Incarto n.
15.2015.13

Lugano

29 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2015 di

 

 

RI 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona nell’ambito della liquidazione in via di fallimento della

 

 

PI 1, già in __________

 

procedura che coinvolge anche la banca

 

 

PI 2,

(rappresentata dal proprio servizio giuridico,)

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Bellinzona di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell’PI 1.

 

                            B.  Il 22 dicembre 2014 l’UEF ha invitato la banca PI 2 a chiudere il conto corrente n. __________ intestato al defunto e ad accreditargliene il saldo. La banca ha dato seguito a tale richiesta l’8 gennaio 2015, informando l’UEF, divenuto ormai l’Uffi­­cio dei fallimenti (UF) di Bellinzona, che anche le rubriche denominate “conto di risparmio regalo __________ __________ M__________ – __________2002” e “conto di risparmio regalo __________ __________ L__________ – __________2006” fanno parte della relazione intestata al de cujus. Il 19 gennaio 2015 la banca ha quindi bonificato all’UF un importo complessivo di fr. 23'000.74.

                            C.  Con scritto del 14 gennaio 2015 indirizzato all’UF RI 1 ha rivendicato in nome e per conto di M__________ e L__________ __________, figli avuti dal defunto O__________, la proprietà degli averi bancari depositati sui citati conti di risparmio regalo, sostenendo che, a prescindere dall’intestazione dei conti, dovuta a una semplice formalità bancaria, si tratta di donazioni che lo scomparso padre ha elargito ai propri figli.

                            D.  In risposta allo scritto appena menzionato, il 20 gennaio 2015 l’organo dei fallimenti ha comunicato a RI 1 che, a sua mente, l’unico titolare dei conti rivendicati è il defunto O__________, ragione per cui gli averi ivi depositati non possono essere bonificati a favore dei rivendicanti. L’UF ha pure escluso che la procedura di rivendicazione possa trovare applicazione al caso concreto, ritenuto che la banca aveva già versato gli averi a favore della massa fallimentare prima della rivendicazione e che secondo la giurisprudenza l’art. 242 LEF è inapplicabile ai crediti non incorporati in una cartavalore.

                            E.  Con ricorso del 2 febbraio 2015, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di ammettere la sua rivendicazione in nome e per conto dei figli, con conseguente retrocessione in loro favore degli averi depositati sui conti in questione.

 

                             F.  Invitata a esprimersi dall’organo dei fallimenti, il 16 febbraio 2015 la banca PI 2, pur rilevando di non avere alcun interesse in merito all’esito del ricorso e rimettendosi pertanto alla decisione di questa Camera, ha fornito spiegazioni in merito al proprio operato, al fine di sconfessare le accuse mosse dalla ricorrente.

 

                                  L’UF postula invece la conferma della propria decisione con osservazioni del 26 febbraio 2015.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 21 gennaio 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  La ricorrente sostiene anzitutto di non aver fatto valere un credito, ma di aver rivendicato, in nome e per conto dei figli, la proprietà del denaro depositata sui conti in questione, sicché la procedura di rivendicazione prevista dall’art. 242 LEF è secondo lei applicabile al caso concreto. A sostegno della sua tesi, afferma che il denaro proviene da donazioni dei genitori, parenti e/o amici a favore dei suoi figli e fa dunque parte della loro sostanza. Rileva in particolare che il defunto padre si è occupato soltanto della gestione di detta sostanza in virtù dell’art. 321 CC, assumendosi a fortiori l’obbligo di restituirla giusta l’art. 327 cpv. 1 CC, norma che rinvia alle regole sul mandato. Ora, l’art. 401 cpv. 2 CO prevede che in caso di fallimento del mandatario i beni da lui acquisiti per conto del mandante passano a quest’ultimo, motivo per cui, secondo essa, il denaro deve tornare ai figli. L’insor­gen­te osserva che le somme spettanti a M__________ e L__________ sono pure individualizzabili, poiché il denaro è stato accreditato su un conto intestato a loro ed è rimasto contabilmente separato dal patrimonio del padre. Soggiunge infine che nel caso di fallimenti bancari gli averi dei clienti sono separati immediatamente dalla massa fallimentare e rimborsati fino a concorrenza di fr. 100'000.–, ciò che, a suo parere, deve valere per analogia anche in caso di liquidazione in via di fallimento del titolare del conto.

 

                           2.1  Giusta l’art. 242 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite (cpv. 1); se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine, il diritto è perento (cpv. 2). L’ap­­plicazione della procedura di rivendicazione è tuttavia esclusa quando il terzo rivendicante fa valere che lui stesso, e non il fallito, è titolare di un credito inventariato che non è incorporato in una cartavalore (DTF 128 III 388; sentenza del Tribunale federale 4A_185/2011 del 15 novembre 2011, consid. 2.2 i.f.; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2011.73 del 6 settembre 2011, con­sid. 5).

 

                           2.2  Nel caso in rassegna, l’UF ha rifiutato di applicare la procedura prevista dall’art. 242 LEF, perché ha ritenuto che la rivendicazione fatta valere dall’insorgente, in nome e per conto dei figli, verte su un credito non incorporato in una cartavalore. Tale giustificazione è corretta.

