato che quest’ultima società era priva di amministrazione e di recapito statutario, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ne ha decretato il 26 marzo 2013 lo scioglimento nel senso dell’art. 731b CO e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (inc. __________).
B. In seguito all’avvenuto anticipo delle spese di liquidazione, il 16 agosto 2013 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato la continuazione della liquidazione fallimentare in via sommaria. L’inventario e la graduatoria sono stati depositati il 7 gennaio 2014.
C. Verosimilmente allo scopo di creare la condizione oggettiva di punibilità (il fallimento) dei reati fallimentari da esse imputati agli organi di PI 1 e segnalati al Ministero pubblico con denuncia penale del 3 marzo 2014, il successivo 25 marzo RI 1 e RI 2 hanno chiesto il fallimento della società senza preventiva esecuzione. Statuendo con decisione 9 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1 a far tempo dal 10 aprile 2014 (inc. __________). In data odierna la Camera ha respinto il reclamo interposto il 17 aprile 2014 dall’ex amministratore unico di PI 1 contro la predetta decisione (inc. 14.2014.78).
D. In applicazione dell’art. 55 LEF che vieta lo svolgimento di due procedure fallimentari nello stesso tempo contro lo stesso debitore, con provvedimento 10 aprile 2014 l’UF di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al decreto di fallimento del giorno precedente.
E. Con ricorso dell’11 aprile 2014 RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento della decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 aprile 2014 dall’UF di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Le ricorrenti reputano il provvedimento impugnato inopportuno, illegale e arbitrario, in quanto non dà seguito a una decisione giudiziaria. Rimproverano all’UF di Lugano di avere erroneamente inteso la decisione del 26 marzo 2013 quale decisione di fallimento e di essersi limitato, all’udienza di fallimento dell’8 aprile 2014, a osservare che PI 1 era già in fase di liquidazione. A parere loro, “culmine della confusione e dell’arbitrio di UF – Lugano è, fra l’altro, il richiamo […] del tutto inconferente e irrilevante dell’art. 55 LEF, unica norma di legge citata”.
3. Secondo l’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve contenere una motivazione, anche sommaria. Al riguardo non basta dire che il provvedimento impugnato è inopportuno, illegale e/o arbitrario, occorre anche spiegare perché.
Nel caso specifico, le ricorrenti invocano sì il carattere giudiziario della decisione a cui l’UF di Lugano rifiuta di dare seguito, ma l’art. 55 LEF citato nel provvedimento impugnato prescrive appunto, ancorché implicitamente, la mancata esecuzione del decreto di fallimento pronunciato mentre era già pendente un’altra procedura di fallimento. Qualificare il richiamo a tale norma come “del tutto inconferente e irrilevante” non è sufficiente, le ricorrenti avrebbero inoltre dovuto indicare il motivo perché la stessa non dovrebbe applicarsi nel caso concreto. Interpretando il testo del ricorso, tuttavia, se ne può desumere che l’inapplicabilità dell’art. 55 LEF alle decisioni di scioglimento della società e di liquidazione (giusta l’art. 731b CO) dipenderebbe dal fatto che esse non sono decisioni di fallimento. Limitatamente a questa censura il ricorso risulta ricevibile.
4. In sé, si può condividere che un’applicazione diretta dell’art. 55 LEF alle decisioni di scioglimento è dubbia, già per il fatto che nelle previsioni dell’art. 55 LEF non può rientrare una procedura – quella dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO – che non esisteva al momento della sua adozione. D’altronde, quest’ultima norma non rinvia direttamente all’art. 55 LEF, bensì alle “prescrizioni applicabili al fallimento”, ovvero agli art. 197 segg. LEF, senza contare che nell’ipotesi in esame il luogo d’apertura delle due procedure è lo stesso, ovvero la sede della società. Ciò nondimeno s’impone anche in siffatta costellazione un’applicazione del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55 LEF (applicato per analogia), perché è concettualmente e praticamente esclusa la gestione contemporanea di due procedure di liquidazione generali e collettive secondo le regole del fallimento. Avendo entrambe le procedure, in fase di liquidazione, lo stesso scopo e vertendo sugli stessi beni, non ha alcun senso avviarle separatamente, creando costi inutili e difficoltà insormontabili, specie allo stadio della ripartizione del provento della realizzazione.
5. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che ove una decisione di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società passi in giudicato prima di un’altra decisione di fallimento o di scioglimento, quella non definitiva diventa “inefficace” (cfr. sentenze 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, pubblicata in RtiD 2011 II 751 segg. n. 39c, consid. 1.2, e 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.3). Orbene, in specie la decisione di scioglimento pronunciata il 26 marzo 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è passata in giudicato addirittura prima che venisse proposta l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione (v. decisione odierna nell’inc. 14.2014.78 [sopra ad C], consid. 2.3).
6. Da quanto precede discende che il ricorso è infondato.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
–; – Ufficio fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, Viganello.
|
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.