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Incarto n. 15.2014.84 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso (n. 3-4/2014, inc. 15.2014.83) 3 luglio 2014 di
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RI 1 RI 2
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e sul ricorso (n. 5/2014, inc. 15.2014.84) di stessa data inoltrato da
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PI 5, |
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, o meglio contro l’elenco oneri comunicato alle parti il 13 giugno 2014 e “il modo dell’incanto” riferiti a dieci fondi già di proprietà di
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PI 1, già in
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nell’ambito delle esecuzioni alle quali partecipano i seguenti creditori
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PI 2 PI 3 PI 6 (rappr. dal RA 1 ,
PI 7 PI 6 PI 7 PI 8 PI 1, (gli ultimi quattro patrocinati dall’ PA 1)
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ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti della comunione ereditaria fu __________ (deceduta il 31 gennaio 2011), composta dei figli RI 1 e RI 2 (v. sentenza della CEF 15.2014.23 del 15 maggio 2014, consid. A-D). Il 13 giugno 2014, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio ha comunicato ai creditori e ai debitori tre elenchi oneri relativi a dodici fondi appartenenti alla comunione ereditaria escussa, fissando le tre aste per il 12 settembre 2014, la prima per dieci fondi (n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________ -__________ __________, n. __________ RFD di ____________________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________), la seconda per la particella n. __________ RFD di __________ e la terza per la n. __________ RFD di __________.
B. Con ricorso del 3 luglio 2014 (n. 3-4/2014) redatto in lingua tedesca, PI 4, a nome del figlio RI 1 e della sorellastra RI 2, ha interposto “opposizione” (“Einsprache”) contro i predetti elenchi oneri e le modalità dell’asta (“Versteigerungsart”), allegando di essere degente in ospedale “a causa di gravi lesioni procuratemi dalla Polizia tre giorni fa”, di non essere in grado di motivare il ricorso e di non potere far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un avvocato. PI 4 ha chiesto inoltre di sospendere le esecuzioni per grave malattia ai sensi dell’art. 61 LEF, concedendo effetto sospensivo per l’intera procedura esecutiva.
C. Sempre il 3 luglio 2014 (n. 5/2014), PI 4 ha presentato un altro ricorso identico a quello appena descritto, se non che l’ha formulato come presidente dell’associazione PI 5, iscritta nell’elenco oneri (con il n. 21) come portatrice di una cartella ipotecaria di fr. 50'000.– in IX. grado sulla particella n. __________ RFD di __________.
D. Come richiesto dall’Ufficio, il 24 luglio 2014 PI 4 ha prodotto la traduzione di entrambi i ricorsi in italiano.
E. Con scritto del 7 agosto 2014, l’avv. PI 1 ha comunicato di non intendere presentare osservazioni a due ricorsi ”assolutamente non motivati e come tali infondati e strumentali” mentre PI 2 e PI 3, con osservazioni dell’8 agosto, si sono opposti ai ricorsi, chiedendo di dichiararli irricevibili, rispettivamente di respingere sia i ricorsi che le richieste di effetto sospensivo. Anche l’UEF ne ha postulato la reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo d’esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nel caso di specie entrambi i ricorsi sono diretti contro i medesimi elenchi oneri e hanno lo stesso contenuto. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
RI 1 ha ritirato l’invio dell’elenco oneri venerdì 20 giugno 2014 mentre RI 2 e PI 5 l’hanno ritirato il successivo lunedì 23 giugno. Il ricorso di RI 1 e RI 2, interposto giovedì 3 luglio 2014 più di 10 giorni dopo che RI 1 ne aveva avuto conoscenza, è quindi irricevibile poiché tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che è valida la notifica degli atti destinati a una successione indivisa a uno solo degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF), specie nel caso concreto, nei precedenti ricorsi RI 1 avendo sempre indicato il proprio domicilio quale indirizzo di comunicazione. Il ricorso di PI 5 è invece tempestivo, e sotto questo profilo ricevibile, essendo stato inoltrato l’ultimo giorno utile, ossia il 3 luglio 2014.
2. La rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (art. 15 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]; sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). Nel caso specifico, PI 4 non risultando iscritto all’albo degli avvocati o dei fiduciari, il ricorso formulato a nome di RI 1 e RI 2 è irricevibile. Egli, d’altronde, non dimostra di essere rappresentante legale di PI 5. Giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR andrebbe assegnato ai ricorrenti un termine per rimediare a tali mancanze. Ce se ne può però dispensare, perché i ricorsi sono comunque irricevibili per un altro motivo, non sanabile.
3. I ricorsi sono infatti privi di motivazione e in quanto tali inammissibili (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). PI 4 allega sì di non essere stato in grado di motivare tempestivamente i ricorsi a causa della sua degenza in ospedale e di non potere far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un avvocato, ma a parte il fatto ch’egli non ha fornito, né con i ricorsi né successivamente, alcun elemento concreto e oggettivo che renda verosimili le sue allegazioni – in particolare non ha prodotto il certificato medico preannunciato nei ricorsi – non ha neppure spiegato come mai i suoi mandanti (che finora hanno sempre agito da soli in giudizio, cfr. CEF 15.2012.17 e 40, 15.2013.18, 43 e 115, e 15.2014.23), rispettivamente gli altri soci non sarebbero stati in grado d’inoltrare il ricorso essi medesimi o con l’assistenza di un avvocato o di un fiduciario, non da ultimo perché gli atti impugnati sono stati inviati dall’UEF al domicilio privato degli escussi, rispettivamente alla sede dell’associazione, e non al domicilio di PI 4.
4. Anche la richiesta di sospensione della realizzazione dei fondi per grave malattia a norma dell’art. 61 LEF è irricevibile in questa sede, perché essa va sottoposta in prima istanza all’ufficiale di esecuzione. Ad ogni modo, solo la malattia grave della parte escussa o coescussa o di un suo rappresentante legale può giustificare la sospensione dell’esecuzione, ove le impedisca la designazione di un (altro) rappresentante (cfr. Foëx/Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 61 LEF). È quindi d’acchito esclusa nella fattispecie, sia che si consideri PI 4 quale rappresentante convenzionale degli escussi sia nella sua asserita funzione di organo dell’associazione creditrice. Senza contare ch’egli non ha minimamente reso verosimili i presupposti stabiliti dall’art. 61 LEF.
5. Da quanto precede discende che entrambi i ricorsi sono inammissibili. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 (inc. 15.2014.83) e di PI 5 (inc. 15.2014.84) sono congiunte.
2. Il ricorso di RI 1 e RI 2 è irricevibile.
3. Il ricorso di PI 5 è irricevibile.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio tramite l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.