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Incarto n. 15.2014.89 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, o meglio contro i provvedimenti del 22 agosto 2014 con cui sono state annullate le esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1 PI 3, (rappresentati dalla madre PI 2, , a sua volta rappresentata dal curatore RA 2, )
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ritenuto
in fatto: A. Il 25 marzo 2014 la RI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano due esecuzioni nei confronti rispettivamente di PI 1 (2002) e PI 3 (2000), quali debitori solidali, per l’incasso di fr. 48'293.10, indicando quale titolo di credito la “Decisione risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) in relazione alla ditta __________ a carico del defunto __________ G__________”, padre degli escussi. La procedente ha altresì menzionato nelle domande di esecuzione che la rappresentante legale degli escussi è la madre MPI 2.
B. Dando seguito a quanto precede, l’UE ha emesso i precetti esecutivi n. __________ contro PI 1 e n. __________ contro PI 3 e li ha notificati a L__________, curatore della madre dei minori.
C. Non essendo stata interposta alcuna opposizione, il 18 luglio 2014 la RI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni. Con due separati provvedimenti del 22 agosto 2014 l’UE ha tuttavia annullato d’ufficio le esecuzioni in questione.
D. Con ricorsi del 4 settembre 2014 la RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Con decreti dell’11 novembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo ai ricorsi.
F. Accertato che PI 1 e PI 3 sono assistiti dal curatore C__________, l’UE ha invitato quest’ultimo a esprimersi sui gravami. Con osservazioni del 21 novembre 2014 egli si è limitato a osservare di essere il curatore educativo degli escussi e di non essersi mai occupato di ciò che riguarda l’aspetto finanziario della famiglia __________, in quanto detentrice dell’autorità parentale è la madre MPI 2. L’organo esecutivo, pur ritenendo di aver agito correttamente, si è rimesso al giudizio di questa Camera con osservazioni del 1° dicembre 2014.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) e 76 cpv. 1 LPAmm, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso di specie, l’insorgente ha presentato due ricorsi contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il medesimo, così come sono identiche, del resto, le motivazioni a sostegno delle decisioni impugnate. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Interposti all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta il 25 agosto 2014, entrambi i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
3. Con le decisioni impugnate l’UE ha annullato le esecuzioni n. __________ e __________, rilevando, anzitutto, che la pretesa fatta valere dalla RI 1 riguardava il defunto padre di PI 1 e PI 3, sicché – a sua detta – le esecuzioni in questione andavano promosse nei confronti della Comunione ereditaria fu G__________ anziché contro gli eredi PI 1 e PI 3. L’organo esecutivo è inoltre del parere che i precetti sono stati intimati “secondo una modalità di notifica assai carente”, ritenuto che MPI 2 è stata indicata erroneamente come rappresentante legale degli escussi in luogo del curatore degli stessi, CRA 1.
4. In merito alla prima argomentazione dell’UE a sostegno dell’annullamento delle esecuzioni, l’insorgente reputa che, secondo giurisprudenza e dottrina, il creditore può scegliere se agire nei confronti della comunione ereditaria o contro i singoli eredi, oppure ancora se avviare procedure parallele. Per tale ragione, ritiene che la decisione dell’UE sia destituita di fondamento.
4.1 L’art. 603 cpv. 1 CC sancisce il principio secondo cui gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. Ciò significa che, per il pagamento dell’intero credito, i creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti di una pluralità di debitori (i membri della comunione ereditaria), ma possono anche agire a loro scelta contro uno o più eredi (DTF 101 II 219-220, consid. 2; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 61 ad art. 602 CC; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 49 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 49 LEF).
4.2 Nel caso in rassegna, la RI 1 ha scelto di escutere singolarmente due membri della Comunione ereditaria fu G__________ anziché la Comunione stessa. Ritenuto che i creditori della successione non sono obbligati a procedere nei confronti di tutti gli eredi che compongono la comunione ereditaria, i provvedimenti impugnati si rivelano contrari alla legge laddove l’UE pretende invece che la procedente avrebbe dovuto escutere la Comunione ereditaria fu G__________.
Per abbondanza, va altresì rilevato che non è compito dell’ufficio di esecuzione stabilire se la persona indicata quale debitrice nella domanda di esecuzione sia effettivamente tenuta al pagamento della pretesa fatta valere dal creditore o contro chi costui deve procedere, come pare aver voluto fare l’UE nel caso presente. Ricevuta la domanda d’esecuzione conforme ai requisiti posti dall’art. 67 LEF, in linea di massima l’ufficio d’esecuzione è invero tenuto a darvi seguito notificando il precetto esecutivo al debitore (art. 71 cpv. 1 LEF), senza curarsi dell’esistenza o dell’esigibilità del credito indicato nella domanda (cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1).
5. In merito alla seconda argomentazione fatta valere dall’UE nei provvedimenti impugnati, la ricorrente sostiene che, per quanto le era dato di sapere, alla morte di G__________ la rappresentante legale degli escussi era la madre, a sua volta rappresentata dal curatore RA 2. Essa rileva altresì che quest’ultimo non l’ha mai informata che anche i figli PI 1 e PI 3avevano un curatore. Preso ora atto di tale circostanza, l’insorgente rimane comunque del parere di aver indicato correttamente e in buona fede il nominativo della madre degli escussi quale loro rappresentante legale nelle domande di esecuzione e di proseguimento, sicché un’eventuale carenza nella notifica dei precetti non può esserle imputata.
5.1 Secondo l’art. 68c cpv. 1 LEF, se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione. Per “rappresentante legale” ai sensi di tale norma s’intendono i genitori del minore, qualora detengano l’autorità parentale, o il tutore, ove il minore non sia sotto autorità parentale (art. 304 cpv. 1, 327a e 327c cpv. 1 CC; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, pag. 519-520, n. 39 e 43 ad art. 68c LEF).
5.2 Nel caso di specie, come risulta dal suo scritto del 21 novembre 2014, C__________ è invero un mero curatore educativo, il cui compito, salvo conferimento di speciali poteri da parte dell’autorità di protezione dei minori (art. 308 cpv. 2 CC) – ciò che però non è il caso nella fattispecie –, consiste a consigliare e aiutare i genitori nella cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC). Egli non può quindi essere considerato quale rappresentante legale degli escussi giusta l’art. 68c LEF né tantomeno curatore amministrativo ai sensi dell’art. 325 CC. Essendo MPI 2 la rappresentante legale dei figli PI 1 e PI 3, ne discende che la notifica dei precetti esecutivi a quest’ultima, per il tramite del suo curatore amministrativo L__________, è avvenuta in conformità dell’art. 68c cpv. 1 LEF. Le decisioni impugnate sono dunque errate anche sotto questo profilo.
6. Per i motivi che precedono, il ricorso dev’essere accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con l’invito all’UE di dar immediatamente seguito alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar immediatamente seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione.
2. Il ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar immediatamente seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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– ; – PI 2 per il tramite del curatore .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.