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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 agosto 2014 di
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RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,)
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contro |
l'operato dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1 (patrocinato dall'avv. PA 2,)
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ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, il 23 giugno 2014 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso:
Guadagno
Debitore fr. 5'336.00 88%
Coniuge fr. 700.00 12%
Totale fr 6'036.00 100%
Minimo d'esistenza
Minimo base fr. 1'700.00
Suppl. figli minorenni fr. 1'000.00
Affitto fr. 1'400.00
Spese accessorie fr. 200.00
Cassa malattia fr. 563.00
Alimenti fr. 500.00
Costi di trasferta fr. 196.00
Pasti fuori domicilio fr. 100.00
Vestiario/lavori faticosi fr. 57.00
Posteggio fr. 150.00
Totale fr. 5'866.00 100%
Quota del debitore fr. 5'163.00 88%
Accertata la pignorabilità del reddito, il 4 agosto 2014 l'UE ha quindi trasmesso alle parti il relativo verbale.
B. Con ricorso del 14 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, chiedendone la riforma nel senso di fissare il minimo d'esistenza di PI 1 in fr. 4'470.–.
C. Con osservazioni del 29 agosto 2014 PI 1 postula la reiezione del gravame. L'UE, dal canto suo, con osservazioni del 1° settembre 2014 ritiene che il ricorso merita accoglimento limitatamente alla censura concernente il premio di cassa malati, mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alle altre censure sollevate dalla ricorrente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. L'insorgente contesta, in primo luogo, l'entità del premio di cassa malati riconosciuto all'escusso, sostenendo che lo stesso comprende anche una quota di fr. 113.20 per l'assicurazione complementare, la quale non è però obbligatoria e come tale non è computabile nel minimo d'esistenza. Nelle osservazioni al ricorso, l'UE ammette in proposito di essere incorso in un errore.
3.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; punto II/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).
3.2 Nel caso concreto, si evince dagli atti che l'UE ha effettivamente computato nel minimo esistenziale sia l'importo complessivo di fr. 382.95 concernente i premi dell'assicurazione obbligatoria dell'escusso e della sua famiglia attuale – composta dei figli __________ (2002) e __________ (2007) e della moglie __________ (doc. D e verbale interno 13 giugno 2014, pag. 1) –, sia l'importo complessivo di fr. 180.35 relativo ai premi d'assicurazione malattie complementare. Conformemente alla giurisprudenza e come ammesso dall'organo esecutivo, la quota di fr. 180.35 dev'essere dunque stralciata dal calcolo.
4. La ricorrente si oppone inoltre al riconoscimento di fr. 200.– per spese accessorie di locazione. Essa rileva al riguardo che a comprova del pagamento del predetto importo l'escusso ha prodotto degli estratti bancari da cui risulta un ordine di pagamento permanente di fr. 200.– a suo favore. Alla luce di tale circostanza, l'insorgente ritiene impossibile che tale versamento, verosimilmente depositato su un conto di risparmio del debitore, serva al pagamento delle spese accessorie.
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto le spese per l'alloggio effettivamente pagate (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i costi di riscaldamento dell'abitazione e le altre spese accessorie (Tabella, punto II/2).
4.2 Nel caso in rassegna, al fine di giustificare le spese accessorie a suo carico, l'escusso si è limitato a produrre all'UE gli estratti del suo conto bancario relativi al periodo da luglio 2013 a giugno 2014, dai quali risulta effettivamente un ordine permanente di pagamento di fr. 200.– mensili a suo favore. Non è però indicata alcuna causale, né si evince se gli importi versati siano stati in seguito bonificati a favore di terzi. Del resto, agli atti neppure è presente il contratto di locazione, sicché è impossibile determinare se le spese accessorie siano eventualmente già comprese nel canone di locazione. A fronte di tali circostanze, l'UE non poteva attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso (v. verbale interno 13.6.2014, pag. 2), ma avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti. L'incarto dev'essere pertanto retrocesso all'organo esecutivo affinché proceda in tal senso, secondo le istruzioni di questa Camera (sotto consid. 8).
5. La ricorrente lamenta pure che l'UE abbia computato un importo di fr. 100.– a titolo di spese per pasti fuori casa. A suo parere non vi sono elementi agli atti per concludere che il debitore è impossibilitato a recarsi a casa per pranzo, ritenuto che la distanza tra il domicilio (__________) e il luogo di lavoro (__________) è di soli 4,5 km e il tempo di percorrenza di 8 minuti.
5.1 Secondo il punto II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciute nel minimo vitale le spese per pasti fuori casa per chi dimostra oneri accresciuti connessi all'esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di lavoro. Anche in tal caso, l'ufficio d'esecuzione non può tuttavia attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (cfr. sopra consid. 4.1).
5.2 Nella fattispecie, come rilevato dalla ricorrente, non risultano agli atti elementi che dimostrano che l'escusso necessita di consumare i pasti fuori casa. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento figura unicamente l'indicazione “1 pfd (saltuario) fr. 100.–”, ciò che da solo non può giustificare il computo di un simile importo nel minimo d'esistenza dell'escusso, a maggior ragione se si considera che l'escusso abita a soli 4,5 km dal luogo di lavoro (doc. D, estratto del sito internet www.viamichelin.fr) e che l'Ufficio ha computato nel suo calcolo quattro volte tale distanza (a fr. 0.50/km) per 21.7 giorni di lavoro ogni mese. Non si possono però riconoscere allo stesso tempo le spese di trasferta per tornare a casa sul mezzogiorno e le spese per pasti fuori domicilio. L'incarto dev'essere dunque retrocesso all'organo esecutivo anche per riesaminare la questione alla luce dei nuovi accertamenti, non senza ricordare che secondo la giurisprudenza della Camera i giorni lavorativi, tenuto conto dei giorni festivi, in Ticino sono in media di 230 all’anno (CEF, sentenza 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 835, consid. 2.2/c).