                             a)  Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il denaro depositato su un conto bancario aperto a nome di un cliente è invero di proprietà della banca, il cliente disponendo soltanto di un credito contro di essa (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2009 del 20 aprile 2009, consid. 1; Lombardini, Droit ban­caire suisse, 2008, pag. 412, nota a piè di pagina n. 6 e riferimento citato). Ciò vale anche per la relazione bancaria in questione, che non aveva per oggetto il deposito di una somma di denaro individualizzata o di cartevalori, ma la tenuta di un conto di risparmio.

                                  Nulla cambia al proposito il fatto che il conto fosse costituito di due rubriche la cui intestazione contiene il nome dei figli (“conto di risparmio regalo __________ __________ M__________ – __________2002” e “conto di risparmio regalo __________ __________ L__________ – __________2006”, doc. M1 e M2 acclusi al ricorso). O__________ era infatti contrattualmente abilitato, e solo lui, a disporre degli averi senza vincoli, per cui essi non erano sufficientemente individualizzati secondo la giurisprudenza federale (DTF 102 II 110 consid. II/4-5; 102 II 303 seg. consid. 3b; 99 II 398 consid. 7) per giustificare un diritto di distrazione (o segregazione) dei figli giusta l’art. 401 cpv. 3 CO (v. pure in questo senso la sentenza della CEF 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 770, consid. 6). Per tacere dell’assenza di certezza sul fatto che le somme versate a contanti sul conto rivendicato provengano dai conti aperti in precedenza a nome dei figli presso __________, siccome in occasione della loro chiusura i rispettivi saldi sono stati versati alla madre RI 1 e non al padre (v. doc. P e Q). Ne consegue che i rivendicanti avrebbero potuto tutt’al più avvalersi di un credito in restituzione del saldo del conto, non di un diritto reale. Non essendo tale credito incorporato in una cartavalore, è dunque esclusa l’appli­cazione della procedura di rivendicazione prevista dall’art. 242 LEF.

                                  Ma lo fosse anche, come suggerisce Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 17 ad art. 242 LEF), l’esito del giudizio odierno non sarebbe fondamentalmente diverso: dato che il conto rivendicato era formalmente intestato a O__________, l’onere di promuovere l’azione di rivendicazione spetterebbe comunque ai figli (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF per analogia), con la differenza per cui l’amministrazione del fallimento sarebbe legittimata – e allo stesso tempo obbligata – a impartire loro un termine di 20 giorni a quello scopo (art. 242 cpv. 2 LEF).

                            b)  Il richiamo all’art. 401 cpv. 2 CO non viene in soccorso alla ricorrente, da una parte perché il credito nei confronti di PI 2 è ormai estinto, a prescindere dalla prova che il denaro ivi depositato fosse quello ritirato dai conti dei figli, e dall’altra perché anche in caso di surrogazione legale nel senso della norma invocata il diritto dei figli verterebbe comunque su un credito, a cui la procedura dell’art. 242 LEF non si applica (cfr. Jeandin/Fischer, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 e 5 ad art. 242 LEF, che tra i diritti di distrazione specifici cita quello fondato sull’art. 401 cpv. 3 CO ma non quello derivante dall’art. 401 cpv. 2 CO).

                             c)  Neppure giova all’insorgente, infine, il riferimento alla legislazione speciale in caso di fallimenti bancari, laddove prescrive il rimborso immediato dei depositi dei clienti fino a fr. 100'000.– al massimo (art. 37a e 37b della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’8 novembre 1934 [LBRC, RS 952.0]): non è applicabile nella fattispecie, in cui fallito è il cliente e non la banca. Del resto, le norme in questione non conferiscono ai cli­enti un diritto di distrazione bensì un privilegio di collocazione nel senso dell’art. 219 cpv. 4 LEF, da far valere nell’apposita procedura di allestimento della graduatoria. Mentre l’art. 37d LBRC appare comunque inapplicabile a un conto di risparmio (doc. M1 e M2), non essendo gli averi depositati parificabili a valori depositati nel senso dell’art. 16 LBRC. Nemmeno serve la citazione al commentario basilese della LEF (Russenberger in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 242 LEF), giacché il rinvio analogico alla legislazione bancaria era finalizzato a giustificare un trattamento uguale dei beni mobili acquistati dal mandatario nel quadro del mandato e di quelli consegnati dal mandante al mandatario in vista dell’esecuzione del mandato, che secondo il Tribunale federale, invece, non soggiacciono all’art. 401 CO (DTF 117 II 431 consid. 3b). Questione diversa di quella qui in esame. Sotto questo profilo il rifiuto dell’UF di avviare una procedura di rivendicazione nel senso dell’art. 242 LEF si conferma giustificato.

