Incarto n.
15.2014.54

Lugano

25 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 aprile 2014 di

 

 

RI 1

RI 2

RI 3

(tutti rappresentati dall’RA 1,)

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________ nei confronti di

 

 

PI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 4 marzo 2014 la RI 1, lo RI 2 e il RI 3 hanno emesso, per il tramite dell’RA 1, tre richieste di garanzia per fr. 1'310'000.–, 1'840'000.– e 1'590'000.– nei confronti di PI 1, a copertura delle imposte federali, cantonali e comunali degli anni 2003-2012. Lo stesso giorno tali autorità hanno decretato il sequestro dei predetti importi, indicando, quale titolo e causa del sequestro, le richieste di garanzia e, quali beni da sequestrare, in particolare quanto segue:

                                    “- i redditi percepiti dal debitore derivanti dall’attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da fonti previdenziali comunque nulla escluso. Per il calcolo dovranno essere considerate le entrate degli altri membri della famiglia; dalle società per le quali il debitore sequestrato risulta essere amministratore, contabile, fiduciario e/o consulente”.

 

                            B.  Preso atto dei decreti di sequestro, con scritto 6 marzo 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha invitato l’RA 1 a specificare nel dettaglio “le attività lucrative, la sostanza mobiliare e le fonti previdenziali per le quali l’escusso percepirebbe dei redditi”, nonché “le società dalle quali il debitore sequestrato risulta essere amministratore, contabile, fiduciario e/o consulente”, segnalando che in mancanza di tali informazioni non avrebbe potuto procedere al sequestro.

 

                            C.  Con scritto 27 marzo 2014 l’RA 1 ha contestato che le informazioni richieste dall’UEF fossero necessarie per l’esecuzione del sequestro, sostenendo che non si possono porre esigenze troppo restrittive all’indicazione degli oggetti da sequestrare, dal momento che giurisprudenza e dottrina ammettono il sequestro di beni indicati anche solo nel loro genere.

 

                            D.  Il 2 aprile 2014 l’UEF ha intimato all’__________ tre verbali di sequestro, nei quali figura tra l’altro quanto segue:

 

                                       l’Ufficio decide di non eseguire il sequestro «dei redditi percepiti dal debitore derivanti da attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da fonti previdenziali», siccome l’ordine di sequestro deve perlomeno definire sommariamente oltre all’oggetto da sequestrare, anche il nome del detentore dei beni del terzo, l’identità della persona obbligata a bonificare redditi e/o dividendi, rispettivamente gli immobili, che comunque nel caso concreto non generano reddito […], per i quali l’escusso percepisce redditi. Visto che gli UE di Biasca, Bellinzona, Lugano e Mendrisio non hanno provveduto ad alcun sequestro di redditi percepiti dal debitore da attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare ed immobiliare, l’Ufficio di esecuzione del domicilio del debitore sequestrato ritiene di non dover procedere, al momento, ad alcun interrogatorio sotteso a determinare il minimo d’esistenza dell’escusso”.

 

                            E.  Con ricorso del 14 aprile 2014 la RI 1, lo RI 2 e il RI 3 si aggravano contro i verbali di sequestro, chiedendo di ordinare all’UEF di procedere al sequestro dei redditi percepiti da PI 1 conformemente ai decreti di sequestro.

 

                             F.  In uno scritto del 2 maggio 2014 PI 1 si limita a considerare corretto l’operato dell’UEF, mentre quest’ultimo, pur ribadendo la propria tesi e opponendosi dunque al ricorso, si rimette al giudizio della Camera con osservazioni 6 maggio 2014.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) e 76 della legge cantonale sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso di specie, ritenuto che il fondamento di fatto dei tre ricorsi in esame e dei tre provvedimenti impugnati è il medesimo, per motivi di economia processuale si giustifica di evadere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendo separati i rispettivi dispositivi, che potranno essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2010.42 del 30 giugno 2010, consid. 1).

