Incarto n.
15.2014.91

Lugano

8 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 agosto 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1 (Italia)

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2012 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, PI 1 procede contro l’ex marito RI 1 per l’incasso di fr. 130'379.– oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2008 e spese per pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

 

                            B.  L’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 giugno 2014 del Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.187), ora passata in giudicato, il 12 agosto 2014 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 ottobre.

 

                            C.  Con scritto del 22 agosto 2014 indirizzato al Pretore del Distretto di Blenio, RI 1 contesta “il pignoramento”, ritenendolo “non giustificato”. Il 1° settembre 2014 egli ha d’altronde scritto all’UEF di ritenere la vertenza chiusa e il ricorso privo di contenuto, giacché “finanziariamente le parti sono a pareggio”.

 

                            D.  Con osservazioni dell’8 settembre 2014, PI 1 chiede la reiezione del ricorso, conclusione cui giunge anche l’UEF nelle proprie osservazioni del 9 settembre.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso dall’UEF di Blenio il 12 agosto 2014, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo scritto del 1° settembre 2014 è invece tardivo e nemmeno può essere considerato come un ritiro del ricorso, anche perché RI 1 continua ad opporsi all’avviso di pignoramento, secondo lui “espulso dal suo ruolo pratico”.

 

                             2.  Nel ricorso l’insorgente si duole che il Pretore del Distretto di Blenio abbia “confermato il P.E. n° __________” malgrado la documentazione trasmessagli il 20 agosto 2014 (“atto __________”) certificasse un suo versamento di fr. 100'000.– a favore del­l’escutente. Egli reputa così il pignoramento ingiustificato, il “consuntivo RI 1/PI 1 in esame” costituendo a suo parere “un’oggettiva proposta che può chiudere, in modo ragionevole, la vertenza che si protrae da 12 anni”. Da parte sua, invece, PI 1 contesta il bonifico allegato dal ricorrente e osserva come l’importo posto in esecuzione sia comunque ampiamente superiore a fr. 100'000.–, concludendo per la reiezione del ricorso.

 

                             3.  Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (nel senso dell’art. 17 LEF) può avere per oggetto unicamente il provvedimento di un organo esecutivo, segnatamente di un ufficio d’esecuzione, e mai la decisione di un’au­torità giudiziaria. Orbene, con il suo ricorso RI 1 sembra tentare di rimettere in discussione la sentenza di rigetto dell’opposizione, ciò che, come visto, non può fare con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma avrebbe semmai dovuto intraprendere proponendo un reclamo contro la sentenza di rigetto dell’opposizione entro 10 giorni dalla sua notificazione (combinati art. 309 lett. b n. 3, 319 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Ora è troppo tardi, la sentenza essendo passata in giudicato. Il pagamento di fr. 100'000.–, comunque non dimostrato in questa sede (né in sede di rigetto dell’opposizione, giacché il Pretore ha statuito prima del 20 agosto 2014), potrebbe tutt’al più giustificare un annullamento parziale dell’esecuzione, ma spetterebbe al giudice civile pronunciarlo (art. 85 o 85a LEF), non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Al momento attuale, ad ogni modo, l’esecuzione non è sospesa e va quindi proseguita con l’esecuzione del pignoramento previsto per il 30 ottobre 2014. In queste circostanze, nella misura in cui è ricevibile il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.

 

                             4.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.