6. La ricorrente si duole altresì del fatto che l'UE abbia ammesso nel minimo d'esistenza dell'escusso fr. 196.– per i costi delle trasferte da casa (__________) al lavoro (__________) con il suo veicolo privato, affermando che in realtà l'escusso si reca al lavoro in scooter, come emerge dalla dichiarazione rilasciata da tale __________ prodotta con il ricorso (doc. E). È inoltre per lei escluso che PI 1 necessiti di un veicolo privato per svolgere la sua attività lavorativa di operaio comunale, ritenuto che ha a disposizione un veicolo del Comune, lavora negli orari d'ufficio e la distanza tra il luogo di lavoro e la sua abitazione è minima. Per tali motivi, secondo lei può essergli riconosciuta la spesa massima di fr. 30.– al mese, corrispondente a quanto previsto dalla Tabella per l'utilizzo di uno scooter.
6.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d).
6.2 Nel caso concreto, si potrebbe discutere se, come sostiene la reclamante, l'escusso non potrebbe recarsi al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici, giacché nelle sue osservazioni egli non ha contestato il ricorso su questo punto. Ma prima è opportuno verificare se PI 1 si reca al lavoro in scooter, come sembra risultare dalla dichiarazione scritta prodotta dalla ricorrente (doc. E), perché in tal caso il costo riconosciuto dalla Tabella (fr. 30.– mensili) sarebbe verosimilmente inferiore a quello per l'uso dei trasporti pubblici. Anche su questa questione si giustifica quindi la retrocessione dell'incarto all'UE affinché svolga ulteriori accertamenti.
7. La ricorrente contesta, infine, le spese riconosciute per la locazione di un parcheggio (fr. 150.–) e per vestiario e lavori faticosi (fr. 57.–). Sul primo punto, essa rileva che il debitore si è limitato a produrre l'estratto bancario dal quale risulta un ordine permanente di fr. 150.– mensili, senza indicazione della causale, sicché – a suo dire – non è possibile concludere che tale pagamento sia riconducibile alla locazione di un parcheggio; sul secondo punto, l'insorgente ritiene che per la sua attività quale operaio comunale l'escusso non necessita di vestiario particolare, che, se del caso, viene fornito direttamente dal Comune.
7.1 Per quanto attiene al canone di locazione del parcheggio, basti dire che siffatta spesa può essere computata nel minimo esistenziale soltanto ove sia connessa all'uso di un'automobile dichiarata impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (sopra consid. 6.2), ciò che allo stato attuale non emerge dalla documentazione versata agli atti. L'UE dovrà dunque effettuare ulteriori accertamenti e determinarsi nuovamente anche su tale circostanza (sotto consid. 8).
7.2 Per quanto concerne invece le spese per vestiario e lavori faticosi, neppure in tal caso figurano agli atti elementi da cui sia possibile dedurre che il debitore ha bisogno di un vestiario particolare o ha esigenze accresciute di vitto dovute a lavori pesanti, a turni o di notte (cfr. Tabella, punto II/4/a), per tacere del fatto ch'egli non deve comunque compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro (cfr. CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012). Pure tali circostanze andranno pertanto accertate dall'UE (sotto consid. 8).
8. Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l'incarto dev'essere rinviato all'UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un nuovo calcolo del minimo esistenziale.
8.1 A tal uopo, l'organo esecutivo dovrà anzitutto tener conto unicamente dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria, escludendo quindi i premi dell'assicurazione malattie complementare dell'escusso o della sua famiglia. L'organo esecutivo è invitato inoltre a svolgere ulteriori accertamenti, interrogando nuovamente l'escusso e chiedendogli di produrre in particolare la documentazione comprovante l'effettivo pagamento a favore del locatore delle spese accessorie, la necessità di recarsi al lavoro mediante un veicolo privato e di disporre di conseguenza di un parcheggio, come pure l'esigenza di consumare pasti fuori casa, di usare un particolare abbigliamento i cui costi sono a suo carico e/o di effettuare lavori pesanti, a turni o di notte. In mancanza di documenti o altri elementi giustificativi, le spese accessorie e di riscaldamento, i costi di trasferta e di parcheggio, le spese per pasti fuori casa e le spese accresciute di abbigliamento e/o di vitto non potranno essere riconosciute.
8.2 Va infine rilevato che, fondandosi sul conteggio di stipendio del mese di maggio 2014 prodotto dall'escusso, l'UE ha stabilito in fr. 5'336.– il suo reddito mensile netto. Sennonché dallo stesso documento risulta che lo stipendio di fr. 5'326.40 – e non fr. 5'336.40, come erroneamente computato dall'organo esecutivo – è pure comprensivo degli assegni famigliari per i figli di fr. 200.– (doc. D), importo che però non dev'essere considerato parte del reddito del debitore, ma risorse dei figli da dedurre dai rispettivi supplementi per il loro mantenimento (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 68 ad art. 93 LEF e riferimenti citati). Ai fini della nuova determinazione del minimo esistenziale dell'escusso, l'UE dovrà dunque tener conto anche di tali considerazioni.
9. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'incarto è rinviato all'Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati nel considerando 8 e, a dipendenza dell’esito, modifichi il provvedimento impugnato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.