Incarto n.
15.2015.27

Lugano

10 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 marzo 2015 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2,)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 5'400.– oltre ad accessori, non avendo rinvenuto beni pignorabili, il 20 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza di beni.

 

                                  B.   Ricevuto il predetto verbale, con scritto del 5 dicembre 2014 RI 1 ha chiesto all’UEF di rivedere il calcolo del minimo esistenziale dell’escussa sulla scorta delle indicazioni e dei documenti da lui forniti e di effettuare ulteriori accertamenti sul ricavo che la debitrice avrebbe conseguito dalla vendita del suo autoveicolo Renault Scénic 1.4, avvenuta il 15 settembre 2014.

 

                                  C.   Dopo aver sentito la debitrice in occasione di un nuovo interrogatorio svoltosi il 27 gennaio 2015, con scritto del 5 marzo 2015 l’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, ha confermato l’emissione dell’attestato di carenza beni, rilevando che neppure in base al nuovo calcolo del minimo d’esistenza di PI 1 risulta un’eccedenza pignorabile. Per quanto attiene all’autoveicolo, l’organo esecutivo ha segnalato quanto segue:

 

                                                    la debitrice ha venduto l’automobile Renault Scénic TCE in settembre 2014. A detta dell’escussa, il ricavato è stato speso per diverse spese arretrate. In quel momento la stessa non era gravata da attestati di carenza beni emessi dallo scrivente Ufficio”.

 

                                  D.   Con ricorso del 13 marzo 2015, trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1, rappresentato dal lic. iur. PA 1, si aggrava contro lo scritto appena menzionato, chiedendone la revoca unitamente all’attestato di carenza beni del 20 novembre 2014. Egli postula inoltre che sia fatto ordine all’UE di procedere a una nuova valutazione della situazione patrimoniale di PI 1.

 

                                  E.   Preso atto che il patrocinatore del ricorrente non risulta essere un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel suo Cantone di domicilio, né un praticante o un fiduciario con l’autorizzazione cantonale giusta l’art. 15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 23 marzo 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre all’UE la prova scritta che il suo rappresentante è iscritto nell’albo degli avvocati o dei praticanti del Canton __________.

 

                                  F.   In risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 1° aprile 2015 PA 1 ha prodotto una serie di documenti, sulla scorta dei quali sostiene di detenere la qualifica di giurista e praticante legale nel Canton Zurigo, ove tuttavia non esiste un registro dei praticanti. In attesa di sostenere l’ultima parte dell’esame di avvocatura, egli ritiene di essere legittimato a rappresentare RI 1 dinanzi a questa Camera.

 

                                  G.   Con osservazioni del 27 aprile 2015 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione a rappresentare del patrocinatore del ricorrente. L’UE, dal canto suo, nelle osservazioni del 29 aprile 2015 ritiene di aver agito correttamente e postula la reiezione del gravame, mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alla legittimazione del rappresentante dell’insorgente.

 

                                  H.   Appurato che dai documenti prodotti da PA 1 non emerge che al momento della presentazione del ricorso quest’ul­­timo fosse un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel suo Cantone di domicilio, né un praticante legale impiegato presso uno studio d’avvocatura sotto la sorveglianza e la responsabilità di un avvocato abilitato al libero esercizio della professione, con ordinanza del 13 luglio 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR o da lui personalmente.

 

                                    I.   Dando seguito all’ordinanza appena menzionata, con scritto del 16 luglio 2015 RI 1 ha prodotto a questa Camera un esemplare del ricorso sottoscritto da lui personalmente.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 marzo 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente contesta l’ammontare (fr. 10'000.–) e l’uso del ricavato realizzato dalla debitrice in occasione della vendita della sua automobile Renault Scénic TCE 230 nel mese di settembre 2014. Al riguardo, sostiene in particolare che l’organo esecutivo non poteva limitarsi a tener conto soltanto delle dichiarazioni dell’escussa, ma avrebbe dovuto pretendere delle prove, come ad esempio il contratto di compravendita. Egli è inoltre del parere che il padre di PI 1 si sia occupato personalmente della vendita del veicolo in questione e che ne abbia amministrato il ricavato, che per legge spettava tuttavia a sua figlia. Per tale ragione ritiene che il padre dell’escussa debba fornire informazioni all’organo esecutivo in merito alla vendita del veicolo in questione giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF. L’insorgente reputa inoltre che PI 1 non abbia neppure utilizzato il ricavato per estinguere debiti preesistenti, considerato che dalle sue dichiarazioni non si comprende da dove deriverebbero tali debiti. Non da ultimo, senza contestare la decisione dell’UE secondo cui il reddito della debitrice è impignorabile, RI 1 reputa che vi sono riferimenti che fanno presumere che l’escussa abbia altre fonti di reddito non dichiarate. A sua detta, secondo le dichiarazioni del figlio dell’escussa, PI 1 è spesso fuori casa alla sera, circostanza che fa presumere la possibilità di un’attività secondaria, per esempio in un bar.

