Incarto n.
15.2014.58

Lugano

29 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 22 maggio 2014 a nome di

 

 

RI 1 

(patrocinata dall’avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, o meglio contro la convocazione 9 maggio 2014 dell’amministratore della pretesa ricorrente in vista del suo interrogatorio in via rogatoria nell’ambito del fallimento di detta società;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo del giorno successivo alle ore 10:00;

 

                                         che come da rogatoria formulata lo stesso giorno dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano, con scritto 9 maggio 2014 l’UEF di Locarno ha convocato per il 16 maggio 2014 l’ex amministratore unico della società fallita, __________, domiciliato a __________, per essere sottoposto all’interrogatorio prescritto dal diritto del fallimento (art. 222 LEF e 37 RUF);

 

                                         che l’interrogatorio si è regolarmente svolto alla data prevista e H__________ ha risposto alle domande e firmato il relativo verbale senza riserve;

 

                                         che il 22 maggio 2014 l’ex patrocinatore della fallita, avv. PA 1, ha chiesto all’UEF di Locarno, contestandone la competenza territoriale, di sospendere la convocazione e di ritrasmettere l’incarto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché provvedesse a riconvocare l’ex amministratore unico;

 

                                         che l’avv. PA 1 fonda la propria legittimazione processuale su una procura non datata, ma conferitagli ovviamente prima del fallimento nella causa “contro il sig. __________, __________” (creditore che ha chiesto e ottenuto l’apertura del fallimento);

 

                                         che tale mandato, a supporre – ciò che è dubbio – si estendesse al patrocinio della società per altre cause di quella esplicitamente indicata nella procura, si è però estinto con l’apertura del fallimento in mancanza di pattuizione contraria delle parti (art. 405 cpv. 1 CO), sicché il reclamo si rivela irricevibile già per questo motivo (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);

 

                                         che a prescindere da ciò il reclamo sarebbe comunque da considerare senza oggetto, siccome l’ex amministratore unico si è sottoposto all’interrogatorio e ha firmato il verbale senza contestazione di sorta;

 

                                         che ad ogni modo l’interrogatorio del fallito non rientra tra gli atti che non si possono delegare nel senso dell’art. 4 cpv. 2 LEF;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.