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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 15 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro i sequestri n. __________5 e __________9 eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente di
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona, e Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 dicembre 2011, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 111'725.–, il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della Posta Svizzera, di C__________ e di B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1996 al 2010 e 10 multe disciplinari inflittegli dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. __________5). Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione formulata dal debitore, confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. In parziale accoglimento del reclamo interposto da RI 1, con decisione del 26 agosto 2014 questa Camera ha confermato il sequestro sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (inc. 14.2013.151). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc. 5A_769/2014).
B. Con istanza sempre del 21 dicembre 2011, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della Posta Svizzera, di C__________ e di B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. __________9). Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il reclamo interposto da RI 1 contro questa decisione è stato respinto dalla Camera con sentenza del 26 agosto 2014 (inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc. 5D_159/2014).
C. Preso atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 ha proposto il ricorso in esame, chiedendo, in via principale, di decretare la nullità dell’esecuzione di ambedue i sequestri e l’annullamento dei decreti di sequestro e di tutti gli atti successivi, così come il dissequestro di tutti gli averi colpiti da sequestro. In via subordinata, egli postula che l’UE sia obbligato a limitare i sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dissequestrare tutte le somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e ad annullare il precetto esecutivo n. __________1, il sequestro n. __________9 e il relativo decreto di sequestro.
D. Statuendo con decreto del 25 settembre 2014, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che fino alla decisione sul ricorso ha vietato all’UE di procedere a ulteriori atti e misure esecutivi in relazione con i beni sequestrati, fermo restando che RI 1, fatte salve eventuali altre misure esecutive ordinate nel frattempo, può disporre delle entrate in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la posta o le banche terze debitrici al momento dell’esecuzione dei sequestri.
E. Con osservazioni dell’8 ottobre 2014, sia lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera che l’UE si sono rimessi al giudizio della Camera. Invitato con ordinanza processuale del 14 aprile 2015 a produrre gli estratti dettagliati (con lista dei singoli movimenti) di tutti i conti sequestrati, possibilmente dalla data in cui sono iniziati i versamenti delle indennità che il ricorrente reputa impignorabili (ma almeno dal 21 dicembre 2001) fino al 21 dicembre 2011, e a evidenziare tutti gli accrediti secondo lui impignorabili, allegando laddove necessario la prova documentale del nesso tra prestazione assicurativa e scrittura contabile, RI 1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. In apertura del ricorso, RI 1 dice di essere venuto a conoscenza, leggendo le sentenze del 26 agosto 2014 di questa Camera, che i sequestri dei suoi beni sono stati eseguiti dall’UE in violazione di diverse norme giuridiche. Rimprovera anche al giudice del sequestro di non avere rilevato d’ufficio la nullità di quelle misure e chiede che la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, intervenga d’ufficio a decretarne la nullità giusta l’art. 22 LEF. Sta di fatto che il termine di ricorso di 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato prescritto dall’art. 17 cpv. 2 LEF è nella fattispecie ampiamente scaduto, l’esecuzione dei sequestri in questione risalendo al 22 dicembre 2011. È però corretto che l’autorità di vigilanza può constatare d’ufficio e in ogni tempo la nullità di un atto esecutivo (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF). Per ognuna delle svariate censure del ricorrente occorre quindi dapprima verificare se è suscettibile di costituire un caso di nullità, ovvero se riguarda la violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1, 1° periodo LEF).
2. RI 1, per cominciare, allude al fatto che il Pretore non ha trattato senza indugio la sua opposizione al decreto di sequestro, ma solo dopo avere accolto le istanze di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto che la questione esula dal potere di cognizione di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF), non è dato di vedere a quale interesse pubblico o di terzi tale ritardo avrebbe nociuto. Spettava solo allo stesso debitore intervenire presso il giudice del sequestro perché si pronunciasse sulla sua opposizione, se necessario con un reclamo per denegata giustizia. In questa sede la censura si rivela invece irricevibile.
3. Sotto il titolo “esecuzioni e verbali dei sequestri”, il ricorrente si diffonde in modo alquanto contorto sul contenuto di questi verbali, denunciando il fatto che la menzione di uno scritto 23 dicembre 2011 della banca C__________ sia riportata sulla pagina relativa al sequestro degli averi postali, e ipotizza che l’UE glielo abbia tenuto segreto per mascherare un motivo di nullità. Il ricorrente si lamenta, d’altronde, che la Posta svizzera non abbia atteso, come le banche, l’esito della procedura di opposizione al sequestro prima di rivelare il saldo dei suoi conti postali. Egli congettura al riguardo un favoreggiamento dell’autorità fiscale creditrice da parte dell’UE, che avrebbe fatto pressione sulla Posta con la minaccia di sanzioni penali. Visto il carattere a suo dire poco trasparente dei verbali di sequestro e l’impossibilità di correggere la situazione venutasi a creare, in cui il creditore ha ricevuto in modo anticipato le informazioni sui conti postali, RI 1 ritiene che l’unico rimedio sia l’annullamento dell’esecuzione di ambedue i sequestri.