 

                             3.  L’insorgente contesta inoltre all’UF di aver commesso un errore di apprezzamento, perché – a sua detta – ha mostrato un rigido schematismo e finanche un eccesso di zelo nel rifiutare di retrocedere ai rivendicanti gli averi depositati sul noto conto bancario. A suo dire, la decisione adottata dall’ufficio non è la scelta migliore nella situazione concreta, poiché priva M__________ e L__________ di denaro che è stato loro regalato da genitori, amici e parenti e collide inoltre con la pietas famigliare e con il rispetto della memoria del defunto, beffando i figli che già sono confrontati con il dolore di avere perso il papà in circostanze tragiche. La ricorrente ritiene, in altri termini, che la soluzione prospettata dall’organo dei fallimenti sia inopportuna (art. 2 lett. b della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

 

                           3.1  Un errore di apprezzamento dell’organo dei fallimenti può essere sanzionato con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) solo laddove la legge gli lascia effettivamente un margine d’apprez­­zamento (sentenza della CEF 15.2014.96 del 26 settembre 2014). Non è il caso per quanto attiene al seguito da dare a una rivendicazione, nell’ambito di un fallimento, di un credito inventariato non incorporato in una cartavalore, ritenuto che, come visto (sopra, consid. 2.1), in tale evenienza la giurisprudenza, che vincola gli uffici dei fallimenti, esclude l’applicazione della procedura prevista dall’art. 242 LEF.

 

                           3.2  Non si può negare, tuttavia, che l’UF sarebbe tenuto a restituire ai rivendicanti gli averi bancari, qualora il bonifico effettuato dalla banca PI 2 fosse dovuto a un errore manifesto. L’uf­­ficio, nella sua qualità di autorità pubblica, deve infatti comportarsi in modo corretto e leale. Motivi di opportunità sconsigliano peraltro di accettare importi che con ogni probabilità dovrebbero poi essere restituiti a titolo d’indebito arricchimento a chi li ha versati per errore o a chi erano effettivamente dovuti (DTF 118 II 121 seg. consid. 2; sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 4).

                             a)  Nel caso di specie, risulta tuttavia dalla documentazione (doc. M1 e M2) che l’unico titolare del conto in narrativa (e quindi l’uni­­co creditore della banca) era il defunto O__________, a prescindere dall’intestazione delle due rubriche. Da tale circostanza si potrebbe dedurre tutt’al più un contratto a favore dei figli (art. 112 CO), ma la ricorrente non lo sostiene né emerge dagli atti.

                            b)  Ad ogni modo, ai fini del presente giudizio l’esistenza di un eventuale contratto a favore di terzi gioverebbe ai rivendicanti soltanto nell’ipotesi in cui fosse perfetto, ovvero nella misura in cui essi possano chiederne direttamente l’adempimento, diritto che presuppone che tale fosse l’inten­­zione dei contraenti o che tale sia la consuetudine (art. 112 cpv. 2 CO). Per contro, in caso di contratto a favore di terzi imperfetto, soltanto il creditore contraente ha il diritto di chiedere che la prestazione sia fatta al terzo (art. 112 cpv. 1 CO), pretesa che in concreto il de cujus non potrebbe ormai più far valere, e neppure gli eredi, avendo essi rinunciato alla successione. Ora, dagli atti non emerge che O__________ e la banca abbiano pattuito che i rivendicanti potessero chiedere direttamente l’a­­dempimento dell’eventuale prestazione stipulata a loro favore né lo si può desumere da un’eventuale consuetudine. A quest’ultimo riguardo, basti dire che la ricorrente stessa ha prodotto un contributo dell’Ombudsman delle banche svizzere che menziona l’e­­sistenza di due modalità di apertura di un conto bancario a favore dei figli minorenni, l’uno intestato direttamente a loro, l’altro ai genitori (cfr. doc. Z). Nulla è esposto invece riguardo a un’even­­tuale consuetudine secondo cui in entrambi i casi i figli minorenni potrebbero pretendere direttamene l’adem­­pimento del contratto concluso a loro favore.

 

                           3.3  Alla luce di quanto precede, ritenuto che il bonifico degli averi depositati sul noto conto non è dovuto a un manifesto sbaglio della banca, la decisione dell’UF non è il frutto di un errore di apprezzamento e non è pertanto inopportuna. Anche sotto quest’a­­spetto il ricorso si rivela dunque infondato. Non si disconosce, invero, che la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al grado d’individualizzazione dei fondi gestiti dal mandatario/fidu­cia­rio richiesto per ammetterne la surrogazione legale a favore del mandante nel senso dell’art. 401 CO (sopra consid. 2.2/a) è discussa (v. Russenberger, op. cit., n. 21 ad art. 242), ma non incombe all’UF né all’autorità di vigilanza di dirimere la questione bensì al giudice. Resta comunque riservata la facoltà per i rivendicanti di promuovere eventualmente un’azione giudiziaria (e non un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF) contro la massa fallimentare intesa alla rivendicazione delle note somme di denaro o alla restituzione del preteso indebito arricchimento ai sensi degli art. 62 e segg. CO. In alternativa, la pretesa per indebito arricchimento potrebbe essere insinuata come credito contro il defunto (art. 244 e 251 LEF) – e non contro la massa –, con lo svantaggio di essere sottoposta alla legge del dividendo (art. 219 LEF).

 

                             4.  Per i motivi che precedono il ricorso è respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–e

    ;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.