Incarto n.
15.2014.97

Lugano

9 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 settembre 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro il provvedimento 25 settembre 2014 che respinge le domande del ricorrente tendente alla modifica del pignoramento di rendita e alla sospensione della procedura di realizzazione a favore del gruppo n. __________ composto dei seguenti creditori:

 

 

PI 1

PI 2

(rappr. RA 1,)

PI 3

PI 4

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 15 gennaio 2014, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio ha proceduto a favore del gruppo citato sopra al pignoramento della rendita versata all’escusso RI 1 dalla __________ a concorrenza di fr. 343.– mensili sulla base del seguente calcolo eseguito il 17 settembre 2013:

                                  Guadagno

                                         Debitore/debitrice                 fr.  2'766.00    67%          fr.  2'766.00

                                         Coniuge                               fr.  1'357.00     33%

                                         Totale                                  fr   4'123.00

                                         Minimo d’esistenza

                                         Importo di base                    fr.  1'700.00

                                         Affitto                                   fr.  1'175.00

                                         Riscaldamento                     fr.    200.00

                                         Cassa malati                        fr.    100.00

                                         Trasferte                              fr.    100.00

                                         Spese x alimentazione partic.  fr. 200.00

                                         Assicurazioni                       fr.      41.00

                                         Part. cure mediche               fr.    100.00

                                         Totale                                  fr   3'616.00    100%    ./. fr.  2'422.72                                        67%

                                         Trattenuta                                                                 fr.     343.00

 

                                  Tenuto conto di precedenti pignoramenti, la trattenuta è stata fatta iniziare dal settembre del 2014.

 

                            B.  Il 19 agosto 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di pagargli una fattura della B__________ SA dell’11 agosto per la manutenzione e la sostituzione della serratura della porta destra della sua automobile (una Renault Twingo). Con scritto del 2 settembre egli ha richiamato la richiesta del 19 agosto e ha chiesto d’inter­­rompere immediatamente il pignoramento in corso a tempo indeterminato, tenendo in sospeso i pagamenti a favore dei creditori e lasciando a sua disposizione le trattenute, onde permettergli di far fronte alle spese impreviste (di trasporto, pernottamenti, dieta speciale, terapie, ecc.) occasionate da una probabile operazione a cui sua moglie avrebbe dovuto sottoporsi a breve.

 

                            C.  Il 4 settembre, l’UEF ha comunicato all’escusso che non avrebbe potuto sospendere il pignoramento in assenza di un ricorso all’autorità di vigilanza e che avrebbe proceduto a un riesame del calcolo del minimo esistenziale, già confermato dalla Camera nel 2011, solo nel caso in cui egli avrebbe trasmesso “i giustificativi delle spese mediche sostenute”. Replicando l’11 settembre, RI 1 ha sottolineato come la sua situazione fosse fondamentalmente cambiata rispetto al 2011 e le spese da affrontare a causa dell’intervento a favore della moglie fossero da pagare in anticipo. Invocando “la protezione dei dati”, egli ha precisato di rifiutarsi di mettere a disposizione dell’Ufficio informazioni di medici e ospedali. Ha d’altronde ribadito per la terza volta la sua richiesta di pagamento della fattura della B__________ SA.

 

                            D.  Il 22 settembre 2014 RI 1 ha chiesto all’UEF di prendere posizione ancora una volta sulla fattura della B__________ SA, scaduta il 10 settembre, e sulle spese ch’egli avrebbe dovuto sostenere per recarsi ad Olten in seguito a una comunicazione della Direzione della pubblica sicurezza di quella città, secondo cui la tomba n. 1892 sarebbe stata rimossa nelle prossime settimane. Con decisione 25 settembre, l’UEF ha comunicato al­l’escusso che il pignoramento della rendita rimaneva integralmente in vigore, la fattura della B__________ SA non potendo essere presa in considerazione nel suo minimo esistenziale.

 

                            E.  Con ricorso del 29 settembre 2014, RI 1 ha impugnato la decisione appena citata, chiedendo l’accoglimento delle sue richieste e nel contempo l’adozione di un “provvedimento d’ur­­genza”. Il 3 ottobre, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile tale domanda, interpretata quale richiesta di effetto sospensivo, avendo la decisione impugnata carattere negativo (rifiuto di riesame del pignoramento). Un ricorso di RI 1 al Tribunale federale contro siffatto decreto è stato a sua volta dichiarato irricevibile con sentenza del 22 ottobre 2014 (inc. 5A_810/2014).

 

                             F.  Con osservazioni del 20 ottobre 2014 l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso. I creditori sono invece rimasti silenti.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dei provvedimenti impugnati emessi il 4 e il 29 settembre 2014 dal­l’UEF di Blenio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non risultando che il primo sia giunto al ricorrente prima dell’11 settembre.

 

2.Per quanto riguarda anzitutto la fattura della B__________ SA, giova ricordare che le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere incluse nel minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno ed altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 56c).

 

                                  Nel caso specifico, non risulta dagli atti – né il ricorrente lo sostiene – che il suo veicolo sia stato dichiarato impignorabile per motivi di ordine medico (eventuali motivi professionali essendo esclusi, l’escusso non esercendo più alcuna attività lucrativa). Anzi, in occasione di un precedente ricorso (sentenze della CEF 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.1), la Camera ha confermato la decisione dell’Ufficio di non ammettere nel minimo esistenziale dell’escus­so spese di fr. 1'200.– annui per l’uso della propria autovettura, non avendo egli prodotto le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici né quantificato le sue spese di trasferta in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli abbia nel frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha acclusi al ricorso in esame. E contrariamente a quanto RI 1 pare credere, egli non può trincerarsi dietro alla legislazione in materia di protezione dei dati per non fornire all’Ufficio informazioni di tipo finanziario sulla necessità e il costo di determinate prestazioni di cura e di trasporto, di cui egli stesso chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale. La decisione dell’UEF merita pertanto conferma.

 

                             3.  Secondo il punto II/8 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), l’Ufficio deve riconoscere all’e­scusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. L’escusso deve collaborare all’accertamento di quelle spese, fornendo i giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare a RI 1 in una precedente procedura di ricorso (sentenza della CEF 15.2011.90 del 14 novembre 2011, consid. 6) e come ribadito dall’UEF nel provvedimento del 4 settembre 2014 (sopra ad C).

 

                                  Le considerazioni esposte nel precedente considerando valgono dunque pure per la richiesta del ricorrente intesa a lasciare a sua disposizione le somme pignorate perché possa fronteggiare le spese impreviste (di trasporto, pernottamenti, dieta speciale, terapie, ecc.) occasionate da una probabile operazione a cui sua moglie dovrà (o ha già dovuto) sottoporsi. Fermo restando che egli non è tenuto a fornire informazioni sulle patologie della moglie, per ottenere quanto richiede anche in questo caso RI 1 deve perlomeno produrre dichiarazioni dell’ospedale e della cassa malati che permettano all’UEF di valutare la necessità dell’intervento proiettato e la quota parte del costo che rimarrà a carico della moglie. La decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.

 

                             4.  Quanto alle spese di trasferta alla volta di Olten, esse non rientrano tra le spese esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF. Per sopperirvi, l’escusso deve quindi far capo all’importo lasciatogli a titolo di minimo vitale di base (ed eventualmente delle agevolazioni in materia di trasporto pubblico come la carta giornaliera dei comuni).

 

                             5.  Da quanto precede discende che il ricorso è da respingere.

                                  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    ;

    ;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.