3.1 La menzione nei verbali di sequestro dello scritto 23 dicembre 2011 di C__________ figura sì sulla prima pagina, ma sotto il titolo evidenziato in grassetto “Posizione no. 2”, che di tutta evidenza si riferisce al sequestro dei beni del ricorrente presso C__________ Cosa contenga tale scritto d’inconfessabile francamente non è dato di capire, visto che la banca si limita a chiedere all’UE di essere informata quando i decreti di sequestro saranno passati in giudicato, così da dare seguito al proprio obbligo d’informazione. RI 1 dà del resto atto di averne avuto conoscenza e ne riporta parte del contenuto nel ricorso. Era senz’alcun dubbio suo dovere controllare accuratamente il verbale quando l’ha ricevuto e se del caso impugnarlo con ricorso entro 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF).
3.2 Non si disconosce che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 III 391 segg.), le banche che detengono averi posti sotto sequestro non sono tenute a darne notizia all’ufficio d’esecuzione prima che un’eventuale opposizione al sequestro (art. 278 LEF) sia stata ritirata o definitivamente respinta dall’autorità giudiziaria competente. Che tale giurisprudenza si applichi anche agli averi detenuti dalla Posta Svizzera non va da sé, visto che la ragione d’essere del principio è l’obbligo di salvaguardare il segreto bancario. Non è necessario, però, interrogarsi su un’eventuale analogia tra segreto bancario e segreto postale o tra attività bancaria e attività finanziaria della Posta. Non è contestabile, infatti, che i soli interessi in gioco sono quelli del debitore, del creditore e della Posta, ovvero l’interesse di parti nella procedura (ricordato che i terzi debitori o detentori di averi sequestrati sono degli “interessati” nel senso dell’art. 278 LEF, legittimati a interporre opposizione al decreto di sequestro). La violazione di quello che, ad ogni modo, è unicamente una facoltà di tacere delle banche non rende nulla l’esecuzione del sequestro. Tardivo, il ricorso è pertanto irricevibile su questo punto.
3.3 Non può, ad ogni modo, essere passato sotto silenzio il fatto che la reiezione delle opposizioni ai sequestri sono state quasi integralmente confermate da questa Camera (sopra consid. A e B). Le rivelazioni della posta non erano quindi indebite. Di poco pregio, inoltre, l’allegazione per cui l’autorità fiscale avrebbe forse rinunciato al sequestro se la Posta non avesse subito informato l’Ufficio sui conti del debitore. Risulta dai decreti di sequestro, in effetti, che l’autorità fiscale aveva già a quel momento conoscenza del conto corrente n. __________. Le allegazioni di RI 1 sono quindi lungi dal dimostrare la nullità dei provvedimenti impugnati.
4. Alla voce “tardività” il ricorrente chiede che i sequestri siano dichiarati caduchi per non essere gli stessi, a suo parere, stati eseguiti immediatamente. In realtà, l’esecuzione di questi provvedimenti risale al giorno stesso della la loro trasmissione (ossia il 22 dicembre 2011), anche per quanto riguarda gli averi postali (v. il modulo “notificazione del sequestro di un credito” anticipato per fax alla Posta proprio il 22 dicembre). La data del 27 dicembre che figura sui verbali si riferisce verosimilmente alla data di allestimento del verbale in bella copia. Sia come sia, un sequestro eseguito tardivamente non è nullo bensì annullabile su ricorso del debitore (DTF 98 III 78 consid. 3b). In concreto la censura è così manifestamente tardiva. Un’eventuale violazione dell’art. 276 LEF non compromette poi la validità del sequestro (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 276 LEF). Che la causa di sequestro esistesse ancora a quel momento, del resto, è confermato dalle decisioni emesse da questa Camera il 26 agosto 2014 sulle opposizioni interposte dal ricorrente (inc. 14.2013.150/151), ormai passate in giudicato (sopra consid. B e C). Quanto alle allegazioni del ricorrente circa la prescrizione assoluta di diritto fiscale, si tratta di censura relativa all’esistenza del credito che esula dal potere cognitivo dell’UE e dell’autorità di vigilanza e che per di più è già stata trattata nella causa di opposizione al sequestro. Anche su questi punti il ricorso si rivela dunque infondato.
