Incarto n.
15.2014.69

Lugano

1° luglio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 giugno 2014 di

 

 

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione 16 giugno 2014 di cancellare le restrizioni annotate su diversi fondi nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente a convalida del sequestro n. __________ nei confronti di

 

 

PI 1

(patrocinato dall’ PA 2,)

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 25 ottobre 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata da PI 1 e RI 1, in cui il marito s’impegnava a restituire alla moglie un mutuo di fr. 140'000.– in due tranche, di cui la prima di fr. 40'000.– doveva essere restituita non appena il marito avrebbe venduto l’attico di cui alle quote di comproprietà per piani n. __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD __________, ma in ogni caso entro il 30 giugno 2013 (doc. B, ad 6.2).

                            B.  Su istanza di RI 1 fondata sulla predetta convenzione il 24 febbraio 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato nei confronti di PI 1 a concorrenza di fr. 40'000.– il sequestro delle quote di comproprietà per piani da n. __________ a n. __________ del fondo base n. __________ e della particella n. __________ RFD __________ (doc. C). L’indomani l’CO 1 procedeva all’esecuzione del sequestro (doc. D) e all’annotazione a registro fondiario delle rispettive restrizioni della facoltà di disporre (doc. E). Il 28 febbraio 2014 __________ SA ha esercitato il proprio diritto di compera sulle quote di comproprietà sequestrate.

 

                            C.  A convalida del sequestro RI 1 otteneva dall’UEF, il 27 febbraio 2014, l’emissione del precetto esecutivo n. __________ per fr. 40'000.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2013 (doc. E). L’opposizione interposta dall’ex marito veniva rigettata in via definitiva con sentenza 11 giugno 2014 del Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. F).

 

                            D.  Il 16 giugno 2014, in risposta a una richiesta dell’ex marito l’UEF ha comunicato alle parti che in applicazione dell’art. 277 LEF esso avrebbe proceduto a far cancellare tutte le restrizioni annotate sui fondi sequestrati dopo che il debitore avrebbe depositato fr. 50'000.– in contanti e la decisione sarebbe passata in giudicato.

 

                            E.  Il 20 giugno 2014, RI 1 ha fatto girare sul conto dell’UEF fr. 42'706.75 corrispondenti al saldo dell’esecuzione, comunicatogli due giorni prima. Lo stesso 20 giugno l’UEF ha richiesto all’Ufficio del registro fondiario la cancellazione delle restrizioni, che è stata eseguita immediatamente. Il 23 giugno il fondo n. 5673 RFD di Bellinzona è stato trapassato da PI 1 al figlio __________ (doc. G).

 

                             F.  Con ricorso del 25 giugno 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione del 16 giugno e in subordine la sua riforma, nel senso che la cancellazione delle restrizioni sia subordinata alla “doppia condizione cumulativa” del deposito di fr. 200'000.– e del passaggio in giudicato della decisione. Il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  La ricorrente si duole che l’UEF abbia proceduto a cancellare le restrizioni ancor prima che la decisione impugnata fosse passata in giudicato. Fa inoltre valere che l’obbligo di restituzione della seconda tranche del mutuo, di fr. 100'000.–, sta per scadere, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevedendo un termine ultimo al 30 giugno 2014. La cancellazione delle restrizioni – afferma la reclamante – le impedirebbe di garantirsi tale credito, ciò che è “intollerabile ed è contrario anche ai più blandi principi di buona fede processuale”. RI 1 ammette però, in subordine, la cancellazione delle restrizioni, a patto però che sia subordinata al deposito di fr. 200'000.–.

 

                             3.  Non si disconosce che nella decisione impugnata l’UEF aveva posticipato gli effetti della stessa fino al suo passaggio in giudicato. Che fosse corretto tale modo di procedere – che nell’esito giunge a conferire effetto sospensivo a un eventuale ricorso anticipando una decisione che spetta all’autorità di vigilanza (art. 36 LEF) – può rimanere indeciso nella fattispecie. È infatti intervenuto successivamente un fatto nuovo che ha reso la decisione impugnata senza oggetto, ovvero l’estinzione dell’esecuzione e del sequestro. Come risulta dall’incarto dell’Ufficio (e dalla sua comunicazione 25 giugno 2014 alla ricorrente), il 20 giugno 2014 l’escusso ha bonificato fr. 42'706.75 sul conto dell’UEF a saldo del­l’esecuzione n. __________ (v. dettagli della registrazione 3N10-140619-80-03228), estinguendo così con effetto immediato (DTF 127 III 185, consid. 2b; 116 III 58, consid. 2b) e automatico sia l’esecuzione (cfr. art. 12 cpv. 2 LEF e DTF 32 I 720) sia il sequestro, la cui convalida è venuta meno con l’estinzione dell’esecuzione (cfr. art. 280 LEF). Giusta, dunque, la richiesta del­l’UEF all’Ufficio del registro fondiario di cancellare le restrizioni della facoltà di disporre (art. 6 lett. a n. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

 

                                  Che poi il comportamento dell’ex marito leda la buona fede processuale è tutto da dimostrare, ma ad ogni modo tale circostanza non avrebbe effetti concreti nella procedura esecutiva, le restrizioni della facoltà di disporre essendo state annotate a garanzia unicamente del credito ormai estinto e non anche del credito residuo di fr. 100'000.–. L’UEF era tenuto ad accettare il pagamento effettuato dall’escusso (art. 12 cpv. 1 LEF) e a provvedere affinché l’esecuzione non continuasse (DTF 73 III 69 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.94/2006 del 28 giugno 2006, consid. 4). Il ricorso va pertanto respinto. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

 

                             4.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  ll ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.