Incarto n.
15.2014.94

Lugano

24 settembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 settembre 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 21’391.80 oltre interessi del 5% dal 3 gennaio 2014 e spese.

 

                                  B.   Il 19 agosto 2014, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’escussa il successivo 8 settembre.

 

                                  C.   Con ricorso del 17 settembre 2014, RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, chiedendo all’autorità di vigilanza di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.

                                  D.   Il ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, mentre l’UE, con osservazioni del 19 settembre 2014, ha postulato la reiezione del ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza il 17 settembre 2014, meno di 10 giorni dopo la notifica dell’atto impugnato avvenuta l’8 settembre, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

 

                                   3.   Nel caso specifico la ricorrente sostiene di non essere debitrice dell’importo posto in esecuzione (di fr. 21’391.80), affermando di essersi accordata con la ditta escutente per il pagamento di un importo inferiore (di fr. 16’390.–) e di avere nel frattempo versato un acconto di fr. 5’000.–. Chiede a questa Camera di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.

 

                                   4.   Ora, come visto (consid. 2), l’autorità di vigilanza è competente solo per riesaminare l’operato dell’ufficio di esecuzione ma non la validità del credito posto in esecuzione, la cui verifica spetta esclusivamente al giudice. Le censure della ricorrente sono quindi irricevibili in questa sede e l’esecuzione deve proseguire, non avendo essa interposto tempestiva opposizione né ottenuto da un giudice la sospensione della stessa (art. 85-85a LEF).

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.