5. Il ricorrente invoca ancora l’impignorabilità di tutti i conti sequestrati, sostenendo che su di essi siano state versate rendite e indennità in capitale elargitegli per lesioni corporali e danni alla salute o indennità a titolo di riparazione morale a seguito d’incidenti.
5.1 Ora, l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF citato nel reclamo rende impignorabili solo le prestazioni elargite “a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari”. Vero è che le rendite per menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica (secondo l’art. 48 della Legge federale sull’assicurazione militare [LAM, RS 833.1]) sono assolutamente impignorabili (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 34 ad art. 92 LEF; cfr. pure la sentenza della CEF 15.2007.115 del 28 aprile 2008, consid. 2, RtiD 2008 II 727 n. 64c, in merito all’analoga indennità prevista dall’art. 24 LAINF). Ed è pure esatto che la protezione legale si estende eccezionalmente anche ai beni acquistati in sostituzione – compresi somme di denaro, averi o valori – d’indennità in capitale, se il nesso tra indennità e surrogati è liquido (DTF 119 III 15 consid. 1a; 82 III 81 consid. 4; Vonder Mühll, op. cit., n. 38 e 59 ad art. 92). L’eccezione non vale per converso per le rendite (Vonder Mühll, op. cit., n. 59 ad art. 92).
5.2 Nel caso in rassegna, il ricorrente ha dimostrato di essere al beneficio di una rendita mensile per menomazione dell’integrità fisica dell’assicurazione militare dal 1° ottobre 1980 (doc. 12 accluso al ricorso), che dal 1° gennaio 1994 ammonta a fr. 194.65 mensili (doc. 13). Egli ha anche provato che l’indennità relativa al mese di febbraio del 2007 è stata bonificata sul suo conto postale n. __________ (doc. 21). Benché gliene sia stata concessa la facoltà con ordinanza 14 aprile 2015 notificata all’indirizzo da lui indicato sul ricorso, RI 1 non ha prodotto gli estratti dettagliati (con lista dei singoli movimenti) di tutti i conti sequestrati dalla data in cui sono iniziati i versamenti delle indennità ch’egli reputa impignorabili fino al 21 dicembre 2011, sicché la Camera può ritenere non comprovata l’allegazione secondo cui i saldi dei conti sequestrati sarebbero costituiti esclusivamente di rendite assicurative impignorabili (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Può così rimanere indecisa la questione di sapere se le prestazioni versate dalla Basler Versicherungen (cfr. doc. 14) e dalla Zurigo Assicurazioni (cfr. doc. 15 e 18) lo sono state esclusivamente a titolo di riparazione morale o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF. A scanso di equivoci va poi precisato che lo specchietto riassuntivo prodotto con il ricorso (doc. 19) è un documento unilaterale che non è atto a dimostrare quanto il ricorrente allega, per tacere del fatto che dal profilo esecutivo la costituzione privata di “un fondo di previdenza professionale” non ha alcun effetto.
6. Nel capitolo “limite di blocco dei sequestri e decreti del sequestro stragonfiati”, il ricorrente allega che l’UE ha sequestrato beni per un importo (di circa fr. 250'000.–) doppio rispetto alla somma dei crediti vantati dai sequestranti (e comunque superiore al tasso del 120% ammesso come limite massimo dalla dottrina). Egli afferma inoltre che i creditori o il giudice del sequestro avrebbero dovuto constatare d’ufficio la prescrizione di alcuni dei crediti da garantire, riducendoli da fr. 111'725.– a fr. 61'770.70, rispettivamente da fr. 25'902.40 a fr. 15'622.55. Oltre a ciò, il ricorrente critica anche i tassi d’interessi applicati. Egli, tuttavia, misconosce che la violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF non è un caso di nullità (sentenza della CEF 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005, consid. 4), poiché non lede interessi pubblici o di persone che non sono parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario). Pure questa censura si avvera così tardiva.
