|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. 15.2015.15 |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 26 gennaio 2015 (inc. 15.2015.10) da
|
|
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
|
|
PI 1, __________
|
nonché sul ricorso 5 febbraio 2015 (inc. 15.2015.15) di quest’ultima avverso la decisione di riconsiderazione del 27 gennaio 2015, con cui l’Ufficio ha annullato la comminatoria di fallimento;
rammentato che contro la comminatoria di fallimento fatta emettere dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 26'690.– più accessori, quest’ultimo ha interposto ricorso facendo valere di aver inoltrato azione di disconoscimento di debito, motivo per cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, riconsiderando il provvedimento, l’ha annullato il 27 gennaio 2015;
visto che contro tale decisione la creditrice ha a sua volta presentato ricorso il 5 febbraio 2015, facendo notare che l’azione di disconoscimento di debito verte solo su fr. 4'650.–, motivo per cui la comminatoria è giustificata per il saldo del credito;
preso atto che, come da comunicazione della società escutente del 14 marzo 2015, l’escusso ha pagato all’Ufficio (il 6 marzo) la parte non contestata del credito fatto valere con l’esecuzione n. __________;
ritenuto che, come peraltro rilevato dalla stessa escutente, il suo ricorso è così diventato senza oggetto, l’esecuzione, per il saldo del credito, rimanendo (interamente) sospesa fino a decisione definitiva sull’azione di disconoscimento di debito o ritiro della stessa (cfr. DTF 101 III 41 seg.; sentenza della CEF 15.2005.45 del 25 maggio 2005, consid. 1), sicché occorre stralciarlo dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
atteso che, per quanto riguarda il primo ricorso, giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come ora nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Il ricorso della PI 1 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.