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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2014 di
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RI 1 RI 2 (entrambi patrocinati dall’avv. PA 1)
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, o meglio contro il rifiuto di restituire beni inventariati nel fallimento n. __________ aperto nei confronti di
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PI 1 già in __________
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ritenuto
in fatto: A. Il 18 febbraio 2014, il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato lo scioglimento di PI 1, che risultava senza amministratori e senza domicilio legale dal 26 settembre 2009, e ordinato la sua liquidazione in via di fallimento in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, affidandone l’esecuzione all’UF di Lugano.
B. Il 30 aprile 2014, l’UF ha diffidato RI 1 di versare sul suo conto fr. 103'766.91 corrispondente al credito correntista iscritto nei suoi confronti nel bilancio 2011 della fallita (doc. E accluso al ricorso).
C. Sul Foglio ufficiale cantonale del 20 giugno 2014 è stata pubblicata la sospensione del fallimento di PI 1 per mancanza di attivo, con l’avvertenza che se nessun creditore avesse chiesto la continuazione della liquidazione entro dieci giorni, anticipando le spese presumibili di liquidazione fissate in fr. 3'000.–, il fallimento sarebbe stato chiuso, ciò che effettivamente è avvenuto il 30 giugno 2014.
D. Il 18 luglio 2014, RI 1, dopo che il suo patrocinatore aveva esaminato l’incarto il giorno prima, ha chiesto all’UF di acquisire la copia del rapporto fiduciario in base al quale la fallita deteneva una partecipazione di € 29'400.– e un finanziamento di € 912'450.– verso la __________ (doc. H). Il 21 luglio, l’UF ha comunicato a RI 1 di non poter dare seguito alla sua richiesta, il fallimento essendo stato sospeso (recte: chiuso ) per mancanza di attivo il 30 giugno 2014 (doc. I). In risposta ad una nuova richiesta di decisione formale (del 28 luglio, doc. J), il 30 luglio l’UF ha ribadito quanto già comunicato in precedenza (doc. A).
E. Con ricorso 11 agosto 2014, RI 1 e il padre di lui RI 2 chiedono anzitutto l’annullamento della procedura a carico di PI 1 e “una nuova pubblicazione nel FUSC”. Postulano inoltre che l’UF, a richiesta motivata e documentata di uno di loro o di entrambi, dia seguito alla restituzione a favore loro o di terza persona da loro indicata, dei beni – o di parte di essi – detenuti da PI 1 a titolo fiduciario, dando loro facoltà di rivendicare le cose mobili acquistate dalla società “in nome proprio ma per conto del/i mandante/i”.
F. Con osservazioni del 20 agosto 2014, l’UEF si è rimesso al giudizio della Camera, pur contestando la ricevibilità del ricorso, inoltrato ben oltre la data di chiusura della liquidazione.
Considerato
in diritto: 1. Come rettamente osservato dall’UF, la sua comunicazione del 30 luglio 2014 (doc. A) non è un provvedimento impugnabile con ricorso (art. 17 LEF), nella misura in cui si limita a ribadire la decisione già significata il 21 luglio (doc. I) (sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Tardivo, il ricorso è quindi irricevibile.
2. Nella misura in cui la richiesta di annullamento della procedura a carico di PI 1 sia rivolta contro la decisione di sospendere la liquidazione per mancanza di attivo, essa è d’altronde irricevibile per un altro motivo, solo la decisione del giudice del fallimento essendo impugnabile con reclamo, e non la proposta di sospensione dell’ufficio dei fallimenti (sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014, consid. 2 con rimandi).
3. Per abbondanza, e a prescindere dai problemi formali relativi alle procure prodotte dai ricorrenti (che si riferiscono a un altro fallimento, v. doc. B e C) e d’indeterminazione delle loro conclusioni (il o i fiducianti non sono designati), sta di fatto che il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Con la chiusura del fallimento l’UF ha infatti perso il diritto di disporre dei diritti patrimoniali della società (DTF 120 III 36 consid. 3; 127 III 527 consid. 3), dovendoli tenere a disposizione dei suoi amministratori (o liquidatori se saranno nominati) o degli azionisti, perlomeno fino alla cancellazione della società, i libri di commercio e le carte d’affari dovendo poi essere conservati presso l’ufficio fino a che l’autorità preposta al registro di commercio, agendo in conformità dell’articolo 747 CO, abbia determinato un altro luogo sicuro ove debbano essere conservati per la durata di dieci anni (art. 15 n. 2 lett. c RUF). La chiusura del fallimento impedisce inoltre la contestazione dei provvedimenti adottati dall’UF prima della chiusura (v. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 268 LEF). Senza contare che non spettava di certo all’UF informare d’ufficio i ricorrenti sulla situazione patrimoniale della fallita bensì agli stessi difendere tempestivamente i propri interessi nella procedura di fallimento.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv..
Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.