Se poi l’estensione del sequestro sarebbe dovuta essere ridotta per adattarsi agli importi dei crediti accertati in sede di opposizione al sequestro, ossia rispettivamente fr. 61'770.70 (sopra ad A) e fr. 15'804.70 (sopra ad B) oltre agli interessi, è una questione che il ricorrente doveva sottoporre in prima luogo all’UE prima di adire l’autorità di vigilanza, la cui competenza è data solo in presenza di un provvedimento dell’ufficio o di un diniego di giustizia, circostanze che il ricorrente non allega siano realizzate nella fattispecie. Quanto al suo excursus sul preteso sperpero di soldi da parte dei funzionari statali, non può essere passato sotto silenzio il fatto che se RI 1 avesse pagato tempestivamente le sue imposte anziché aggrapparsi a motivi formali (prescrizione) per sottrarsi ai propri obblighi avrebbe evitato procedure e costi inutili alla collettività. Infine, come da lui stesso rilevato, la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato nel senso dell’art. 5 LEF esula da questa procedura.
7. Il ricorrente si lamenta ancora che l’UE ha esteso il sequestro alle somme entrate sui conti sequestrati dopo il sequestro (ricorso ad v). Orbene, non si disconosce che il provvedimento del sequestro può colpire solo il saldo del conto alla data dell’esecuzione del sequestro, comprese eventuali operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico per un accredito, oltre agli interessi maturati su saldo dopo l’esecuzione del sequestro. Sono invece escluse dal sequestro le successive entrate in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro, di cui il debitore sequestrato può in linea di massima disporre liberamente (sentenza della CEF 15.2000.81 del 3 ottobre 2000, Rep. 2000 n. 49).
Nel caso in esame, tuttavia, i verbali di sequestro impugnati (doc. 5 e 6) indicano come sequestrate le pretese esistenti di RI 1 nei confronti della Posta e delle due banche, senza prevedere – ad ogni modo esplicitamente – l’estensione del sequestro ai bonifici successivi alla sua esecuzione, tanto che quale valore di stima delle pretese contro la Posta l’UE ha indicato la cifra di fr. 142'681.05 corrispondente al saldo delle relazioni presso la Posta al 23 dicembre 2011. Il fatto poi che la Posta abbia bloccato anche le somme accreditate dopo l’esecuzione del sequestro, oltre a non essere comprovato, non riguarda l’operato dell’Ufficio. Non risulta infatti dagli atti che il ricorrente abbia sollecitato l’intervento dell’UE per sbloccare tali somme e ad ogni modo la decisione 7 agosto 2013 (doc. 9) citata da lui non tratta la questione, limitandosi a confermare “il blocco totale su tutti gli averi colpiti dai due sequestri […] come espressamente indicato nelle nostre diffide di data 22.12.2011”, ovvero, come detto, il saldo dei conti sequestrati. Anche su questo punto, quindi, il ricorrente non può essere seguito. Ciò posto, nulla gli impedisce d’intervenire presso l’UE in ogni tempo per chiedere il dissequestro di somme per ipotesi accreditate e da accreditare sui conti dopo il 22 dicembre 2011, di cui egli può disporre liberamente (fatti salvi eventuali provvedimenti esecutivi successivi), facoltà ricordatagli nell’ordinanza presidenziale del 25 settembre 2014.
8. Il ricorrente si duole, infine, di una correzione apportata a mano sul precetto esecutivo n. __________ (doc. 10 accluso al ricorso) emesso a convalida del sequestro n. __________9, reputandolo nullo, e chiede perciò anche la revoca del sequestro, che a suo dire non è così stato convalidato validamente. Sulla possibilità di presentare una censura in merito al precetto esecutivo oltre due anni e mezzo dopo la sua notifica, ancora una volta sarebbero legittimi seri dubbi, l’esistenza di un interesse pubblico nel senso dell’art. 22 LEF essendo più che discutibile. Sia come sia, dagli atti si evince che l’importo del precetto è stato modificato manualmente, in quanto dalla somma originale è stata tolta la posizione n. 11 di fr. 1'668.90 (relativa all’imposta del 2005) su richiesta dalla procedente (v. dettaglio dei crediti). Visto il carattere manifesto del disguido, è evidente che la rettifica era possibile (v. Wütrich/Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 69 LEF), a maggior ragione se si pone mente al fatto che è stata eseguita nell’interesse dell’escusso, il quale ha così visto ridursi l’importo a lui richiesto. Del resto, la cifra rettificata di fr. 25'902.40 corrisponde esattamente a quella per cui è stato emesso il sequestro n. __________9. La questione è comunque superata perché nel frattempo l’UE ha ridotto il capitale a fr. 15'804.70 conformemente alle risultanze della sentenza di rigetto dell’opposizione. Ne discende che nella limitata misura in cui è ricevibile il ricorso va integralmente respinto.
9. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.