Incarto n.
15.2015.36

Lugano

20 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2015 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il ritardo a notificare il precetto esecutivo emesso il 10 aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, Lugano

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che in adempimento della domanda di esecuzione di RI 1 pervenutagli il 10 aprile 2015, lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso e inviato per posta il precetto esecutivo n. __________ diretto contro la PI 1 per l’incasso di fr. 927.45 oltre agli interessi del 5% dal 25 marzo 2015;

 

                                  che non avendo la banca ritirato l’atto esecutivo, il 24 aprile 2015 l’UE l’ha trasmesso alla cancelleria comunale di Lugano, incaricandola, in applicazione dell’art. 64 cpv. 2 LEF, di procedere alla sua notifica;

 

                                  che il 28 aprile il precetto esecutivo è stato consegnato alla banca, la quale ha interposto opposizione;

 

                                  che lo stesso giorno RI 1 ha interposto ricorso contro l’operato dell’UE, lamentando il fatto che dopo due settimane dalla presentazione della sua domanda il precetto esecutivo non era ancora stato consegnato alla banca e reputando il termine d’opposizione ormai scaduto;

 

                                  che il 5 maggio l’UE ha rinviato a RI 1 il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione e gli ha fissato un termine di 10 giorni per produrre una traduzione del suo ricorso, ricevuto proprio quel giorno per il tramite di questa Camera, a cui era stato per errore indirizzato (v. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e ordinanza 4 maggio 2015 del presidente della Camera);

 

                                  che il 7 maggio RI 1 ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto, con la sua traduzione in italiano, che pare riproporre il contenuto del ricorso in versione abbreviata;

 

                                  che trattandosi di un ricorso per ritardata giustizia, si può prescindere dal verificare la sua tempestività, potendo questo tipo di rimedio giuridico essere presentato in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);

 

                                  che ad ogni buon conto sia il primo sia il secondo ricorso sono da respingere, il precetto esecutivo essendo stato notificato alla PI 1 già il 28 aprile 2015;

 

                                  che, d’altronde, il termine di opposizione inizia a decorrere solo dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) e non già dalla ricezione della domanda di esecuzione;

 

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.