|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 maggio 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse nei confronti di
|
|
PI 1
|
procedura che coinvolge anche altri due procedenti:
|
|
PI 2, PI 3, (rappresentata da RA 2,)
|
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse rispettivamente da RI 1, PI 2 e PI 3 nei confronti di PI 1, il 4 marzo 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
debitore fr. 4'224.00
coniuge fr. 0.00
Totale fr 4'224.00
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'180.00
Riscaldamento fr. 50.00
Trasferte fr. 50.00
Posteggio fr. 100.00
Totale fr 2'580.00
B. Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha diffidato G__________, datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale di quest’ultimo.
C. Il 15 aprile 2014 l’organo esecutivo ha notificato ai creditori e al debitore il verbale di pignoramento, ove, oltre al calcolo del minimo esistenziale dell’escusso, è menzionato quanto segue:
“L’automobile marca BMW 323l, mod. 1998, colore nero, matricola __________, telaio __________, collaudata nel 2012, viene esclusa dal pignoramento in base all’art. 92 cpv. 2 LEF.
L’automobile marca VW GOLF, mod. 2001, colore grigio, matricola __________, telaio __________, collaudata nel 2013, viene esclusa dal pignoramento in base all’art. 92 cpv. 3 LEF.”
D. Con “ricorso/contestazione” del 3 maggio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, contesta il verbale di pignoramento, mettendo in dubbio che l’UEF abbia pignorato correttamente gli eventuali importi percepiti dall’escusso a titolo di tredicesima, gratifiche e provvigioni e che il datore di lavoro di quest’ultimo sia stato avvisato, e opponendosi inoltre al mancato pignoramento di almeno una delle due automobili appartenenti al debitore.
E. Con osservazioni del 22 maggio 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
F. Rilevato che RA 1 non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) per rappresentare una parte nell’ambito di una procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF, con ordinanza 23 maggio 2014 il Presidente di questa Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato o da lui personalmente. Tempestivamente, ossia già il 28 maggio 2014, RI 1 ha fatto pervenire alla Camera tramite l’UEF un esemplare del ricorso sottoscritto da lui.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver proceduto alla trattenuta dell’eccedenza, pari a fr. 1'644.– mensili, includendovi anche la tredicesima, le gratifiche e le provvigioni, anziché pretenderne il versamento integrale. Egli mette in dubbio inoltre che l’organo esecutivo abbia avvisato il datore di lavoro dell’escusso.
2.1 Giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, è in particolare pignorabile ogni provento del lavoro in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Tra i proventi del lavoro entrano in linea di conto anche la tredicesima, la partecipazione al risultato dell’esercizio, la provvigione e la gratificazione ai sensi degli art. 322-322d CO (Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 28 ad art. 93 LEF). Ai fini di computo della parte pignorabile, allo stipendio mensile dell’escusso non può tuttavia essere aggiunta una quota proporzionale delle predette prestazioni. Queste ultime sono invero pignorabili soltanto come stipendio futuro; in tal caso il pignoramento produce i suoi effetti non appena tali prestazioni sono state effettivamente versate (DTF 71 III 61) e, ad ogni modo, nella misura in cui il salario annuo totale del debitore sia superiore al suo minimo esistenziale annuo (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 93 LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, stabilito il minimo esistenziale dell’escusso in fr. 2'580.– (cfr. verbale di pignoramento, pag. 2), con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha diffidato G__________, datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo eccedente il minimo esistenziale, segnalando nel contempo che il pignoramento “include integralmente le indennità autunnali, la tredicesima mensilità, le gratifiche, ecc.” (cfr. notificazione del pignoramento di salario 4 marzo 2014). Tanto basta per affermare che l’organo esecutivo ha agito correttamente. L’importo di fr. 1'644.–, che figura nel verbale di pignoramento quale eccedenza mensile pignorabile, è infatti menzionato a titolo puramente indicativo, come si evince dallo stesso verbale (in alto a sinistra), che come trattenuta menziona “l’eccedenza del minimo d’esistenza stabilito in fr. 2'580.00 (attualmente fr. 1'644.00)”. Esso non è pertanto vincolante ai fini del pignoramento e non include, come sembra pretendere il ricorrente, una quota proporzionale della tredicesima, delle provvigioni e delle gratifiche a favore dell’escusso. Tali prestazioni sono infatti integralmente pignorate e dovranno, in futuro, essere versate all’UEF non appena diverranno esigibili. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.
3. L’insorgente sostiene inoltre che l’automobile BMW 323, collaudata nel 2012, non doveva essere esclusa dal pignoramento ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, poiché non si tratta di “un oggetto di culto e tantomeno il debitore è un religioso/prete”. A mente del ricorrente, volendo anche ammettere che l’escusso abbia bisogno di un’autovettura per recarsi al lavoro, come stabilito dall’UEF con riguardo all’automobile VW Golf, uno dei due veicoli deve certamente essere pignorato a favore dei creditori pignoranti.
3.1 Con la prima contestazione, il reclamante ironizza a vuoto perché quale motivo d’impignorabilità della BMW 323 il verbale di pignoramento menziona l’art. 92 cpv. 2 LEF, relativo agli oggetti di valore talmente esiguo da non giustificare la realizzazione, e non l’art. 92 cpv. 1 cifra 2 LEF, riferito ai libri religiosi e agli oggetti di culto.
3.2 A prescindere da ciò, mal si comprende invece perché l’UEF ha scelto di lasciare all’escusso per recarsi al lavoro il veicolo avente apparentemente un valore di realizzazione sufficiente – per la VW GOLF il verbale non menziona il motivo dell’art. 92 cpv. 2 LEF – e non quell’altro. Non vi sono infatti validi motivi per cui il debitore debba disporre di due veicoli, entrambi immatricolati e recentemente collaudati, la BMW 323l nel 2012 e la VW GOLF nel 2013 (cfr. verbale di pignoramento, pag. 2). Nelle sue osservazioni l’UEF spiega invero che entrambi i veicoli sono stati esclusi dal pignoramento principalmente per il loro scarso valore commerciale. Nel verbale impugnato, tuttavia, contrariamente a quanto prescrive l’art. 92 cpv. 2 LEF, non è stato indicato alcun valore di stima, sicché l’apprezzamento dell’UEF non è verificabile e i creditori non hanno avuto la possibilità di discuterlo o di eventualmente chiedere una nuova stima (cfr. RtiD I-2013 pag. 835 n. 56c; sentenza della CEF 15.2003.183 del 1° aprile 2004). In circostanze del genere, occorre pertanto annullare il verbale di pignoramento limitatamente ai due veicoli e retrocedere l’incarto all’UEF affinché proceda a stimarli, a valutare le spese presumibili in caso di vendita di uno di essi e ad allestire un nuovo verbale complementare, in cui si determinerà nuovamente sulla loro pignorabilità in base ai predetti accertamenti (art. 21 cpv. 4 LPR). Ove il valore di stima di entrambi i veicoli sia sufficiente a giustificarne la realizzazione, l’UEF realizzerà quello con il maggior valore, se del caso previo anticipo delle spese da parte dei creditori (art. 68 LEF).
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di pignoramento allestito a favore del gruppo n. __________ è annullato limitatamente ai due veicoli dell’escusso e l’incarto retrocesso all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona affinché proceda nel senso del considerando 3.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
–,; –; –; –. |
|
|
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.