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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2015 di
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RE 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, PI 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 7'040.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014;
che l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria per fr. 7'040.– più interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e limitatamente a fr. 8'000.– più interessi del 5% dal 7 maggio (anziché dal 1° aprile) 2014 con sentenze 29 dicembre 2014 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna (rispettivamente inc. __________ e __________), entrambe passate in giudicato il 16 gennaio 2015 (v. incarto dell’Ufficio);
che il 21 gennaio 2015 l’Ufficio (ormai solo) di esecuzione (UE) di Locarno ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 febbraio per fr. 16'477.–, interessi e spese compresi;
che diffidato lo stesso 12 febbraio 2015 a presentarsi all’ufficio entro 5 giorni, l’escusso è stato interrogato il 19 febbraio e l’UE ha provveduto a pignorare immediatamente, anche a favore dell’esecuzione n. __________, le particelle n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________ di cui egli è proprietario;
che con il ricorso in esame RE 1 fa valere di avere pagato in parte la fattura di fr. 8'000.– e di non avere ricevuto le comunicazioni “personali” indirizzategli sempre alla sede di __________ della __________ SA, a seguito della posa dei sigilli ordinata il 21 ottobre 2014 dal Ministero pubblico e il 16 dicembre 2014 dall’UEF di Locarno nell’ambito del fallimento della società, ciò che gli avrebbe impedito di contestare in modo tempestivo le pretese poste in esecuzione;
che in realtà dalle informazioni assunte da questa Camera i sigilli sono stati apposti, come giusto che sia, solo sui locali della __________ SA e non sull’appartamento di RE 1;
che, ad ogni modo, sia le citazioni sia le sentenze di rigetto dell’opposizione sono state ritirate dal loro destinatario RE 1 allo sportello postale rispettivamente il 24 novembre 2014 e il 2 gennaio 2015;
che in queste circostanze il ricorrente, che del resto non lo contesta, ha avuto modo di contestare le decisioni di rigetto dell’opposizione e di far valere le eccezioni che ora pretende indebitamente di proporre in questa sede;
che, infatti, il ricorso all’autorità di vigilanza permette solo di contestare l’operato degli organi esecutivi e non l’esistenza, l’importo o l’esigibilità del credito posto in esecuzione né le decisioni giudiziarie adottate in relazione con l’esecuzione (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);
che essendo le decisioni di rigetto dell’opposizione validamente passate in giudicato, l’UE ha correttamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, emettendo l’avviso di pignoramento e procedendo quindi all’esecuzione dello stesso;
che risulta d’altronde dal fatto che RE 1 ha interposto ricorso contro l’avviso di pignoramento il 10 febbraio 2015 e si è poi presentato all’Ufficio il 19 per essere interrogato ch’egli ha ricevuto sia tale avviso sia la successiva diffida del 12 febbraio, entrambi spediti al suo indirizzo privato di __________;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che il ricorrente avendo agito manifestamente in mala fede, sostenendo falsamente di non avere avuto la possibilità di contestare in modo tempestivo le pretese poste in esecuzione, si giustifica di condannarlo a pagare la tassa e le spese della procedura di ricorso, determinate in fr. 200.–, nonché una multa di fr. 200.– giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF;
che per legge non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese della procedura di ricorso, di fr. 200.–, sono poste a carico del ricorrente, a cui viene inoltre inflitta una multa di fr. 200.– per ricorso temerario. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.