Incarto n.
15.2014.6

Lugano

6 febbraio 2014

CJ/cc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. __________ emessa dall'Ufficio __________ nell'esecuzione n. 906943 iniziata dall’CO 1 nei confronti della ricorrente a domanda di

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 17 gennaio 2014 dell’escutente e 21 gennaio 2014 dell’Ufficio __________;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che a domanda di PI 1, il 2 settembre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1, la cui sede si trovava allora a __________, il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 3678.35 oltre interessi e spese esecutive;

 

                                  che detto atto è stato notificato il 7 novembre 2013 a S__________, indicato sul precetto esecutivo quale amministratore unico della società escussa;

                                  ch’egli non ha interposto opposizione;

 

                                  che invitato dall’escutente a proseguire l’esecuzione alla nuova sede dell’escussa a Lamone, il 3 gennaio 2014 l’Ufficio__________ ha emesso la comminatoria di fallimento (contrassegnata con il n. __________), notificata a un dipendente di RI 1 il 7 gennaio 2014;

 

                                  che con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2014 il nuovo amministratore unico dell’escussa ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione, lamentando che il precetto esecutivo è stato notificato all’ex amministratore unico, S__________, il quale in dispregio del proprio dovere ha omesso d’interporre opposizione;

 

                                  che dall’estratto del registro di commercio prodotto con il ricorso si evince che l’escussa ha cambiato sede e amministratore unico il 28 ottobre 2013 (data del giornale);

 

                                  che la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 novembre 2013 nelle mani dell’ormai ex amministratore unico S__________, si rivela così contraria all’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF e pertanto inefficace (cfr. Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 14 i.f. ad art. 65, con rimandi), il destinatario non risultando avere avuto ancora a quel momento alcun potere ufficiale nella società escussa;

 

                                  che il precetto esecutivo, validamente emesso dall’CO 1 in base a una domanda d’esecuzione presentata prima del trasferimento della sede della società escussa (cfr. DTF 116 III 1 segg.), è nondimeno pervenuto al nuovo amministratore, tant’è ch’egli ne ha accluso una copia al ricorso;

 

                                  che in queste circostanze il precetto esecutivo deve essere considerato come validamente notificato all'escussa l’8 gennaio 2014 (data del ricorso) (cfr. DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2);

 

                                  che nel ricorso il nuovo amministratore dell’escussa si è inequivocabilmente opposto all’esecuzione;

 

                                  che l’esecuzione risulta pertanto sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché la comminatoria di fallimento, prematura, dev’essere annullata;

 

                                  che il ricorso va dunque parzialmente accolto;

 

                                  che non si preleva alcuna tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                          1.1.  Di conseguenza, la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 3 gennaio 2014 dall’Ufficio __________ è annullata.

 

                          1.2.  È fatto ordine all’CO 1 di riattivare l’esecuzione n. __________ e di registrare nel suo sistema informatico con la data dell’8 gennaio 2014 l’avvenuta notifica del precetto esecutivo e la simultanea opposizione interposta dall'escussa.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’CO 1 e all’Ufficio __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.