 

                                         Da parte sua, la resistente rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova a sostegno delle sue tesi. Osserva, ad ogni modo, che fa stato il patrimonio al momento del pignoramento e non quello di 6 mesi prima, per tacere del fatto che – a suo parere – non esiste nessun divieto o prescrizione che imponga quando e dove spendere i soldi ricavati dalla vendita della propria automobile. Ritenendo di aver correttamente dichiarato al cursore la propria situazione patrimoniale, rileva, infine, che spetta all’insorgente, che ne contesta l’esattezza, rendere quantomeno verosimile il contrario.

 

                                2.1   Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’al­­lestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.12 del 22 aprile 2015, consid. 2.1). In vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’uf­ficio d’esecuzione può finanche invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento, in particolare sul periodo sospetto giusta gli art. da 286 a 288 LEF, (DTF 129 III 242 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 7B.131/2001).

 

                               2.2.   Nel caso in rassegna, in occasione del nuovo interrogatorio avvenuto il 27 gennaio 2015, PI 1 ha dichiarato all’UE di aver venduto la sua automobile Renault Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 per fr. 10'000.– e di aver utilizzato il ricavato per pagare diverse spese arretrate, tra cui l’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 981.–. Di fronte a tali dichiarazioni l’organo esecutivo non ha ritenuto di dover procedere a ulteriori accertamenti, poiché in quel momento la debitrice non era gravata da attestati di carenza beni emessi dallo stesso Ufficio (cfr. decisione impugnata). Tale modo di procedere non è conforme alla legge. A prescindere dall’emissione di attestati di carenza beni prima del pignoramento, l’ufficio di esecuzione è tenuto a verificare le affermazioni dell’escussa, in particolar modo laddove, come nel caso presente, differiscano con quanto dichiarato in precedenza e siano palesemente incomplete. Nel primo interrogatorio del 20 novembre 2014 l’escussa aveva invero omesso di indicare di essere proprietaria dell’autoveicolo Renault Scénic TCE 230 e di averlo venduto il 14 settembre 2014, ossia appena 2 mesi prima. La debitrice neppure ha fornito informazioni più precise sull’am­­montare realizzato con la vendita del proprio veicolo e sull’utiliz­­zo che ne ha fatto in seguito, omettendo altresì di produrre qualsivoglia giustificativo. In tali circostanze, l’Ufficio non poteva affidarsi unicamente alle dichiarazioni dell’escussa, ma avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, a maggior ragione dopo aver constatato che le segnalazioni del creditore sulla vendita dell’au­­toveicolo della debitrice erano fondate. Sotto questo profilo, la censura del ricorrente risulta dunque fondata.

 

                                2.3   L’argomentazione della resistente secondo cui fa stato il patrimonio al momento del pignoramento e non quello di 6 mesi prima non porta a diversa conclusione, ritenuto che sin dal suo primo interrogatorio l’escussa non aveva informato esaurientemente l’Ufficio su tutta la sua sostanza, violando in tal modo l’art. 91 LEF.

 

                                   3.   Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti, interrogando nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima specifiche domande riguardo all’entità del ricavato realizzato dalla vendita dell’autoveicolo Renault Scénic TCE 230 nel settembre del 2014 e all’utilizzo che ne ha fatto tra settembre 2014 e gennaio 2015, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento. A tal uopo, l’Ufficio inviterà PI 1 a produrre il contratto di compravendita dell’automobile e i giustificativi che comprovano il pagamento delle sue asserite spese arretrate. L’UE sarà pure legittimato a interrogare il padre dell’escussa, qualora dovesse scoprire in particolare che quest’ultimo detiene beni della stessa (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF). L’organo esecutivo provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e 93 LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

 

                                   4.   Per legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Locarno, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–RI 1, __________,;

–.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.