Incarto n.
15.2015.103

Lugano

9 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 ottobre 2015 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 9 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Taverne, su istanza del ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Su istanza di RI 1, con decreto del 9 ottobre 2015 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________, in __________, sino a concorrenza di fr. 3'184.–.

 

                            B.  In fase di esecuzione del sequestro, il 15 ottobre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

                                  Redditi

Debitore

fr.

    4'050.00

 

Totale

fr.

    4'050.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'530.00

 

Supplemento figli

Affitto

fr.

fr.

      360.00

      550.00

 

Riscaldamento

fr.

      280.00

 

Costi di trasferta

fr.

      716.00

 

Pasti fuori domicilio

Lavori faticosi

fr.

fr.

      211.00

      100.00

 

Spese convivente

Spese per figlia

fr.

fr.

      100.00

      378.00

 

Totale

fr.

    4'225.00

 

                            C.  Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 15 ottobre 2015 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

                            D.  Con ricorso del 23 ottobre 2015, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga annullato e che l’incarto sia retrocesso all’UE affinché provveda a ricalcolare il minimo d’esistenza tenendo conto delle reali spese e condizioni di PI 1. In subordine, postula che il computo venga riformato, nel senso di riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 3'231.– mensili.

                            E.  Con osservazioni del 30 dicembre 2015, aderendo parzialmente al ricorso, l’UE ha proposto di modificare il calcolo nel seguente modo (i cambiamenti sono evidenziati in corsivo):

                                  Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'530.00

 

Supplemento figlia

Affitto

fr.

fr.

      360.00

      550.00

 

Riscaldamento

fr.

      280.00

 

Costi di trasferta

fr.

      435.00

 

Pasti fuori domicilio

Lavori faticosi

fr.

fr.

      211.00

      100.00

 

Spese convivente

Spese per figlia

fr.

fr.

      100.00

      378.00

 

Totale

fr.

    3'820.00

 

 

                                  Visto l’esito del calcolo, l’UE ha concluso all’accoglimento parziale del ricorso, nel senso di porre sotto sequestro la quota di salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza determinato in fr. 3'820.– mensili. Da parte sua, PI 1 è rimasto silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al patrocinatore del ricorrente, avvenuta il 16 ottobre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                             3.  Il ricorrente sostiene anzitutto che l’UE non ha determinato in maniera corretta lo stipendio mensile di PI 1. Infatti esso avrebbe calcolato il salario netto mensile di fr. 4'050.– facendo la media degli ultimi dodici mesi senza considerare la tredicesima mensilità, benché notoriamente essa debba essere computata ai fini del calcolo del minimo vitale.

 

                                  Dai conteggi agli atti emerge però che lo stipendio mensile netto di PI 1, comprensivo della quota di tredicesima mensilità, dal gennaio al giugno del 2015 ammonta in realtà a fr. 4'009.89. Non è tuttavia necessario approfondire la questione a questo stadio della procedura. In esito al giudizio odierno, in effetti, verrà ordinato il sequestro di tutto quanto eccede il minimo d’esi­­stenza del debitore (sotto consid. 6), ragione per cui non s’impo­­ne un accertamento preventivo dell’importo preciso del suo salario per i successivi dodici mesi, comunque impossibile sul piano pratico.

 

                             4.  Il ricorrente si duole anche dell’ammissione dei costi di trasferta di fr. 716.–. PI 1 vive a __________ e lavora a __________. La distanza tra le due località è di circa 32 chilometri e quindi il debitore percorre circa 64 chilometri al giorno. A mente del ricorrente il consumo misto di un’auto media è di 1 litro di benzina ogni 12.5 chilometri, il consumo giornaliero di 5.12 litri e quello settimanale, tenuto conto di sei giorni lavorativi a settimana, di 30.72 litri, per un totale mensile di 123 litri circa. Considerato un prezzo della benzina di fr. 1.50 al litro si ha una spesa mensile per carburante di fr. 184.50. Il ricorrente chiede di conseguenza che le spese riconosciute a titolo di trasferte siano ridotte a fr. 200.– mensili. Da parte sua, come visto (sopra ad E), l’Ufficio nelle sue osservazioni del 30 dicembre 2015 ha ridotto l’importo riconosciuto per spese di trasferta a fr. 435.–, calcolandolo conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sotto consid. 4.1).

 

                           4.1  È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giu­diziario/giustizia-civile/circolari/).

 

                           4.2  Nella fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è di 33 km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012) il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1265 km. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamen­­to, la svalutazione e le spese di posteggio (non comprovate). Nella Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a fr. 0.33 fr./km. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare l’effetto di soglia), il costo dei 1'265 km percorsi dall’escusso nel caso specifico ammonta a fr. 435.– arrotondati. In questa (limitata) misura il ricorso va accolto, come proposto dall’UE nelle sue osservazioni.

 

                             5.  L’insorgente contesta infine il computo nel minimo vitale dell’e­­scusso del supplemento di fr. 100.– per lavori faticosi.

 

                           5.1  Secondo il punti II/4/a della Tabella sono in particolare riconosciuti nel minimo vitale fr. 5.50 per giornata lavorativa in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro. Nella determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid. 2).

 

                           5.2  Nel caso in rassegna, preso atto che l’escusso lavora come “operaio di cantiere” della __________ SA l’UE ha aggiunto al suo minimo esistenziale fr. 100.– mensili per “lavori faticosi”, che corrispondono per difetto all’incirca al supplemento di fr. 5.50 per giornata lavorativa previsto al punto II.4 della “Tabella” per “esigenze accresciute di vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro”. La decisione è condivisibile, perché il lavoro (non qualificato) sui cantieri è notoriamente particolarmente fisico, senza dimenticare che i tempi di trasferta di PI 1 dalla sua abitazione di __________ al luogo di lavoro di __________ appesantiscono ulteriormente le sue giornate lavorative. Su questo punto il ricorso è dunque infondato.

 

                             6.  Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 5), in parziale accoglimento del ricorso il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE il 15 ottobre 2015 va rettificato nel senso proposto dallo stesso ufficio con le osservazioni al ricorso del 30 dicembre 2015 (sopra consid. E). All’organo esecutivo dev’essere quindi ordinato di sequestrare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 3'820.– mensili (anziché fr. 4'225.–).

                             7.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di sequestrare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 3'820.– mensili.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.