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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sull’istanza 18 giugno 2015 di
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IS 1
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tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratore speciale del fallimento di
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PI 1,
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ritenuto
in fatto: A. Il fallimento in oggetto è aperto dal 24 giugno 2009. In occasione della prima assemblea dei creditori del 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale e una delegazione dei creditori composta di tre membri (__________, __________ e __________, poi sostituito dal 26 aprile 2012 da S___ R___). In seguito alle dimissioni di __________, alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale.
B. Con l’istanza in rassegna IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione gli onorari che ha riscosso per le attività svolte con i suoi collaboratori nella liquidazione del fallimento. Dal protocollo allegato si evince che il fallimento in questione ha generato costi per fr. 162'608.40, di cui fr. 135'061.90 quale rimunerazione per l’amministrazione, fr. 6'750.– quale onorario della delegazione dei creditori e fr. 20'796.50 a titolo di esborsi. In aggiunta alla rimunerazione appena menzionata, l’amministrazione speciale chiede anche un importo di fr. 15'000.– a titolo di “indennità per procedura complessa” giusta l’art. 47 OTLEF (protocollo, pag. 26).
C. I membri della delegazione dei creditori hanno approvato il protocollo con la richiesta d’onorario mediante rispettive e-mail del 1°, 2 e 8 giugno 2015.
D. Con l’istanza IS 1 ha pure prodotto una tabella riassuntiva delle ore di lavoro impiegate nella liquidazione del fallimento, da cui si evince la seguente situazione contabile:
ore incluse
ore nelle prestazioni
specifiche forfettarie OTLEF fr./ora importo
G___ G____ 521 49 100.00 57'000.00
V____ L____ 467 300 100.00 76'700.00
S____ B____ 8 100.00 800.00
K____ C____ 4 100.00 400.00
M____S_____i 2 100.00 200.00
Totale 1'002 349 135'100.00
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo 48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da corrispondere.
Nel caso in rassegna, l’istante ha fatturato il suo operato in parte secondo la tariffa ordinaria definita agli art. 44 a 46 OTLEF e in parte a tempo. Ad esempio ha esposto la tassa di fr. 5.– per ogni telefonata (art. 10 OTLEF) e la tassa dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF per la verificazione dei crediti, l’allestimento e il deposito della graduatoria, ma ha contabilizzato in più le ore di preparazione di questo documento al costo di fr. 50.– per mezz’ora, applicando la stessa tariffa per la stesura dei suoi scritti anziché la tassa di fr. 8.– per pagina prescritta dall’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF. Contrariamente a quanto egli crede, infatti, la remunerazione di fr. 50.– per mezz’ora prevista all’art. 46 cpv. 3 (lett. b) OTLEF non riguarda tutte le prestazioni dell’amministratore del fallimento ma soltanto la sua partecipazione alle sedute della delegazione dei creditori, mentre la remunerazione oraria equivalente stabilita all’art. 44 OTLEF concerne solo gli accertamenti dell’attivo. Ciò premesso, la remunerazione dell’amministrazione speciale dev’essere determinata da questa Camera quale autorità di vigilanza in virtù dell’art. 47 OTLEF, non da ultimo anche perché l’istante si fonda proprio su tale norma per chiedere una maggiorazione del proprio onorario di fr. 15'000.– per tenere conto della complessità della procedura, che ha comportato specifiche verifiche giuridiche.
2. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.1 Con l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad art. 1, pagg. 44-45).
2.2 L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dell’OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2; 120 III 100, consid. 2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).
3. Nella fattispecie, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero non indifferente di creditori (49), delle trattative che l’amministratore ha dovuto instaurare per concludere un contratto di affitto degli impianti sciistici della fallita e delle difficoltà incontrate nell’affrontare un ricorso presentato da un terzo al Tribunale federale amministrativo riguardante lo smantellamento di uno scilift, con una delicata questione relativa alla rivendicazione di una riserva di proprietà su una seggiovia e con una contestazione dell’inventario.
4. Convertendo in ore il totale delle tasse specifiche applicate in virtù degli art. 44 a 46 OTLEF alla tariffa di fr. 100.–/ora (pari a 349 ore “incluse nelle prestazioni forfettarie OTLEF”) e aggiungendole alle “ore specifiche” (1'002) esposte nel protocollo, si evince che la gestione della liquidazione del fallimento ha generato per l’amministrazione speciale un totale di almeno 1'351 ore di lavoro (v. sopra consid. B) ripartite nell’arco di 6 anni, che corrispondono all’incirca a 169 giorni di 8 ore ciascuno. Avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura fallimentare, quanto svolto dall’amministratore speciale appare congruo.
Quanto alla rimunerazione complessiva richiesta per tale lavoro, ammonta a fr. 150'061.90, ovvero fr. 135'061.90 risultanti dal protocollo, cui si aggiungono fr. 15'000.– pretesi a titolo di indennità per procedura complessa giusta l’art. 47 OTLEF (sopra consid. B). Come risulta dalla tabella riassuntiva allegata all’istanza (sopra consid. D), la tariffa oraria applicata alle prestazioni svolte dall’amministrazione è di fr. 100.– sia per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile diplomato) che per V__________ (lic. iur.) e gli altri collaboratori. Tenendo tuttavia conto anche della richiesta di un’indennità supplementare di fr. 15'000.–, la tariffa oraria si attesta in realtà a circa fr. 111.– (fr. 150'061.90 / 1351 ore). Tale tariffa risulta comunque conforme alla giurisprudenza cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di cancelleria, la cui rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.– fino al 1° marzo 2010 e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87 del 27 marzo 2012, consid. 5). Considerato, tuttavia, che la quasi totalità (99%) delle prestazioni rimunerate fr. 111.– l’ora sono mansioni contabili e giuridiche prestate da IS 1 e V__________, per cui tale tariffa è adeguata, se non al limite inferiore della fascia tariffale riconosciuta dalla giurisprudenza, la somma totale richiesta risulta proporzionata al lavoro svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari (fr. 150'061.90) rappresenta all’incirca il 4,7% del ricavato (fr. 3'209'151.34), sebbene, a tal riguardo, vada comunque ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione principale il volume del lavoro e il tempo impiegato.
5. Per quanto attiene agli esborsi, pari a fr. 20'796.50 secondo il protocollo, fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale. Non è quindi necessario verificare se tutti gli esborsi figuranti nella documentazione in esame sono compatibili con il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (v. sopra consid. 2.2).
6. Per quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art. 46 OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.– per il presidente e il segretario e di fr. 50.– per gli altri membri (cpv. 3), mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.– per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’autorità di vigilanza può, ad ogni modo, aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono essere verificate d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13 giugno 2006, consid. 4; 15.2006.106 del 2 aprile 2007, consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza gli onorari dell’amministrazione speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.
2. Notificazione a:
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.