Incarto n.
15.2015.29

Lugano

5 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 febbraio 2015 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni emesso il 12 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 4 dicembre 2014 RI 1 ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguire l’esecuzione contro PI 1 per l’incasso di fr. 26'899.40;

 

                                         che dando seguito alla predetta domanda e a precedenti domande di continuazione presentate da altri creditori nei confronti di PI 1, il 1° dicembre 2014 l’UEF ha proceduto al pignoramento;

 

                                         che ricevuto il verbale di pignoramento, con scritto del 3 febbraio 2015 RI 1 ha contestato la decisione dell’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, di formare un solo gruppo di creditori (gr. __________) anziché 3, come – a suo dire –l’organo esecutivo avrebbe dovuto fare fondandosi sulle diverse date in cui ha ricevuto le domande di proseguimento;

 

                                         che in risposta allo scritto appena menzionato, il 4 febbraio 2015 l’UE ha comunicato a RI 1 che, nonostante abbia inviato ai diversi creditori di PI 1 avvisi di pignoramento per diverse date, il pignoramento ha avuto effettivamente luogo soltanto il 1° dicembre 2014, ragione per cui ritiene che la formazione di un unico gruppo di creditori, cui partecipa anche RI 1, è corretta;

 

                                         che con ricorso del 10 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendo a questa Camera di annullare il verbale di pignoramento e di ordinare all’UE di rifare tale atto in conformità dell’art. 110 LEF;

 

                                         che l’insorgente ripropone in sostanza le medesime argomentazioni del precedente scritto del 3 febbraio 2015, ribadendo che nel caso di specie l’UE avrebbe dovuto formare diversi gruppi di creditori anziché uno solo;

 

                                         che PI 1 non ha formulato osservazioni, mentre l’UE ha postulato la reiezione del gravame con osservazioni del 12 febbraio 2015;

 

                                         che giusta l’art. 89 LEF, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento;

 

                                         che con l’espressione “senza indugio” la predetta norma stabilisce un mero termine d’ordine, la cui violazione non comporta l’annullamento o la nullità del pignoramento (cfr. DTF 86 III 87 consid. 2), ma può dar luogo alla responsabilità del Cantone giusta l’art. 5 LEF, qualora il creditore abbia subito un danno (Le­brecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 110 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 e 23 ad art. 52 LEF);

 

                                        che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecu­­zione di un pignoramento partecipano a questo;

 

                                         che secondo la giurisprudenza, il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l’uffi­­cio avrebbe dovuto procedervi – ovvero “senza indugio” dal ricevimento della (prima) domanda di continuazione giusta l’art. 89 LEF – ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (DTF 106 III 112 consid. 1; 101 III 92 consid. 2);

 

                                         che nel caso in rassegna il pignoramento è stato eseguito l’11 novembre 2014, come risulta sia dal verbale di pignoramento, che fa piena prova dei fatti riportati (art. 9 CC), sia dall’avviso di partecipazione al pignoramento spedito al ricorrente il 12 dicembre 2014 – e non solo dal 1° dicembre 2014 come invece indicato nelle osservazioni dell’UE;

 

                                         che avendo RI 1 presentato la domanda di proseguimento il 4 dicembre 2014 – la data determinante dal profilo dell’art. 110 LEF essendo quella di deposito (non di ricezione) della domanda alla posta (art. 32 cpv. 1 vLEF, ora 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) – egli partecipa al gruppo formatosi l’11 novembre 2014, siccome il termine di partecipazione di 30 giorni è scaduto l’11 dicembre, data peraltro esplicitamente menzionata quale scadenza sul verbale di pignoramento;

 

                                         che – per inciso – contrariamente a quanto pare credere il ricorrente (v. il suo scritto 3 febbraio 2015 all’UE), il salario dell’e­­scussa avrebbe anche potuto essere pignorato prima dell’11 novembre a beneficio prioritario dei creditori che avevano presentato la loro domanda di proseguimento prima di lui (art. 110 cpv. 3 LEF), ove la data d’inizio dell’attività lucrativa, pur futura (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF), fosse stata a quel momento già nota;

 

                                         che ad ogni modo anche se il salario non fosse stato pignorato a favore dei creditori del o dei gruppi precedenti, questi avrebbero comunque potuto partecipare al pignoramento del salario eseguito per ipotesi a favore del gruppo del ricorrente sulla base dell’art. 115 cpv. 3 LEF (tenuto conto che persino il verbale impugnato vale come attestato di carenza di beni provvisorio);

 

                                         che, di conseguenza, non appare neppure che il ricorrente abbia subìto un pregiudizio dalla tardiva esecuzione del pignoramento;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.