Incarto n.
15.2014.4

Lugano

3 febbraio 2014

CC/cj/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 25 novembre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1,

 

esaminati gli atti e i documenti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che con sentenza 25 luglio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 650.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l’opposi­zione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1 su domanda di PI 1 per il medesimo importo;

 

                                  che sulla scorta della predetta sentenza, con domanda 3 settembre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;

 

                                  che il 25 novembre 2013 l’Ufficio ha emesso nei confronti dell’escus­sa il verbale di pignoramento per un importo di fr. 997.–, comprensi­vo di interessi e spese;

 

                                  che con ricorso 8 gennaio 2014 l’escussa chiede l’annullamento del verbale di pignoramento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, sostenendo di aver impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con reclamo 13 settembre 2013, sicché non sarebbe possibile continuare l’esecuzione sino a decisione sul reclamo;

 

                                  che con decreto 14 gennaio 2014 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

 

                                  che con osservazioni 28 gennaio 2014 l’Ufficio postula la reiezione del gravame, rilevando che per l’art. 325 CPC il reclamo non impedisce l’esecutività della decisione impugnata, ragione per cui il procedente era legittimato a chiedere il proseguimento dell’esecuzione;

 

                                  che in caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 22, n. 2; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2a ed., 2010, n. 33 ad art. 79 LEF);

 

                                  che di regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, pag. 6754 ad art. 334);

 

                                  che in tal senso, mentre la decisione suscettibile di appello – rimedio giuridico ordinario (art. 308 e segg. CPC) – non acquisisce forza di cosa giudicata e non diventa immediatamente esecutiva (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC passa in giudicato e diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1);

 

                                  che la semplice presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, § 14, pagg. 110-111; cfr. anche Stae­helin, ibidem e DTF 126 III 479 consid. 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC);

 

                                  che, nel caso in rassegna, la ricorrente ha effettivamente impugnato la sentenza 25 luglio 2013 del Giudice di pace del Circolo di Acquarossa mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC dinanzi alla Camera civile dei reclami (inc. n. 16.2013.39);

 

                                  che tuttavia la ricorrente neppure ha chiesto il conferimento dell’ef­fetto sospensivo al proprio gravame (doc. 1), sicché la sentenza impugnata è divenuta esecutiva a partire dalla sua intimazione alle parti;

 

                                  che stando così le cose, l’escutente era senz’altro legittimato a chiedere il proseguimento dell’esecuzione e l’Ufficio a procedere al pignoramento dei beni dell’escussa;

 

                                  che ad ogni modo, qualora l’autorità giudiziaria superiore dovesse in seguito annullare la sentenza del Giudice di pace o conferirle effetto sospensivo, l’escussa potrà chiedere direttamente all’Ufficio di annullare ogni atto consecutivo alla sentenza, compreso il pignoramento dei suoi beni (cfr. DTF 130 III 657 segg.), e questo senza la necessità di presentare un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 85 LEF (cfr. Vock/Müller, ibidem; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 79 LEF; DTF 56 III 151);

 

                                  che alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

 

                                  che non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 20a, 79 e 88 LEF, 325 e 336 CPC, 61 e 62 OTLEF

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                                       Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.