 

                             3.  Nel ricorso, gli insorgenti evidenziano anzitutto che “i sequestri effettuati nei confronti del sig. PI 1 sono la conseguenza dell’inchiesta fiscale condotta dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI), autorità che conduce inchieste conformemente alle regole del diritto penale amministrativo e collabora alla legislazione nel campo del diritto penale fiscale”, sicché “i poteri inquisitori della DAPI sono notoriamente ampi, sicuramente maggiori di quelli offerti dalla legislazione fiscale rispettivamente dal diritto esecutivo” (cfr. ricorso, pag. 2). Ciò premesso, i ricorrenti ribadiscono che non si possono porre esigenze troppo restrittive all’indicazione degli oggetti da sequestrare, ritenuto che è ammesso il sequestro dei beni indicati solo nel loro genere. A loro parere, qualora gli oggetti siano indicati dal creditore anche solo in modo generico, il debitore non può sottrarsi all’obbligo d’informazione di cui all’art. 91 cpv. 2 LEF, ancorché limitatamente ai beni indicati nel decreto, a maggior ragione se il sequestro verte su redditi, ciò che implica comunque l’interrogatorio del debitore sequestrato riguardo all’esigenza di definire il suo minimo vitale secondo i dettami dell’art. 93 LEF. I ricorrenti contestano pertanto che il sequestro in questione rivesta carattere investigativo. Rilevano infine che è pure del tutto incomprensibile e fuori luogo la giustificazione dell’UEF in merito al mancato allestimento del minimo di esistenza, visto che non competeva ad altri uffici d’esecuzione di sequestrare il reddito dell’attività percepito dal debitore.

 

                           3.1  In virtù degli art. 170 LIFD e 249 LT (quest’ultimo applicabile anche all’imposta comunale per il rinvio dell’art. 251 cpv. 2 LT), la decisione di richiesta di garanzie dell’autorità fiscale è parificata al decreto di sequestro giusta l’art. 274 LEF, il quale va eseguito dal competente ufficio d’esecuzione. Ciononostante, l’autorità fiscale è tenuta a emanare anche un decreto di sequestro distinto dalla decisione di richiesta di garanzia, al fine di specificare gli oggetti da sequestrare (cfr. sentenza della CEF 15.2004.167 del 18 ottobre 2004, consid. 1.1 e riferimenti citati) e permettere in tal modo all’ufficio d’esecuzione di eseguire il sequestro.

 

                                  Secondo la giurisprudenza, i beni da sequestrare possono essere designati anche solo nel genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (cfr. p. es. DTF 100 III 25; 103 III 86 e 91; Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Schriften zum Steuerrecht (SStR), vol. 20, 2009, pag. 221; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 34-35 ad § 51), onde evitare che il sequestro rivesta carattere investigativo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i riferimenti citati; Amonn/Walther, ibidem). In caso di sequestro di crediti o di beni formalmente intestati a terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del terzo debitore o detentore (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97 consid. 4a). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF), come avviene invece in caso di pignoramento. L’obbligo d’indicare il nome dei terzi debitori o detentori incombe anche all’autorità fiscale nella sua funzione di autorità di sequestro (DTF 130 III 583 consid. 2.2.4).

 

                           3.2  Nel caso in rassegna, l’autorità fiscale ha designato i beni da sequestrare solo nel loro genere, senza tuttavia fornire all’UEF alcuna indicazione sufficiente per procedere al sequestro, ovvero in concreto le informazioni minime (nome, cognome e luogo) sulle persone (fisiche o giuridiche) dalle quali il debitore sequestrato percepirebbe i redditi da sequestrare. È pur vero che, come sostengono i ricorrenti, nell’esecuzione del sequestro il debitore sequestrato è tenuto a informare l’ufficio d’esecuzione limitatamente ai beni che figurano nel decreto di sequestro (cfr. i combinati art. 275 e 91 cpv. 1 LEF), ma solo se essi sono sufficientemente identificati. Lo strumento dell’interrogatorio non può invece colmare le lacune del decreto di sequestro. In caso contrario, il sequestro perseguirebbe mere finalità investigative e costituirebbe, di fatto, un pignoramento, ciò che non è ammissibile. Non porta a diversa conclusione neppure il fatto che i sequestri in oggetto siano la conseguenza dell’inchiesta fiscale condotta dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI) in base al diritto penale amministrativo, il sequestro fiscale essendo retto, in principio, dalle medesime norme applicabili al sequestro esecutivo, ovvero dagli art. 271 e segg. LEF (sopra consid. 3.1; Frey, op. cit., pag. 214), a differenza del sequestro fiscale di tipo penale, che è disciplinato dalle norme specifiche degli art. 46 segg. DPA (art. 191 e 192 LIFD). Ne consegue che l’UEF ha agito correttamente, ove, in mancanza di indicazioni sufficienti, non ha proceduto al sequestro dei redditi percepiti dal debitore sequestrato.

 

                             4.  Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

 

                             2.  Il ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

 

                             3.  Il ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

 

                             4.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             5.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.