Incarto n.
15.2014.7

Lugano

3 febbraio 2014

CJ/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

 

vicecancelliera:

Baur

 

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 22 gennaio 2014 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione in via fallimentare dell’

 

 

PI 1

 

o meglio contro lo scritto 17 gennaio 2014 con cui l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente che le pretese da lei vantate non sarebbero state considerate debiti di massa;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;

 

                                  che il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa fallimentare tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa __________ e __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;

                                  che la decisione è definitiva (v. II CCA, sentenza inc. 12.2005.90/91 del 18 agosto 2006 e sentenza del Tribunale federale 5C.231 e 323/2006 del 16 maggio 2007);

 

                                  che il 14 novembre 2007, l’Ufficio ha affidato alla fiduciaria PI 2, che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, l’incarico di provvedere da quel momento all’amministrazi­one degli immobili in questione a favore della massa fallimentare;

 

                                  che il 6 dicembre 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso di vendita forzata dei tre noti fondi oltre alla part. n. __________ RFD __________, prevista per l’11 febbraio 2014;

 

                                  che il 13 gennaio 2014 (doc. E) RI 1, richiamato un suo precedente scritto del 7 giugno 2013 (doc. F), ha ribadito di vantare contro la massa fallimentare tre pretese per un totale di quasi due milioni di franchi, derivanti a suo dire la prima (di fr. 890'000.– oltre interessi) dal riscatto da parte sua di una cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________, poi consegnata all’Ufficio il 7 giugno 2013, la seconda (di fr. 401'646.– oltre interessi) da migliorie ai fondi part. __________ e __________ RFD di __________ pagate dall’Ufficio con il provento della locazione degli appartamenti e spazi commerciali situati su questi immobili e la terza (di fr. 638'586.46 oltre interessi) dal saldo attuale del conto affitti;

 

                                  che RI 1 ha chiesto all’Ufficio di confermarle entro il 17 gennaio 2014 che dette pretese sarebbero state da subito inserite tra i debiti della massa, così da consentirle “di potersi determinare al meglio in vista di una sua partecipazione” all’asta dell’11 febbraio 2014;

 

                                  che il 17 gennaio 2014 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che le sue pretese “non saranno inserit[e] quali debiti di massa”, riservandosi “di presentare ulteriori osservazioni in merito presso le autorità competenti in caso di reclamo”;

 

                                  che con il ricorso in esame l’interessata chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo inteso nel senso di un rinvio dell’asta sino a decisione definitiva sul ricorso – di ordinare all’Ufficio di riconoscere quali debiti della massa fallimentare le tre note sue pretese;

 

                                  che salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

 

                                  che sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; CEF, sentenza inc. 15.2009.113 del 20 novembre 2009, consid. 2; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);

 

                                  che nel caso specifico la comunicazione contestata dalla ricorrente costituisce una mera dichiarazione d’intenzione dell’Ufficio, come risulta dal verbo e dal tempo futuro usati (“non saranno inseriti quali debiti di massa”), che evocano una decisione da adottare dopo la realizzazione di tutti gli attivi, al momento dell’allestimento dello stato di riparto e del conto finale (cfr. art. 261, 262 LEF e 85 RUF);

 

                                  che a prescindere da ciò, il ricorso è irricevibile anche per un altro motivo;

 

                                  che spetta infatti al giudice civile – e dunque non all’autorità di vigilanza, vista la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore, in merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 12 ad art. 262);

 

                                  che vista l’irricevibilità del ricorso la richiesta di effetto sospensivo – peraltro inammissibilmente diretta non contro la “decisione” dell’Uffi­cio bensì contro l’asta – diventa senza oggetto;

 

                                  che al partecipante ad un’asta pubblica – e quindi a maggior ragion al terzo potenzialmente interessato all’acquisto di un oggetto posto all’asta – difetta peraltro ogni interesse degno di protezione per opporsi alle condizioni d’asta (DTF 60 III 34 consid. 2; Cometta/Mö­ckli, op. cit., n. 43 ad art. 17), in particolare in merito alla data prevista per la sua tenuta;

 

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

                                  che non è necessario notificare ai partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente decisione, visto l’esito di quest’ultima (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

 


 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17 LEF, 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione all’.

 

                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.