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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso del 10 luglio 2014 di
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RI 1 (patrocinata dall’avv. __________ e dal MLaw __________PA 1, __________)
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, rispettivamente per denegata giustizia, nell’esecuzione n. __________ da lei promossa nei confronti di
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PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) |
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2005 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 905.–. Rigettata l’opposizione interposta dall’escussa, l’8 gennaio 2007 l’UEF ha pignorato un letto antico di lei, la cui asta, tenutasi il 26 settembre 2007, è risultata deserta. Lo stesso giorno l’UEF ha quindi proceduto al pignoramento complementare di un fondo dell’escussa (particella n. __________ RFP __________, stimata ufficialmente in fr. 4'585.–), a favore sia di RI 1 che del Comune di __________ (es. n. __________). Il 14 ottobre 2008 l’UEF ha chiesto ai creditori pignoranti un anticipo spese di fr. 2'000.– per l’allestimento della perizia del fondo, che il Comune __________ ha versato il successivo 20 ottobre. Avendo l’escussa poi saldato il credito del Comune il 19 novembre 2008, l’anticipo gli è stato restituito.
B. Il 20 settembre 2009, RI 1 ha chiesto la realizzazione del fondo pignorato. L’UEF, con diffida 21 febbraio 2011, le ha chiesto di anticipare fr. 3'000.– per le presunte spese di realizzazione, avvertendola che l’esecuzione sarebbe stata dichiarata perenta se essa non avesse versato tale importo entro 10 giorni. Con un’“ultima diffida di pagamento” dell’8 marzo 2011, l’UEF ha diffidato l’escutente a pagare fr. 2'470.– “per l’aggiornamento delle vostre pratiche esecutive”, citando oltre all’esecuzione in esame anche quella n. __________ promossa dallo Stato del Canton Ticino, successivamente sfociata in un attestato di carenza di beni il 31 marzo 2011. I creditori sono stati inoltre informati che “in caso contrario” l’UEF avrebbe avviato immediatamente la realizzazione del fondo pignorato “procedendo a far allestire la relativa perizia immobiliare”, salvo chiedere di nuovo a RI 1 il 5 maggio 2011 un anticipo di fr. 3'000.– con la medesima comminatoria contenuta nella precedente richiesta del 21 febbraio.
C. Il 4 giugno 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF “di riprendere in mano senza indugio l’esecuzione in epigrafe e di procedere con altrettanto solerzia alla realizzazione dell’immobile”. Il successivo 27 giugno l’UEF ha risposto di considerare l’esecuzione perenta giusta l’art. 121 LEF, non avendo l’escutente versato l’anticipo richiesto.
D. Con ricorso 10 luglio 2014 per “denegata giustizia”, RI 1 chiede alla Camera di accertare l’illiceità dell’operato dell’UEF nell’esecuzione in oggetto, di dichiarare nulla la decisione di perenzione del 27 giugno 2014, di ordinare la riapertura dell’incarto e la sua trasmissione all’UEF affinché proceda nelle proprie incombenze, ossia alla realizzazione senza indugio della particella n. __________ RFP __________, eventuali spese peritali essendo da coprire con il provento della vendita del bene pignorato.
E. Con osservazioni del 20 luglio 2014 l’UEF ha concluso per la reiezione del ricorso, mentre l’indomani PI 1 si è associata a tale conclusione, proponendo la reiezione del ricorso in ordine e nel merito.
Considerato
in diritto: 1. Relativamente alla domanda della ricorrente, con cui chiede di dichiarare nulla “la decisione di perenzione 27 giugno 2014”, l’UEF sostiene, nelle osservazioni al ricorso, che non si tratterebbe di una decisione negativa bensì della ricapitolazione della decisione (diffida) del 5 maggio 2011, sicché, tardivo, il ricorso sarebbe irricevibile.
1.1 La perenzione dell’esecuzione nella quale la domanda di realizzazione non è stata presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116 LEF o, dopo il suo ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata avviene per legge (art. 121 LEF), ovvero senza necessità di una decisione costitutiva dell’ufficio d’esecuzione. Esso è però obbligato ad accertarne la caducità d’ufficio e in ogni tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50; sentenza del Tribunale federale 7B.250/2003 del 29 gennaio 2004, consid. 3.1; Frey in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 121 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 121; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12 ad art. 121 LEF). Orbene, la comunicazione del 27 giugno 2014 costituisce materialmente una decisione che accerta la perenzione dell’esecuzione in oggetto. Non risulta dagli atti che l’UEF ne abbia emessa un’altra in precedenza. Non è in particolare il caso della decisione (diffida) del 5 maggio 2011 (doc. J), siccome precede la perenzione. In queste circostanze, inoltrato all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento del 27 giugno 2014 (cfr. ricorso ad 2.5), il ricorso è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e pertanto ricevibile.
1.2 Nel merito, si evince dal verbale complementare del 26 settembre 2007 (doc. E accluso al ricorso) che la realizzazione del fondo pignorato poteva essere chiesta dal 26 marzo 2008 al 26 settembre 2009. La ricorrente l’ha postulata tempestivamente il 19 settembre 2009 (cfr. la domanda figurante nell’incarto dell’UEF, che differisce di un giorno rispetto al doc. F). Sennonché, non avendo anticipato le spese di realizzazione richieste dall’UEF entro il termine impartito (l’ultima volta nella diffida del 5 maggio 2011), la ricorrente si reputa aver ritirato la domanda di realizzazione e, poiché non ne ha ripresentata una nuova entro il termine dell’art. 116 LEF – che comunque era già scaduto da oltre un anno –, l’esecuzione si è estinta per perenzione giusta l’art. 121 LEF conformemente all’avvertenza contenuta nelle note diffide (doc. G e J), alla modulistica ufficiale (v. spiegazione n. 3 del modulo n. 27 “domanda di realizzazione”, e un esempio nel doc. F) e alla dottrina (Frey, op. cit., n. 23 ad art. 116; Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 116; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 116). Anzi, l’estinzione si è verosimilmente verificata, per legge, già nel marzo del 2011, ossia dieci giorni dopo la comunicazione della diffida del 21 febbraio 2011 (doc. G). Il ricorso si avvera così infondato.
2. Per quanto attiene alla domanda della ricorrente tendente all’accertamento dell’illiceità dell’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________, occorre ricordare che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (pro multi Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad art. 17, con rif.). Nel caso specifico, l’esecuzione è perenta e quindi non sussiste alcun interesse legittimo a verificare la correttezza dell’operato dell’Ufficio prima della perenzione, fatte salve eventuali decisioni nulle nel senso dell’art. 22 LEF. Al riguardo non si disconosce, invero, che i provvedimenti emessi dall’UEF dopo la diffida del 21 febbraio 2011 (doc. H-J) non sono ineccepibili quanto a chiarezza e coerenza, ma ad ogni modo non si possono ritenere nulli – né la ricorrente lo pretende –, perché non violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte del procedimento (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF). RI 1, infatti, ha avuto modo di contestare con ricorso ognuno di essi ma non l’ha fatto. Ora è troppo tardi. Del resto, alla ricorrente non poteva sfuggire, a ricezione della diffida del 21 febbraio 2011, che la propria inazione avrebbe comportato la perenzione dell’esecuzione. Anche su questo punto la sorte del ricorso è segnata, e ciò si estende alle domande connesse di riapertura dell’incarto e di realizzazione del noto fondo, come pure all’accennata – ma inesistente – denegata giustizia.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.